Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to prior suspensions found in case files.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a lower court order refusing to revoke a third conditional sentence for Rocco Passafaro. The prosecution argued that the third suspension should be revoked regardless of whether prior suspensions were known to the trial judge. The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the trial judge was bound by the case files which documented the two previous suspensions, making the third grant legally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma 4 cod. pen.; Art. 168 cod. pen.: The revocation of a conditional sentence due to a pre-existing obstacle is precluded by res judicata if the obstacle was known to the trial judge, binding the execution judge to verify prior suspensions in the case files.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giuseppe De Marzo - Presidente - Sent. n. sez. Francesco Centofanti - Relatore - CC – 31/10/2024 Giorgio Poscia Angelo Valerio Lanna Eva Toscani R.G.N. 28684/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di Passafaro Rocco, nato a Catanzaro il 22/01/1969 avverso l’ordinanza del 30/07/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’adozione dei provvedimenti conseguenti; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41181/2024 Roma, lì, 08/11/2024
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta del pubblico ministero, diretta alla revoca della sospensione condizionale della pena irrogata a Rocco Passafaro con sentenza emessa dallo stessa Tribunale in data 26 aprile 2019, irrevocabile dal 10 ottobre 2019. Trattavasi, sì, di beneficio accordato per la terza volta, in violazione dell’articolo 164, quarto comma, cod. pen., ma di tale indebita reiterazione il giudice di cognizione aveva contezza, secondo quanto rilevato dal giudice dell’esecuzione. La sentenze, recanti la prima e la seconda sospensione condizionale, erano infatti annotate nel certificato del casellario giudiziale presente nel fascicolo di cognizione. L’indebita terza concessione risultava pertanto irrimediabile.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo la violazione dell’art. 168 cod. pen. e il vizio di motivazione. A dire del ricorrente, la terza sospensione condizionale della pena andrebbe obbligatoriamente revocata dal giudice dell'esecuzione, a prescindere dalla rilevabilità o meno della causa impeditiva dagli atti in possesso del giudice della cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Come affermato dal massimo Consesso nomofilattico (Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv. 264381-01), la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena, per la sussistenza di una causa ostativa preesistente alla sua concessione, è preclusa dal giudicato nel caso in cui la causa stessa fosse stata conoscibile al giudice che aveva indebitamente applicato il beneficio, perché risultante agli atti del procedimento. E quindi al giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio, compete preliminarmente di accertare se le precedenti concessioni risultassero documentalmente note, all’atto della ulteriore deliberazione, al giudice di cognizione che la assumeva.
3. Il giudice a quo ha fatto puntuale applicazione di tali principi di diritto, avendo egli provveduto a richiamare il pertinente fascicolo di cognizione e avendo così verificato che l’esistenza delle sospensioni condizionali ostative era ricavabile dagli atti di esso; e, a tanto, avendo fatto correttamente conseguire l’irrevocabilità del beneficio indebitamente reiterato.
4. Segue conclusivamente la reiezione del ricorso. P.Q.M Rigetta il ricorso. Così deciso il 31/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Giuseppe De Marzo