Cassation court dismisses appeal seeking factual re-evaluation of 'particular triviality' defense in criminal trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's request to re-examine the factual basis of the lower court's decision. The appellant argued that the trial court failed to fully account for evidence proving compliance with safety orders, which should have established the defense of 'particular triviality' under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that the Court of Cassation cannot perform a factual re-evaluation or assess the complexity of the specific circumstances required for this exemption, reserving such judgments exclusively for the court of first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 554-ter cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual circumstances required to apply the exemption of particular triviality, as this requires a complex assessment of specific case details belonging exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Puglisi Cosentino Salvatore, nato a Catania il 18/08/1971 avverso la sentenza emessa il 13/12/2023 dal Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 23 dicembre 2024 il Tribunale di Sassari, all'esito di udienza predibattimentale, dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell'imputato Salvatore Puglisi Cosentino, in ordine al reato di cui all'art. 650 cod. pen., per la particolare tenuità del fatto contestato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen.
2. Avverso questa sentenza l'imputato Salvatore Puglisi Cosentino, a mezzo dell'avv. Carlo Longari, proponeva appello davanti alla Corte di appello di Cagliari, che riqualificava l'impugnazione quale ricorso per cassazione, articolando due, correlati, motivi di ricorso. Con tali censure difensive si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione censurata non aveva dato esaustivo conto del compendio probatorio acquisito, che, tanto sotto il profilo dell'elemento soggettivo quanto sotto il profilo dell'elemento soggettivo, appariva inidoneo a formulare un giudizio di responsabilità nei confronti di Salvatore Puglisi Cosentino per il reato ascrittogli, ex art. 650 cod. pen. Si deduceva, in proposito, che, al contrario di quanto affermato dal Tribunale di Sassari, l'imputato aveva adempiuto alle disposizioni impartitegli dal Sindaco di Sassari, provvedendo alla messa in sicurezza dell'immobile ubicato in Via Alberto Lamarmora n.
52. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso per cassazione proposto da Salvatore Puglisi Cosentino, così qualificata l'originaria impugnazione dell'imputato, da parte della Corte di appello di Cagliari, inammissibile.
2. Osserva il Collegio che le censure difensive prospettate nell'interesse di Salvatore Puglisi Cosentino mirano a ottenere la rivalutazione nel merito della vicenda processuale, che postulano il riesame della situazione di fatto su cui è intervenuto l'accertamento posto a fondamento della declaratoria pronunciata dal Tribunale di Sassari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen.Occorre, in proposito, evidenziare che la declaratoria censurata veniva adottata dal Tribunale di Sassari sulla base di un giudizio di particolare tenuità del fatto di reato, formulato alla luce del compendio probatorio acquisito nei confronti dell'imputato, del quale con l'atto di impugnazione proposto davanti alla Corte di appello di Cagliari, si propone una rivalutazione fattuale, non consentita nel giudizio di legittimità.
Le doglianze proposte dall'imputato, infatti, contestano l'assunto fattuale posto a fondamento della decisione censurata, secondo cui il ricorrente non aveva adempiuto alle disposizioni impartitegli dal Sindaco di Sassari, omettendo di provvedere alla messa in sicurezza dell'immobile ubicato in Via Alberto Lamarnnora n.
52. Tale assunto, in particolare, veniva contestato attraverso la produzione documentale del ricorrente, rappresentata dalla nota redatta dall'ing. Mauro Pietri il 14 aprile 2023, trasmessa all'imputato il 15 aprile 2023, che corredata da diverse immagini fotografiche attestanti lo stato dell'immobile controverso, il cui vaglio, all'evidenza, costituisce un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità. In questa cornice, deve rilevarsi che le condizioni di applicabilità dell'art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., in astratto, possono essere valutate d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., anche dalla Corte di cassazione nel giudizio di legittimità, sulla base di quanto emergente dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata, rappresentata dalla sentenza emessa il 13 dicembre 2023 dal Tribunale di Sassari (tra le altre, Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2020, Fontana, Rv. 269160 - 01;
Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264795 - 01). Né può ritenersi ostativo rispetto a tale vaglio, ex officio, l'andamento della vicenda processuale in esame, transitata a questo Collegio a seguito della riqualificazione dell'originaria operata dalla Corte di appello di Cagliari il 20 marzo 2024. Deve, al contempo, verificarsi che, nel caso di specie, l'astratta verifica, da parte della Corte di cassazione, delle condizioni di applicabilità dell'art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., deve essere effettuata alla luce del disposto dell'art. 131-bis cod. pen., che, com'è noto, richiama due parametri, rappresentati, da una parte, dalle modalità della condotta illecita e dall'esiguità del danno o del pericolo, dall'altra, dalla non abitualità del comportamento del comportamento criminoso.
Solo in questi casi, pertanto, si può considerare il fatto di reato contestato all'imputato di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità, in sede predibattimentale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen.3. Deve, tuttavia, rilevarsi che la possibilità di rilevare d'ufficio la particolare tenuità del fatto non consente a questa Corte di esprimere valutazioni fattuali, spettanti al solo giudice di merito, essendo evidente che il vaglio di legittimità non può che essere limitato a una verifica dell'astratta applicabilità della fattispecie in esame, come affermato da Sez.
U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj - 01, precludendo ogni esame di merito della vicenda processuale, al contrario di quanto invocato dalla difesa del ricorrente. Nel caso in esame, invece, la difesa dell'imputato contesta l'assunto fattuale posto a fondamento della decisione censurata attraverso una produzione documentale, rappresentata dalla nota redatta dall'ing. Mauro Pietri il 14 aprile 2023, trasmessa all'imputato il 15 aprile 2023, che è corredata da diverse riproduzioni fotografiche, il cui vaglio non è evidentemente consentito a questo Collegio.
Ne discende che la rivalutazione delle condizioni di applicabilità dell'esimente in esame, propedeutica all'assoluzione nel merito di Salvatore Puglisi Cosentino, invocata dal suo difensore, postulando il riesame complessivo dei profili fattuali della fattispecie di reato contestata all'imputato, ai sensi dell'art. 650 cod. pen., è incompatibile con le caratteristiche funzionali dall'esimente dell'art. 131-bis cod. pen. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia già richiamata, secondo cui:
«Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, cit.). Questa ricostruzione sistematica dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., del resto, deriva dalla necessità di compiere le valutazioni di cui si discute alla luce dell'art. 133, comma primo, cod. pen., che impone di vagliare, oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa, che presuppongono una verifica fattuale della vicenda processuale.
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Salvatore Puglisi Cosentino, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si ritiene di determinare, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de