Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41139/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding concurrent sentence execution and partial cumulation rules under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41139/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Filippo Morgante's appeal against the appellate court's order refusing to issue a new execution order for concurrent sentences. Morgante argued that the recognized continuity between two judgments required treating the crimes as a single unit to apply specific mitigation rules, whereas the lower court correctly utilized partial cumulations. The court upheld the lower court's decision, affirming that the execution judge properly identified four partial cumulations and correctly applied the statutory criteria for calculating time served without title.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 78 cod. pen.; Art. 657 comma 4 cod. proc. pen.: When executing concurrent sentences involving crimes committed at different times with prior detention without title, the court must order chronological partial cumulations rather than a global calculation to prevent the imputation of pre-existing detention periods to later crimes.

Parole chiave

Generato dall'IA
concurrent sentences execution partial cumulation rules detention without title continuity of crimes Italian Penal Code time served calculation appellate execution order esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 78 cod. pen.
e 5) del provvedimento impugnato e, in caso di superamento del limite di cui all'art. 78 cod. pen., l'individuazione della nuova data di fine pena.
Art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen.
Denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 666 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 71 cod. pen.
Art. 657 comma 4 cod. proc. pen.
nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod.
art. 78 cod. pen
e 5) del provvedimento impugnato e, in caso di superamento del limite di cui all'art. 78 cod. pen., l'individuazione della nuova data di fine pena.
art. 616 cod. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg
Sez. 1, Sentenza n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo
(Sez. 1, Sentenza n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 36859 del 08/06/2021, Scardina
Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, Cammareri
Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, Cammareri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORGANTE FILIPPO nato a PALMI 1118/09/1970 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; letteEUt4 le conclusioni del PG - CD421_z„\)sszl tz5.5S-

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da Filippo Morgante, volta a ottenere - per ciò che qui interessa - l'emissione di un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che tenesse in adeguato conto il riconosciuto vincolo della continuazione tra le sentenze di cui ai n.

3) e 5) del provvedimento impugnato e, in caso di superamento del limite di cui all'art. 78 cod. pen., l'individuazione della nuova data di fine pena. A ragione della decisione il Giudice dell'esecuzione - dopo avere dato atto dell'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra le cennate sentenze, illustrate le censure opposte dalla difesa e richiamati i condivisi principi di diritto espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità - ha rilevato che correttamente il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti aveva proceduto mediante la formazione di quattro cumuli parziali e che non risultava che vi fossero porzioni di pena espiate sine titulo.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione Morgante, per mezzo del suo difensore avv. Giacomo Tana, deducendo un unico, articolato motivo. Denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale in riferimento agli art. 78 cod. pen. e 125 e 666 cod. proc. pen., in punto di ritenuta correttezza del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Secondo il ricorrente, nel caso che ci occupa, l'avvenuto riconoscimento dell'istituto della continuazione tra le sentenze di cui ai n.

3) e 5) del provvedimento impugnato imporrebbe di ritenere i fatti giudicati con le due sentenze «concatenati e conseguenzialmente commessi in un arco temporale che possiamo definire sovrapponibile», comprendendo l'intero periodo intercorrente tra la data di commissione del reato giudicato con la sentenza sub 3) e quella di commissione del reato giudicato con la sentenza sub 5). La pena avrebbe dovuto essere, pertanto, considerata unica con «conseguente applicazione degli artt. 71 e s. cod. pen., al fine di accedere prima al cumulo delle pene inflitte di cui alle sentenze di condanna per poi operare il temperamento di cui all'art. 78 cod. pen.». La Corte di assise di appello si sarebbe discostata nella decisione dai principi di diritto espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso, senza offrire adeguata motivazione alla ribadita correttezza del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e, segnatamente, dell'applicazione di cumuli parziali in luogo del cumulo aritmetico di pena tra i reati di cui alle sentenze eseguibili.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 19 giugno 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deduce censure infondate e dev'essere, pertanto, rigettato.

2. Fermo è, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui «In tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira a evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere a ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020, Fontana, Rv. 279182;

Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Del Cecato, Rv. 278939; Sez. 1, n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197). 2.1. Pertanto, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966.

In motivazione, la S.C. ha chiarito che può procedersi, invece, al calcolo unitario delle pene concorrenti se dette pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio dell'esecuzione di una di esse). E, si è ancora precisato che, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537). 2.2.

Ove si debba procedere, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire al computo della custodia cautelare subita sine titulo per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo e stabilire l'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla fungibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta (Sez. 1, Sentenza n. 36859 del 08/06/2021, Scardina, Rv. 282033;

Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, Cammareri, Rv. 275327).

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il Giudice dell'esecuzione si è mosso nel solco dei richiamati principi, dando articolato conto (p.

5) della correttezza del procedimento seguito nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nell'individuazione di ben quattro cumuli parziali, effettuando la doverosa scissione del reato continuato, così come ritenuto tra i fatti di cui alle sentenze dub 3) e 5). A fronte di tale motivazione, il ricorso denuncia un inesistente errore nell'applicazione della legge, limitandosi genericamente a denunciare la violazione dell'art. 78 cod. pen. e a ribadire la tesi della continuazione che impone la considerazione della pena «come fosse unica», senza peraltro porre alcuna concreta questione di fungibilità ovvero di pena scontata sine titulo.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu