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Sentenza — n. 41151/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls surveillance tribunal president's inadmissibility ruling for lack of jurisdiction, remanding case to collegial judge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41151/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the President of the Rome Surveillance Tribunal's decision declaring a protest inadmissible due to timeliness. The appellant argued the protest was filed within the statutory fifteen-day limit, while the President incorrectly applied simplified procedure rules. The Court ruled that such protests fall under the general appeal genus, requiring a collegial judge to assess admissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure rather than the President under Article 666.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 591, cod. proc. pen.: In proceedings for surveillance, a protest against a surveillance judge's decision belongs to the genus of appeal and must be examined by the collegial judge of appeal, not the President of the Tribunal, rendering a President's declaration of inadmissibility based on simplified procedure rules absolutely null.

Parole chiave

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procedural nullity surveillance proceedings collegial judge jurisdiction protest admissibility general appeal genus absolute nullity remittal for new trial eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
1.Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto tardivo il reclamo ex art.
Art. 35-ter Ord. pen.
pen., in quanto tardivo il reclamo ex art. 35-ter Ord. pen. di Pasquale Morabito avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 13 novembre 2023.
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art.35-bis, comma 4, Ord.
Art. 35-bis, comma 4, Ord. pen.
pen., in quanto tardivo il reclamo ex art. 35-ter Ord.
Art. 591 cod. proc. pen.
pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non già del presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez.
Art. 179 cod. proc. pen.
Ne consegue che il decreto impugnato, in quanto affetto da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma (Sez.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Massimiliano Riga, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
art. 591 cod. proc. pen
pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non già del presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez.
art. 179 cod. proc. pen
Ne consegue che il decreto impugnato, in quanto affetto da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Rv. 281896 - 01
pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non già del presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Rv. 281896 - 01;
Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Rv. 261662 - 01
Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Rv. 261662 - 01).t 3.
Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Rv. 279397 - 01
pen., deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Rv. 279397 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: MORABITO PASQUALE nato a Bova Marina 11 16/04/1954; avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma del 29/04/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto tardivo il reclamo ex art. 35-ter Ord. pen. di Pasquale Morabito avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 13 novembre 2023.

2. Avverso il suddetto decreto Pasquale Morabito, per mezzo dell'avv. Massimiliano Riga, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art.35-bis, comma 4, Ord. pen. in relazione all'art. 35-ter Ord. pen. laddove prevede che avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza è ammesso il reclamo avanti il Tribunale di sorveglianza entro il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della comunicazione della decisione. Nel caso in esame, secondo il ricorrente, il reclamo era stato tempestivamente proposto entro il termine di quindici giorni dalla notifica al difensore del provvedimento del magistrato di sorveglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato sia pure per una ragione diversa e preminente rispetto a quella prospettata con l'impugnazione.

2. Invero, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma non aveva il potere che ha esercitato con il decreto impugnato vertendosi in tema di reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza. Deve infatti ricordarsi che in tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo al Tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza è riconducile al "genus" dell'impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità non può essere emessa sulla base del procedimento semplificato di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ma, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale e non già del presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Rv. 281896 - 01;

Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Rv. 261662 - 01).t 3. Ne consegue che il decreto impugnato, in quanto affetto da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Rv. 279397 - 01).

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Rom