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Sentenza — n. 41134/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest since surveillance officer already granted permission.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41134/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant's legal interest had vanished. The applicant, currently detained, sought a necessity permit to visit his Alzheimer's mother, arguing prior procedural violations and appellate incompetence. The court ruled that the competent surveillance officer had already authorized the visit twice, rendering the request moot.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the applicant's interest in the outcome has ceased to exist due to a subsequent event, such as the granting of the requested permission by the competent authority.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest surveillance officer necessity permit Alzheimer care procedural inadmissibility disabilità cognitiva allontanamento nonostante motivi di salute diritto di visita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 21 cod. proc. pen
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge, anche processuale, dell'art. 21 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308
208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAO GIOVANNI nato a CASTROREALE il 20/04/1961 avverso l'ordinanza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; lette le conclusioni del PG, in persona di Antonietta Picardi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la pronuncia sopra indicata, il Presidente della Corte di appello di Messina rigettava l'istanza, presentata nell'interesse di Giovanni Rao al fine di avere concesso un permesso di necessità per visitare la madre in stato di ricovero per Alzheimer, con provvedimento assunto de plano a seguito di un annullamento con rinvio da parte di questa Corte per l'incompetenza funzionale del precedente provvedimento assunto dal Presidente della Corte d'assise d'appello presso cui era pendente il processo.

2. Giovanni Rao ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 30-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), 666, 677 e 678 cod. proc. pen., nonché artt. 70, 71 e 71-bis ord. pen., e 127, 178, lett. c), 179 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost. per non essere stato dato avviso dell'udienza camerale (non tenutasi) in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge, anche processuale, dell'art. 21 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 30-bis, 70 e 71 ord. pen. nonché 666, 677 e 678 cod. proc. pen. stante l'incompetenza della Corte d'appello rispetto alla posizione processuale del ricorrente, attualmente detenuto con sentenza divenuta definitiva nelle more del sub-procedimento, tanto che il Magistrato di sorveglianza, attualmente competente, lo ha già autorizzato due volte.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

2. Come affermato in ricorso, rispetto alla posizione processuale del ricorrente, egli è attualmente detenuto con sentenza divenuta definitiva nelle more del sub-procedimento all'interno del quale è stato emesso il provvedimento qui impugnato, e il Magistrato di sorveglianza, attualmente competente a provvedere sulla richiesta di poter usufruire di un permesso di necessità, lo ha già autorizzato due volte.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto essa non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di int