Italian Court annuls prison letter ban for special regime inmates, ruling censorship required over general prohibition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a lower court decision that had confirmed a blanket ban on correspondence between inmates under a special security regime. The defendant argued that a general prohibition violated legal requirements, while the prosecution contended the ban was necessary for safety. The court ruled that the law mandates case-by-case censorship rather than an absolute ban, necessitating a new trial to establish specific security needs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 ter ord.pen.; Art. 41 bis ord.pen.: The law permits censorship of correspondence for special security regimes but prohibits a general ban, requiring case-by-case verification of content unless specific, strictly motivated security needs exist beyond standard censorship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Pagano Carmine nato a NAPOLI il 05/11/1984 avverso l'ordinanza del 17/06/2024 del TRIBUNALE di Napoli; Sentita la relazione del Consigliere Raffaello Magi; Lette le conclusioni del PG Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso:
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli con provvedimento emesso in data 17 giugno 2024 ha confermato, in sede di impugnazione ai sensi dell’art. 18 ter ord.pen., il provvedimento in tema di limiti alla ricezione e visto di corrispondenza emesso dalla Corte di Assise di Appello di Napoli nei confronti di Pagano Carmine, sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art.41 bis ord.pen. . 1.1 Secondo il Tribunale le limitazioni alla ricezione di quotidiani dell’area geografica di provenienza del detenuto, così come il limite alla possibilità di inoltrare o ricevere (in via generale) missive da qualsiasi altro soggetto sottoposto al regime differenziato di cui all’art.41 bis ord.pen. sono del tutto legittime, in riferimento alle finalità perseguite dal regime differenziato.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – Pagano Carmine, deducendo erronea applicazione di legge e assenza di motivazione. 2.1 La critica difensiva si dirige alla parte della decisione relativa al divieto «generalizzato» di scambi epistolari con soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen. Si osserva, in proposito, che la legge non consente un simile divieto «preventivo e generalizzato», quanto la sottoposizione al «visto di controllo», dunque ad una attività di analisi dei contenuti delle missive, a chiunque dirette. Non potrebbe, pertanto, essere oggetto di conferma una disposizione come quella applicata a Pagano Carmine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 1.1 La disposizione di legge di cui all’art. 18 ter ord.pen. consente sia «limitazioni» alla corrispondenza epistolare che la «sottoposizione» al visto di controllo, sì da inibire forme di possibile prosecuzione o realizzazione di attività illecita. Il testo dell’articolo 41 bis ord.pen., in rapporto alla finalità di prevenire contatti con l’ambiente criminale di provenienza, indica come contenuto «necessario» del provvedimento applicativo la «sottoposizione a visto di censura della corrispondenza». Del resto, il soggetto sottoposto al regime differenziato ha contatti con gli altri detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità (parimenti sottoposti al regime differenziato).
2. Non appare, pertanto, del tutto in linea con il contenuto delle disposizioni di legge, pur in un contesto di maggior tutela dei profili di sicurezza come è quello del regime differenziato, prevedere in assoluto e in via generale un «divieto» di corrispondenza epistolare tra soggetti – tutti - sottoposti al regime differenziato, posto che proprio il contenuto «strutturale» della disposizione di cui all’art. 41 bis ord.pen. induce a ritenere che lo strumento di controllo tipico è rappresentato dal «visto di censura», con verifica caso per caso del contenuto della comunicazione. 2.1 Le ‘limitazioni’ di cui all’art. 18 ter comma 1 lettera a), in riferimento al tema della corrispondenza, è da ritenersi, dunque, che possano essere adottate solo in presenza di specifiche esigenze di sicurezza, da motivarsi in modo stringente, che rendano – in ipotesi – non sufficiente lo strumento ordinario del visto di censura. Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Così è deciso, 27/09/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI GIUSEPPE DE MARZO 2