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Sentenza — n. 41185/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls supervision officer's order revoking home detention to allow probation program execution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41185/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled a supervision officer's order that revoked a detainee's home detention authorization to prevent concurrent execution of probation. The detainee argued that no new obstacles existed to maintain the previously granted permissions for his probation program. The court ruled that the two measures are not ontologically incompatible and that revocation requires concrete new circumstances, which were absent.

Regesto Legislator

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Art. 168-bis cod. pen.; Art. 298, comma 2, cod. proc. pen.: The concurrent execution of a probation regime and home detention is legally possible and must be harmonized unless specific new obstacles arise to justify revoking the detention authorization.

Parole chiave

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probation program execution home detention authorization supervision officer order concurrent measures compatibility revocation of permissions Italian penal procedure liberty personal restrictions sospensione del diritto di visita

Disposizioni normative citate

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Art. 168-bis cod. pen.
La natura di misura endoprocessuale, sostanzialmente limitatrice della libertà personale, che, come osservato, deve essere riconosciuta alla messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., rende analogicamente applicabile l’art.
Art. 298, comma 2, cod. proc. pen.
pen., rende analogicamente applicabile l’art. 298, comma 2, cod.
Art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
In materia di detenzione domiciliare, il condannato può essere autorizzato a lasciare il domicilio non solo per il soddisfacimento delle proprie indispensabili esigenze di vita, o per svolgere l’attività lavorativa necessaria per il sostentamento, a norma dell’art. 284, comma 3, cod.
Art. 47-ter, comma 4, Ord. pen.
238919-01), nei confronti dei provvedimenti adottati dal Magistrato di sorveglianza, ex art. 47-ter, comma 4, legge 26 luglio 1975, n.
Art. 47-ter, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354
238919-01), nei confronti dei provvedimenti adottati dal Magistrato di sorveglianza, ex art. 47-ter, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.
art. 168-bis cod. pen
La natura di misura endoprocessuale, sostanzialmente limitatrice della libertà personale, che, come osservato, deve essere riconosciuta alla messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., rende analogicamente applicabile l’art.
art. 298 cod. proc. pen
L’art. 298 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019
Il ricorso è anzitutto ammissibile, giacché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv.
Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012
277884-01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep.
Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007
254166-01; Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Priebke, Rv.
Sez. 6, n. 33051 del 07/06/2018
Tale disposizione, nel suo comma 1, risolve l’interferenza tra ordine di carcerazione e cautela processuale, accordando rilievo poziore al primo, salvo che gli effetti della misura cautelare disposta siano compatibili con l’espiazione della pena (Sez. 6, n. 33051 del 07/06/2018, Baku).
Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giuseppe De Marzo - Presidente - Sent. n. sez. Francesco Centofanti - Relatore - CC – 31/10/2024 Giorgio Poscia Angelo Valerio Lanna Eva Toscani R.G.N. 28298/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giuffrida Salvatore, nato a Catania il 27/06/1983 avverso il provvedimento del 24/07/2024 del Magistrato di sorveglianza di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41185/2024 Roma, lì, 08/11/2024

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento 20 dicembre 2023 il Magistrato di sorveglianza di Catania autorizzava il detenuto domiciliare Salvatore Giuffrida ad assentarsi dal domicilio, due giorni a settimana, in orario rispettivamente antimeridiano e pomeridiano, onde consentire al medesimo, in relazione ad un processo penale pendente a suo carico, lo svolgimento del programma di messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-bis cod. pen., alla quale Giuffrida veniva conseguentemente sottoposto dal giudice di cognizione in data 29 gennaio 2024.

2. In costanza di esperimento sopraggiungeva il provvedimento in epigrafe, adottato d’ufficio, con il quale il Magistrato di sorveglianza dava atto della diversità ontologica esistente tra la detenzione domiciliare e la sospensione del procedimento con messa alla prova, riteneva l’impossibilità di applicazione congiunta dei due regimi (dovendo il secondo essere postergato alla conclusione del primo) e revocava le autorizzazioni già concesse.

3. Salvatore Giuffrida ricorre per cassazione avverso tale secondo provvedimento, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, e processuale penale, sostenendo non esservi alcuna rigida preclusione alla concessione della messa alla prova in pendenza di una misura alternativa alla detenzione e rimarcando l’assenza di circostanze sopravvenute, ostative al mantenimento delle autorizzazioni già concesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è anzitutto ammissibile, giacché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884-01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166-01; Sez. 1, n. 45581 del 23/11/2007, Priebke, Rv. 238919-01), nei confronti dei provvedimenti adottati dal Magistrato di sorveglianza, ex art. 47-ter, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), è sempre esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale.

2. Il ricorso è altresì fondato, alla luce delle seguenti considerazioni.

3. L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, esteso dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, agli imputati maggiorenni, si caratterizza quale modalità alternativa di definizione del procedimento penale (v. già Sez. F, n. 35717 del 31/07/2014, Ceccaroni, Rv. 259935-01), attivabile nella fase delle indagini preliminari o nei prodromi dell’udienza preliminare o del giudizio, mediante la quale è possibile pervenire, in presenza di determinati presupposti normativi, ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato all’esito di un periodo di prova, destinato a saggiare l’avvenuto reinserimento sociale del condannato.

Si tratta di un meccanismo che, su base consensuale e in funzione della riparazione sociale e individuale del torto connesso alla consumazione del reato, innesta nel procedimento una vera e propria fase incidentale in cui si svolge l’esperimento trattamentale, il cui esito positivo determina l’effetto estintivo (Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238-01). L’istituto riveste una portata rieducativa e afflittiva al tempo stesso, in quanto l’esperimento è accompagnato, tra l’altro, dall’obbligo di prestare lavoro di pubblica utilità, nonché dall’imposizione di prescrizioni, concordate all’atto dell’ammissione al beneficio e modulate sullo schema dell’affidamento in prova al servizio sociale, incidenti in maniera significativa, nel corso del procedimento penale, sulla libertà personale del soggetto che vi è sottoposto (Sez.

U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, Società La Sportiva, Rv. 284273-02).

4. L’art. 298 cod. proc. pen. regola il concorso di titoli esecutivi e misure cautelari processuali. Tale disposizione, nel suo comma 1, risolve l’interferenza tra ordine di carcerazione e cautela processuale, accordando rilievo poziore al primo, salvo che gli effetti della misura cautelare disposta siano compatibili con l’espiazione della pena (Sez. 6, n. 33051 del 07/06/2018, Baku). In base al suo comma 2, è da ritenere viceversa possibile, in linea di principio, la contestuale esecuzione della misura alternativa alla detenzione e di una misura cautelare, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alle limitazioni connaturali alle due misure anzidette, l’effettiva compatibilità fra l’una e l’altra, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095-01).

5. La natura di misura endoprocessuale, sostanzialmente limitatrice della libertà personale, che, come osservato, deve essere riconosciuta alla messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., rende analogicamente applicabile l’art. 298, comma 2, cod. proc. pen. La coesistenza di una misura alternativa alla detenzione, anche restrittivamente conformata, quale la detenzione domiciliare, con il regime della messa alla prova, anteriormente o successivamente disposta, non solo, dunque, non è da escludere in linea di principio, ma deve essere ammessa tutte le volte in cui risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni.

In materia di detenzione domiciliare, il condannato può essere autorizzato a lasciare il domicilio non solo per il soddisfacimento delle proprie indispensabili esigenze di vita, o per svolgere l’attività lavorativa necessaria per il sostentamento, a norma dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., ma per ogni diversa esigenza connessa agli interventi del servizio sociale, anche relativi ad una procedura giudiziaria diversa da quella esecutiva in atto, o, più in generale, per altre finalità di giustizia penale; le prescrizioni della detenzione domiciliare possono essere, a tal fine, sempre modificate dal magistrato di sorveglianza, come consentito dall’art. 47-ter, comma 4, Ord. pen.

Il criterio, che deve orientare la discrezionalità di quest’ultimo organo giudiziario, e che funge da limite esclusivo alla concessione di tali autorizzazioni, è che quest’ultima non alimenti realmente il pericolo che il condannato commetta, suo tramite, altri reati, essendo la detenzione domiciliare costruita sul presupposto che la misura risulti idonea a scongiurare la recidiva delittuosa.

6. Il provvedimento impugnato non è conforme agli esposti principi di diritto e deve essere annullato senza rinvio. Esso muove dal presupposto dell’ontologica inconciliabilità tra le misure giudiziarie di causa, che si è visto essere errato. Esclusa una tale inconciliabilità, il ritiro delle autorizzazioni già concesse al detenuto domiciliare, necessarie all’esecuzione del programma di messa alla prova, disposto peraltro proprio a seguito del loro rilascio, avrebbe dovuto essere giustificato da concrete sopravvenienze ostative, dal giudice a quo neppure ipotizzate. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso il 31/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Giuseppe De Marzo