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Sentenza — n. 41190/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding prisoner correspondence restrictions. The court upheld the lower court's decision based on the medium used rather than content.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41190/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the arguments presented by the petitioner. The petitioner argued that restricting correspondence based solely on the medium used, rather than its content, was illegal, while the lower court found the telegram choice suspicious without urgent reasons. The court ruled that concrete elements justifying suspicion regarding the medium's use are sufficient to limit correspondence under the relevant penal code provisions, rendering the lower court's reasoning non-syndicable.

Regesto Legislator

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Art. 41 bis ord.pen.; Art. 18 ter ord.pen.: The restriction of correspondence for prisoners under a differentiated regime does not require proof of criminal incitement; it is sufficient that concrete elements reasonably doubt the actual content and justify suspicion under public order and security requirements.

Parole chiave

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prisoner correspondence restrictions differentiated regime treatment medium of communication suspicion manifest unfoundedness appeal penal code surveillance order carcerazione di sicurezza minaccia contro le autorità fermo di polizia

Disposizioni normative citate

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Art. 41 bis ord.pen.
Va premesso che, per costante orientamento di questa Corte, ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al particolare trattamento di cui all'art. 41 bis ord.pen.
Art. 18 ter ord.pen.
(la cui connotazione di pericolosità è correlata alla applicazione o proroga del regime differenziato) e/o del trattenimento di una missiva ai sensi dell’art. 18 ter ord.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 9689 del 12.2.2014, rv 259472
Sez. I n. 9689 del 12.2.2014, rv 259472).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cesarano Ferdinando nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 26/08/1954 Sentita la relazione del Consigliere Raffaello Magi; Lette le conclusioni del PG Marco Patarnello che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 30 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Milano – in sede di impugnazione ai sensi dell’art.18 ter ord.pen. - ha respinto il reclamo introdotto da Cesarano Ferdinando, così confermando la prima decisione (mancato inoltro di missiva in partenza). 1.1 In motivazione si evidenzia che:

a) Cesarano è sottoposto al regime differenziato di cui all’art.41 bis ord.pen. e la comunicazione, con altro soggetto detenuto, è realizzata mediante telegramma;

b) pur in assenza di contenuti verbali rilevanti, è lo stesso uso del particolare mezzo – in assenza di ragioni di urgenza - a destare sospetto per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – Cesarano Ferdinando. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge. 2.1 Secondo la difesa la attribuzione della pericolosità per l’ordine pubblico o sicurezza al «mezzo utilizzato» e non al contenuto sarebbe illegittima, atteso che è solo l’utilizzo (in ipotesi) di un linguaggio criptico a legittimare il trattenimento di una missiva. Sarebbe stata ignorata la giustificazione (assenza di risposta alle precedenti missive) fornita dallo stesso Cesarano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

2. Va premesso che, per costante orientamento di questa Corte, ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al particolare trattamento di cui all'art. 41 bis ord.pen. (la cui connotazione di pericolosità è correlata alla applicazione o proroga del regime differenziato) e/o del trattenimento di una missiva ai sensi dell’art. 18 ter ord.pen. non è necessario dimostrare che la missiva riguardi la istigazione a commettere reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e temere che il detenuto abbia voluto trasmettere un messaggio che abbia a che fare con le 'esigenze' di prevenzione indicate dall'art. 18 ter (v.

Sez. I n. 9689 del 12.2.2014, rv 259472). 2.1 Nel caso in esame si è ritenuta – in sede di merito – non affidabile l’avvenuta scelta del mezzo comunicativo (il telegramma), in assenza di particolari ragioni di urgenza dimostrate e obiettivamente percepibili. Si tratta di un ragionamento non illogico (ben potendo, per precedenti accordi tra mittente e destinatario, avere un significato particolare il mezzo utilizzato) il che esclude la sindacabilità della decisione da parte di questa Corte di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/09/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente