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Ordinanza — n. 41144/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal, ordering requalification to opposition against execution judge's confiscation revocation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41144/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal, ordering its requalification as an opposition against the execution judge's order denying confiscation revocation. The lower court had rejected the request because the remedy of execution incident was inapplicable, the documents were not new, and the proper procedural vehicle was the opposition procedure. The court ruled that since the appellant used the wrong remedy, the appeal must be converted to an opposition to the execution judge, who will then decide on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 676, comma 1; Art. 667, comma 4; Art. 568, comma 5 of the Code of Criminal Procedure: When a party challenges an execution judge's order with a remedy other than the one prescribed by law, the receiving court must verify the objective admissibility and the intent to challenge, then transmit the case to the competent execution judge for an opposition proceeding.

Parole chiave

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execution incident remedy confiscation revocation procedural requalification opposition procedure wrongful remedy confisca dei proventi di reato azione di rivocazione del sequestro confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen..
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
A sua volta, l'art. 667, comma 4, cod, proc.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, quindi, essere riqualificato in opposizione, ed a ciò consegue l'applicazione della norma generale dell'art. 568, comma 5, secondo periodo, cod.
art. 666 cod. proc. pen
Per effetto del combinato disposto di queste due norme, pertanto, la decisione del giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto essere impugnata mediante lo strumento dell'opposizione allo stesso giudice, che avrebbe poi dovuto decidere a seguito dell'udienza camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221
(Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221: "In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS MAURIZIO nato a PALERMO il 12/08/1965 avverso l'ordinanza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Flavia Alemi, che ha chiesto la riqualificazione del ricorso in opposizione. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 27 Marzo 2024 la Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato Maurizio De Santis di revoca della confisca della somma di 83.000 euro disposta ex art. 240 - bis cod pen. con sentenza del dell'Il settembre 2015 del Tribunale di Palermo divenuta irrevocabile il 6 febbraio del 2018, in relazione ad un reato presupposto di estorsione aggravata per cui con la medesima sentenza è stato condannato.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il rimedio dell'incidente di esecuzione non è ammesso per ottenere la revoca della confisca da parte del condannato perché avrebbe dovuto essere proposto il diverso rimedio della revisione del giudicato; in ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile l'istanza, essa non è sorretta da prove nuove non essendo stata allegata alla richiesta la produzione documentale offerta in sede d'appello con nota dell'8 marzo del 2017, e che i documenti proposti invece nel giudizio di prevenzione sono atti notarili risalenti assai nel tempo, si trattava pertanto di prova deducibile nel giudizio di cognizione, e non dedotta, e di cui non era stata dimostrata l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge perché l'istanza era stata dichiarata inammissibile de plano senza acquisire il parere del pubblico ministero. Con il secondo motivo deduce violazione di legge perché l'istanza era stata dichiarata inammissibile sostenendo che avrebbe dovuto essere proposto il rimedio straordinario della revisione del giudicato, che però non era possibile nel caso in esame in cui il condannato non ha chiesto la rimozione dell'affermazione di responsabilità penale ma solo la revoca della confisca.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge perché l'istanza !di >111911n3t: stata dichiarata inammissibile per la mancata allegazione dei documenti allegati alla nota dell'8 marzo del 2017 ma quelli erano presenti all'interno del fascicolo penale e di cognizione e pertanto non avrebbero dovuto essere acquisiti d'ufficio, e perché la prova dedotta non sarebbe nuova quando in realtà il condannato non aveva chiesto la revoca della confisca invocando una prova nuova ma solo evidenziato che in sede di prevenzione era stata dimostrata la tracciabilità sino agli anni '60 della derivazione lecita della somma confiscata.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Flavia Alemi, ha concluso per la riqualificazione del ricorso in opposizione.

4. Il ricorso deve essere riqualificato in opposizione. L'art. 676, comma 1, cod. proc. pen.. dispone che "il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4".

A sua volta, l'art. 667, comma 4, cod, proc. pen. dispone che "il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza". Per effetto del combinato disposto di queste due norme, pertanto, la decisione del giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto essere impugnata mediante lo strumento dell'opposizione allo stesso giudice, che avrebbe poi dovuto decidere a seguito dell'udienza camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen.

Solo all'esito di essa, contro l'ordinanza che decide sull'opposizione, è possibile il ricorso per cassazione previsto dall'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. Nel caso in esame, è stato impugnato, pertanto, con ricorso per cassazione un provvedimento del giudice dell'esecuzione che avrebbe dovuto essere impugnato con opposizione allo stesso giudice. Il ricorso deve, quindi, essere riqualificato in opposizione, ed a ciò consegue l'applicazione della norma generale dell'art. 568, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen. (Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221: "In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente"), e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, per la decisione dell'opposizione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la tr