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Sentenza — n. 41186/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to disordered presentation and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41186/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Fausto Antonucci inadmissible for failing to meet procedural requirements. Antonucci argued for the revocation of his home detention based on alleged violations of criminal procedure laws and judicial overreach. The court rejected the appeal because the written submission was disordered, overly verbose, and lacked the specific legal reasoning required for a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are presented in a disordered manner, are generic rather than specific, or fail to distinguish between factual and legal arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility disordered written submission lack of specific legal grounds procedural nullity home detention review censure procedurali impugnazione di decisioni amministrative condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 273 c.p.p.
Art. 275 c.p.p.
Art. 415 (n. 3) c.p.p.
Art. 516 c.p.p.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv.
artt. 273 c.p
artt. 275 c.p
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro
Un ricorso di tal fatta è inammissibile per genericità ed inconcludenza dei motivi, giacché la tecnica espositiva rende in radice incomprensibili le ragioni dell'impugnazione (Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv.
Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi
285800-01; Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi, Rv.
Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo
274471-01; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci
280747-01) e connotato da palese difetto di specificità (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv.
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giuseppe De Marzo - Presidente - Sent. n. sez. Francesco Centofanti - Relatore - CC – 31/10/2024 Giorgio Poscia Angelo Valerio Lanna Eva Toscani R.G.N. 21789/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Antonucci Fausto, nato a Filetto il 15/07/1965 avverso l’ordinanza del 06/06/2024 del Tribunale dell’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41186/2024 Roma, lì, 08/11/2024

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale dell’Aquila provvedeva sulle impugnazioni cautelari proposte da Fausto Antonucci, ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., nel procedimento penale che lo vede indagato per il reato di cui all’art. 434, primo comma, cod. pen. (crollo di costruzioni), con l’accusa di avere rimosso elementi strutturali del fabbricato insistente su terreno limitrofo al suo, di proprietà di Giuseppe Santone. In tale procedimento il G.i.p. del Tribunale di Chieti: - con ordinanza 16 maggio 2024, aveva applicato ad Antonucci la misura degli arresti domiciliari e aveva disposto il sequestro preventivo dell’immobile; - con ordinanza 22 maggio 2024, resa all’esito dell’interrogatorio di garanzia, aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare personale.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale dell’Aquila rigettava l’istanza di riesame relativa alla misura cautelare personale, rigettava l’appello avverso il diniego di revoca o sostituzione della medesima misura e dichiarava inammissibile l’istanza di riesame relativa alla misura cautelare reale.

2. Fausto Antonucci ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato Roberto D’Ettorre. A sostegno dell’impugnazione il ricorrente deduce, in modo commisto ad estese confutazioni fattuali, la «illegittimità manifesta» dell’ordinanza impugnata, per «violazione e falsa o erronea applicazione di legge e procedure», e in particolare: - per la mancanza dei presupposti e delle condizioni generali di applicabilità «ex artt. 273 c.p.p., ecc.»; - per difetto anche dei criteri di scelta delle misure «ex artt. 275 c.p.p., ecc.»; - per esercizio da parte dei giudici di poteri riservati dalla legge ad organi amministrativi, non intervenuti «nonostante evidenza e denunce formali»; - per mancata assunzione di prove decisive, richieste anche mediante memorie difensive; - per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità «ex artt. 415 (n.

3) c.p.p. e conseguenti (artt. 516 e segg.)»; - per irritualità di nomina e avvisi ai difensori di ufficio, essendo stato preferito quello nominato dalla controparte pubblico ministero a quello risultante dal verbale di nomina redatto dalla polizia giudiziaria; - per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità delle motivazioni, «unicamente a carico impugnate»; - per abnormità dei provvedimenti restrittivi.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi e concorrenti aspetti.

2. Esso si sviluppa, anzitutto, mediante un’esposizione disordinata, prolissa e caotica, che fuoriesce dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale dell’ordinanza impugnata e non consente un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. Un ricorso di tal fatta è inammissibile per genericità ed inconcludenza dei motivi, giacché la tecnica espositiva rende in radice incomprensibili le ragioni dell'impugnazione (Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800-01; Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi, Rv. 274471-01; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725-01).

3. L’impugnazione risulta, per altro verso, quasi interamente versata in fatto, nonché sostanzialmente sovrapponibile alle istanze di riesame e all’appello cautelare già proposti. Il ricorso è dunque inammissibile anche perché privo di tono di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01) e connotato da palese difetto di specificità (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01).

4. La ridondante e confusa rilettura dei fatti di causa è accompagnata dalla denuncia, meramente assertiva, di plurimi vizi, in procedendo e in iudicando. Le corrispondenti censure sono puramente enunciative, in quanto prive di qualunque illustrazione e di un pur minimo svolgimento. Esse non sono idonee alla valida introduzione del giudizio di legittimità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Giuseppe De Marzo