Cassation court allows opposition against indulto decision by extending deadline past Christmas due to holiday rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's ruling that declared the opposition inadmissible for tardiness. The applicant argued that the statutory deadline expired on a Sunday and the following day was also a holiday, triggering an automatic extension under Article 172 of the Code of Criminal Procedure. The court agreed, holding that the deadline was legally extended to December 27, thereby validating the opposition filed on that date.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 172, comma 3, cod. proc. pen.; When a procedural deadline expires on a holiday, it is automatically extended to the next non-holiday day, rendering an opposition filed within that extended period timely.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Giorgi Claudio, nato in Svizzera il 16/03/1963 avverso il provvedimento dell'11/04/2024 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile - per tardività - l'opposizione avanzata da Claudio De Giorgi, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen., avverso l'anteriore decisione di mancato accoglimento di istanza di applicazione di indulto. Secondo il Tribunale, il termine di impugnazione sarebbe scaduto il 24 dicembre 2023, mentre l'atto di impugnazione risultava presentato il successivo 27 dicembre.
2. Ricorre l'interessato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione della legge processuale, osservando che, essendo il giorno 24 dicembre 2023 una domenica, ed essendo festivi i due giorni seguenti, l'impugnazione doveva giudicarsi tempestiva a norma dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. L'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. prevede che «(i)l termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo». Nella specie, il termine quindicinale di impugnazione scadeva domenica 24 dicembre 2023. Stante la natura festiva di tale giorno, nonché dei giorni 24 e 25 dicembre, il termine stesso doveva intendersi prorogato al giorno ulteriormente successivo, 27 dicembre. L'opposizione, proposta in pari data, è dunque in termini.
2. Segue l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Trento per la celebrazione del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento. C