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Sentenza — n. 41138/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls revocation order for public utility work penalty due to violation of mandatory adversarial proceedings rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41138/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order revoking the suspended sentence for public utility work without remanding the case. The applicant argued that the revocation violated procedural rules by omitting the adversarial hearing and failing to consider the gravity of the violations. The court held that the specific law governing this revocation procedure strictly requires a hearing with the defense present, making the absence of such a hearing a fatal nullity.

Regesto Legislator

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Art. 66, comma 3, legge n. 689 del 1981; Art. 666 cod. proc. pen.: The revocation of a suspended sentence for public utility work requires a hearing with the defense; failure to observe this mandatory adversarial procedure renders the order void ab initio.

Parole chiave

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revocation of suspended sentence public utility work penalty mandatory adversarial proceedings procedural nullity omission of defense participation proroga della carcerazione espulsione revoca della sospensione condizionale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 66, comma 3, legge n. 689 del 1981
Ai sensi dell'art. 66, comma 3, legge n. 689 del 1981, al procedimento per la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità si applica l'art.
Art. 666 cod. proc. pen.
689 del 1981, al procedimento per la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità si applica l'art. 666 cod.
Art. 667 cod. proc. pen.
le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4.
art. 666 cod. proc. pen
689 del 1981, al procedimento per la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità si applica l'art. 666 cod. proc. pen.
art. 667 cod. proc. pen
le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENEDETTI MAURIZIO nato a URBINO il 21/03/1977 avverso l'ordinanza del 15/04/2024 del GIP TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette4sentitià le conclusioni del PG \r`Zb \\[\ 'ZS C\J• e -C.) à

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva nei confronti di Maurizio Benedetti la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e il ripristino della pena sostituita, originariamente irrogata con la sentenza dello stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni in data 22 marzo 2023, irrevocabile 18 settembre 2023.

2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso l'interessato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Daniela Cecchetti, chiedendone l'annullamento per i seguenti tre motivi: 2.1. Con il primo denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, essendo stata disposta la revoca del beneficio con la procedura de plano in violazione della regola procedimentale che imponeva il contraddittorio. 2.2. Il secondo motivo lamenta l'omessa considerazione della gravità delle violazioni e la loro reiterazione, essendo la revoca in parola frutto di un mero, non consentito, automatismo. 2.3. Con il terzo motivo deduce l'illogicità della motivazione del provvedimento di revoca che ha omesso di considerare che le prescrizioni collegate al lavoro di pubblica utilità erano notificate al condannato solo in data 21 marzo 2024, sicché quanto meno fino a quella data questi non aveva consapevolmente disatteso la prescrizione di non allontanarsi dal territorio sardo.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Cinzia Parasporo, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 11 giugno 2024, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe le restanti censure. Ai sensi dell'art. 66, comma 3, legge n. 689 del 1981, al procedimento per la revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità si applica l'art. 666 cod. proc. pen. Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sull'esecuzione, ha la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, essendo tassativamente previste dagli artt. 667, 672 e 676 cod. proc. pen. le ipotesi in cui quel giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., comma 4.

2. Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione non ha fissato l'udienza in camera di consiglio per la revoca della pena sostitutiva e l'ordinanza emessa all'esito del procedimento, illegittimamente trattato senza la necessaria partecipazione delle parti, è affetta da nullità d'ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dato che essa comporta l'omessa citazione dell'imputato (recte del condannato) e l'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Gip del Tribunale di Terni per l'ulteriore Corso. Così deciso, 1'11 luglio 2024 Il Consiglier