Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 40576/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40576/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40576/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha confermato la decisione del Magistrato di sorveglianza di Pescara, nella parte in cui con essa era stata respinta l'istanza di liberazione anticipata avanzata da Marco Antonio Giannelli -condannato per reati di criminalità organizzata commessi sino al maggio 2015- con riferimento ai semestri di pena espiata compresi tra il dicembre 2015 e il dicembre 2016. Si tratta dei due semestri iniziali della carcerazione e il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto «inverosimile che il detenuto, appena iniziato il periodo di restrizione, abbia subito iniziato a partecipare all'opera rieducativa».

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 40576/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072-01). Ai fini della concessione della liberazione anticipata non rilevano per definizione, in conclusione, gli episodi criminosi antecedenti ai semestri in valutazione (Sez. 1, n. 43524 del 27/05/2019, Lacatus).

Parole chiave

Generato dall'IA
riabilitazione semilibertà riduzione della pena precedenti penali gravi recidiva nell'infrazione pentito
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giannelli Marco Antonio, nato a Casarano il 19/11/1983 avverso l'ordinanza del 07/05/2024 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha confermato la decisione del Magistrato di sorveglianza di Pescara, nella parte in cui con essa era stata respinta l'istanza di liberazione anticipata avanzata da Marco Antonio Giannelli -condannato per reati di criminalità organizzata commessi sino al maggio 2015- con riferimento ai semestri di pena espiata compresi tra il dicembre 2015 e il dicembre 2016. Si tratta dei due semestri iniziali della carcerazione e il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto «inverosimile che il detenuto, appena iniziato il periodo di restrizione, abbia subito iniziato a partecipare all'opera rieducativa».

2. Ricorre l'interessato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, essendo da escludere che i reati commessi, per quanto gravi, possano riverberare negativamente i loro effetti sulla partecipazione all'epoca di rieducazione nei periodi detentivi successivi alla consumazione, sui quali la valutazione giudiziale si sarebbe dovuta viceversa soffermare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il vigente istituto della liberazione anticipata è improntato al principio della semestralizzazione, inteso come potere-dovere del giudice di esprimere la valutazione in proposito, positiva o negativa, in relazione distintamente a ciascun periodo corrispondente di pena espiata, con facoltà di adottare decisioni rispettivamente differenziate (v. già Sez. 1, n. 1298 del 08/05/1989, Cossitta, Rv. 181657-01). Il principio non è assoluto, ben potendo ammettersi deroghe "a ritroso", allorché il beneficio venga negato rispetto a semestri attinti individualmente da condotte impeccabili, ma seguiti da comportamenti particolarmente gravi, i quali dimostrino l'ineffettività della partecipazione all'opera rieducativa per l'intero periodo pregresso (da ultimo, Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Onorato, Rv. 285120-01).

3. Se è corretto dunque affermare, in materia, che una trasgressione comportamentale può ripercuotersi (a certe condizioni) su semestri antecedenti a f/1/1 1 I quello in cui essa ha avuto luogo, ai fini della esclusione del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, in quanto indice dell'assenza di effetti positivi di detta opera sul detenuto, non è logico proiettare automaticamente gli effetti della medesima trasgressione, ancorché penalmente rilevante, su semestri successivi alla sua verificazione, essendo possibile che, dopo l'episodio inficiante, la partecipazione vi sia stata (Sez. 1, n. 10301 del 10/01/2020, Leuci;

Sez. 1, n. 5739 del 08/01/2013, Apostol, Rv. 254550-01; Sez. 1, n. 7152 del 19/12/1997, dep. 1998, Chianchino, Rv. 209581-01), e dovendo la circostanza essere verificata con riferimento all'agire successivo del soggetto. La commissione da parte del condannato di reati in un periodo antecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere, non influenza la decisione, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859-01;

Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072-01). Ai fini della concessione della liberazione anticipata non rilevano per definizione, in conclusione, gli episodi criminosi antecedenti ai semestri in valutazione (Sez. 1, n. 43524 del 27/05/2019, Lacatus).

4. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che rivaluterà l'istanza del condannato attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale