Cassation court dismisses appeal against parole denial for escape conviction, upholding statutory preclusion period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation rejected Antonio Carlo Scuderi's appeal against the Catania supervision tribunal's refusal to grant him alternative measures like home detention. Scuderi argued that denying parole based solely on his escape conviction violated constitutional principles by applying an automatic preclusion rule without assessing his current personality or social danger. The court ruled that while the three-year statutory bar for escape convictions is mandatory, the lower court correctly performed a substantive evaluation of his lack of reliability rather than applying an unconstitutional automatism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58-quater, commi 1 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.); The statutory preclusion period for parole benefits following an escape conviction is mandatory and does not require a separate constitutional assessment of the prisoner's personality, as the legislature has already balanced the need for security with the possibility of rehabilitation through the duration of the bar.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giuseppe De Marzo - Presidente - Sent. n. sez. Francesco Centofanti - Relatore - CC – 31/10/2024 Giorgio Poscia Angelo Valerio Lanna Eva Toscani R.G.N. 28136/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Scuderi Antonio Carlo, nato a Catania il 10/01/1980 avverso l’ordinanza del 12/06/2024 del Tribunale di sorveglianza di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41184/2024 Roma, lì, 08/11/2024
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, avanzate dal detenuto Antonio Carlo Scuderi. Il Tribunale rilevava che l’istante era stato riconosciuto colpevole, con sentenza irrevocabile, confluita nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in espiazione, di una condotta di evasione ai sensi dell’art. 385 cod. pen., commessa nel corso dell’esecuzione; che quest’ultima era ripresa da meno di tre anni; che veniva dunque in rilievo la «preclusione normativa» di cui all’art. 58-quater, commi 1 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), che doveva dirsi «certamente operante», secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, alla luce delle caratteristiche dell’occorso (evasione funzionale alla commissione di ulteriori reati contro il patrimonio) e del relativo trattamento sanzionatorio.
2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente, in particolare, si duole della decisione adottata, ritenendola frutto di un automatismo preclusivo che, in chiave costituzionalmente orientata, e secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, sarebbe bandito dall’ordinamento; anche nei casi di cui all’art. 58-quater, commi 1 e 3, Ord. pen., la misura alternativa non potrebbe essere negata, se non previo esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale. Se un tale esame fosse stato, nella specie, condotto, il giudice di sorveglianza non avrebbe potuto non prendere atto dei progressi trattamentali del condannato e delle risorse socio-familiari esterne a sua disposizione, di pregnanza tale da dischiudere l’accesso ai benefici penitenziari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La giurisprudenza di questa Corte è in effetti costante nell’affermare che, in base ad una attenta interpretazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (al cui art. 7, comma 6, si deve l’attuale formulazione del precetto di cui all’art. 58- quater, commi 1 e 3, Ord. pen.), rispettosa delle considerazioni svolte in argomento dalla Corte Costituzionale, la condanna per il delitto di evasione non è mai automaticamente preclusiva della possibilità di concessione di benefici penitenziari, dovendo in ogni caso il giudice di sorveglianza, chiamato a decidere in proposito, valutare la personalità del condannato e, anche in rapporto all’evasione stessa, la sua effettiva e perdurante pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29 del 19/11/2014, dep. 2015, Violi, Rv. 261705-01;
Sez. 1, n. 41956 del 22/10/2009, Bello, Rv. 245078-01; Sez. 1, n. 22368 del 06/05/2009, Leone, Rv. 244130-01). L’ordinanza impugnata risulta, tuttavia, conforme all’indicato principio di diritto. Essa non si è avvalsa di alcun automatismo preclusivo, come sostenuto dal ricorrente, e infatti non ha ritenuto inammissibili le istanze di misura alternativa, ma, citando espressamente la giurisprudenza costituzionale pertinente, ha operato una valutazione di merito delle istanze stesse, di cui ha decretato la conclusiva reiezione, dopo avere richiamato, in maniera concisa ma essenziale, la gravità della condotta di evasione posta in essere dal ricorrente, accompagnata dalla consumazione di ulteriori reati, denotanti mancanza totale di affidabilità.
Su quest’ultimo presupposto, che rappresenta la ratio della limitazione normativa in esame, il giudice a quo ha ritenuto concretamente operativo il divieto triennale di concessione di nuovi benefici. Le compendiose motivazioni del Tribunale sono, oltre che legittime, congrue e logiche, andando dunque esenti da vizi rilevabili in sede di legittimità.
2. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Giuseppe De Marzo