Cassation court dismisses prosecutor's appeal regarding voluntary surrender to European arrest warrant and conditional release.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the prosecutor's appeal against a suspension order issued by the Court of Appeal of Lecce. The prosecutor argued that the defendant's extradition via a European arrest warrant constituted voluntary surrender to the penalty, thereby barring early release. The court held that arrest following an EAW does not automatically prove voluntary surrender without proof of awareness of pending execution orders. Furthermore, the court emphasized that the decision on conditional release is discretionary and based on overall reintegration efforts, not solely on surrender status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656 cod. proc. pen.; Art. 54 comma 1 legge 354/1975: The execution of a European arrest warrant does not constitute voluntary surrender to the penalty unless the subject's awareness of pending execution orders is proven; the decision on conditional release remains a discretionary assessment of overall reintegration efforts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: LEKLI VIKTOR nato il 27/03/1965 avverso l'ordinanza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del condannato, avv. Giangregorio De Pascalis, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 giugno 2024 la Corte d'appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del condannato Viktor Lekli di sospendere l'ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Lecce il 12 luglio 2019, in quanto non contenente l'ordine di sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen.
In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il condannato ha sofferto misura cautelare per 3 anni 8 mesi e 16 giorni, per l'effetto avrebbe potuto in astratto ottenere liberazione condizionale per sette semestri (dal 9 ottobre 2007 al 24 giugno 2011), che gli sarebbe stata sufficiente per far scendere la pena da espiare in concreto sotto i quattro anni, atteso che la pena residua da espiare era stata calcolata dalla Procura generale in 4 anni 3 mesi e 14 giorni di reclusione e 30.000 euro di multa. Ne consegue che, nel disporre l'esecuzione della pena, il pubblico ministero avrebbe dovuto anche disporre la sospensione della stessa ai sensi del comma 4-bis dell'art. 656 cod. proc. pen.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero con un unico motivo in cui deduce violazione di legge perché il condannato è stato estradato in Italia per effetto di mandato di arresto europeo emesso il 13 marzo 2023 ed eseguito il 19 aprile 2024, e dunque si trovava in uno stato di volontaria sottrazione della pena, che gli precludeva la possibilità di ottenere la liberazione anticipata; in un caso di questo tipo il pubblico ministero ha esercitato la discrezionalità prevista dalla norma che prevede che il pubblico ministero "trasmette" al Tribunale di sorveglianza ai fini delle valutazioni sulla liberazione anticipata senza imporre un dovere di farlo.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Lucia Odello, ha concluso per il rigetto del ricorso. Con memoria scritta il difensore del condannato, avv. Giangregorio De Pascalis, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Con successiva nota di deposito documenti lo stesso difensore ha evidenziato che nelle more con provvedimento del 24 settembre 2024 il magistrato di sorveglianza ha concesso la liberazione anticipata al condannato per i semestri oggetto del giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il ricorso deduce che poiché il condannato è stato arrestato soltanto attraverso mandato di arresto europeo2si versava in una situazione di sottrazione volontaria alla pena, che precluderebbe la concessione della liberazione anticipata.
Il motivo è infondato. La circostanza che il condannato sia stato arrestato a seguito dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo non significa necessariamente che egli si sia sottratto volontariamente alla pena, perché occorrerebbe anche dimostrare che il soggetto fosse consapevole della pendenza di ordine di esecuzione nei suoi confronti, ed il ricorso su tale punto non spende argomenti a sostegno.Inoltre, il giudizio sulla liberazione anticipata, pur potendo senz'altro comprendere anche la valutazione del comportamento tenuto dal condannato che si sottragga volontariamente all'esecuzione della pena in quanto indice di mancato reinserimento sociale del condannato successivo al periodo di detenzione da valutare (Sez. 1, Sentenza n. 1314 del 25/03/1992, Badalannenti, Rv. 190264), ha caratteri ampiamente discrezionali, in quanto la norma attributiva di potere, che è l'art. 54, comma 1, della legge 354 del 1975, dispone che "al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare", così fondando il benefico su un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che "richiede anche l'esame del comportamento complessivo del soggetto al fine di valutarne l'evoluzione della personalità" (Sez. 1, Sentenza n. 13412 del 19/02/2021, Di Cataldo, Rv. 281057), esame che non può essere ridotto alla sola valutazione della sottrazione all'esecuzione della pena su cui si sofferma il ricorso. Ne consegue che il pubblico ministero non aveva il potere di anticipare sul punto il giudizio del magistrato di sorveglianza.
In definitiva, il ricorso è infondato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 3