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Ordinanza — n. 41154/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation corrects lower court error ordering defendant to pay procedural costs despite dismissing appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41154/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court corrected a material error in a lower court's judgment that erroneously ordered the appellant to pay procedural costs. Although the appeal was dismissed, the device incorrectly included a cost order which contradicted the rejection of the appeal. The court applied the relevant procedural code to amend the judgment, removing the erroneous cost liability while maintaining the dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Art. 625-bis cod. proc. pen.: A material error in the operative part of a judgment ordering costs when the appeal was dismissed must be corrected by removing the erroneous cost order.

Parole chiave

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material error correction procedural costs liability judgment device amendment appellant cost order procedural code application recupero delle spese esecutive condono delle spese procedurali anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
Art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: MANI MOURAD nato a CLUSONE il 14/08/2000 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente MONICA BONI; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto in fatto e considerato in diritto rilevato che con sentenza in data 11 ottobre 2024 la Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento nr. 25696/2024 r.g. promosso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma nei confronti di Mahi Mourad, ha respinto il ricorso, ma ha erroneamente disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; considerato che il predetto errore presente nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza va emendato con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.; visti gli artt. 625-bis e 130 cod.proc.pen., P. Q.

M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza dell'H ottobre 2024 sui ricorso n. 25696/2024 R.G., nel senso che, dopo le parole "rigetta il ricorso", va eliminato "e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2024.