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Sentenza — n. 41180/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against home arrest upgrade due to high recidivism risk in migrant smuggling case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41180/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Artur Cebrucean's appeal challenging the upgrade from house ban to electronic home arrest. The lower court deemed the stricter measure necessary given the suspect's role in illegal migrant trafficking along the Balkan route and his strategic ability to evade police controls. The court upheld the decision, ruling that the evidence of high recidivism risk justified the more restrictive measure despite the suspect's prior lenient treatment.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4-bis, T.U. imm.; Art. 310 cod. proc. pen.: When grave indications of guilt exist for migrant smuggling, pre-trial detention is mandatory unless specific elements prove less restrictive measures suffice; courts must balance recidivism risk against the nature of the crime to determine adequate containment.

Parole chiave

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migrant smuggling pre-trial detention home arrest recidivism risk cautionary measures judicial discretion illegal border crossing immigrazione clandestina

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 4-bis, T.U. imm.
Anche muovendo dalla presunzione di cui all’art. 12, comma 4-bis, T.U. imm., il Tribunale apprezzava il grado dell’esigenza cautelare in rapporto al pericolo di reiterazione del reato, reputandolo tale da imporre una misura contenitiva di natura detentiva, sia pure di tipo solo domestico.
Art. 310 cod. proc. pen.
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trieste, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 310 cod. proc. pen., riformava la decisione del locale G.i.p.
Art. 611, comma 1-bis, lett. a), cod. proc. pen.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
La cancelleria darà corso agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 310 cod. proc. pen
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trieste, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 310 cod. proc. pen., riformava la decisione del locale G.i.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., n. 331 del 2011
Corte cost., n. 331 del 2011) elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure che risultino, pur sempre, adeguatamente contenitive.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Giuseppe De Marzo - Presidente - Sent. n. sez. Francesco Centofanti - Relatore - CC – 31/10/2024 Giorgio Poscia Angelo Valerio Lanna Eva Toscani R.G.N. 30015/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cebrucean Artur, nato in Moldavia il 21/01/1996 avverso l’ordinanza del 27/06/2024 del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41180/2024 Roma, lì, 08/11/2024

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trieste, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 310 cod. proc. pen., riformava la decisione del locale G.i.p. - che, nel procedimento penale a carico di Artur Cebrucean per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (aggravato ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. imm.), aveva applicato all’indagato la misura del divieto di dimora nel territorio della regione Friuli- Venezia Giulia – e disponeva la misura di maggior rigore degli arresti domiciliari, presidiata da strumenti elettronici di controllo. Anche muovendo dalla presunzione di cui all’art. 12, comma 4-bis, T.U. imm., il Tribunale apprezzava il grado dell’esigenza cautelare in rapporto al pericolo di reiterazione del reato, reputandolo tale da imporre una misura contenitiva di natura detentiva, sia pure di tipo solo domestico.

2. Artur Cebrucean ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato Enrico Miscia. Nel motivo unico il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine all’adeguatezza della misura cautelare prescelta dal Tribunale, rammentando come il primo giudice avesse ritenuta appropriata la misura gradata del divieto di dimora, dopo avere opportunamente valorizzato l’incensuratezza dell’indagato, l’occasionalità della sua condotta e la non sua non rilevante gravità. La scelta di maggior rigore, operata dal Tribunale, non sarebbe sorretta da valida giustificazione.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, lett. a), cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Esso non tiene minimamento conto, infatti, del disposto dell’art. 12, comma 4-bis, T.U. imm. Secondo tale previsione normativa, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal precedente comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, ovvero (v. Corte cost., n. 331 del 2011) elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure che risultino, pur sempre, adeguatamente contenitive.

L’ordinanza impugnata ha fatto prudente applicazione di tali precetti, nel momento in cui, pur evitando l’applicazione della misura più estrema, pur eletta dalla legge in prima valutazione, ha tuttavia ritenuto che – in rapporto alle caratteristiche esperenziali del traffico illegale di migranti lungo la rotta balcanica, che si avvantaggia dell’assenza di stabili controlli alla frontiera italo- slovena, e in rapporto alle specifiche modalità del fatto addebitato all’indagato, transitato per un valico confinario secondario, neppure adibito alla circolazione dei veicoli, a dimostrazione di una strategica capacità di elusione dell’azione poliziesca di contrasto – i soli arresti domiciliari (e non già la blanda misura del divieto di dimora) potessero impedire, in chiave prognostica, la reiterazione del reato ascritto.

L’ordinanza impugnata, immune da vizi logici e giuridici, appare dunque frutto di un equilibrato esercizio della discrezionalità giudiziale esistente in materia, risultando incensurabile in sede di legittimità.

2. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria darà corso agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 31/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Giuseppe De Marzo