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Sentenza — n. 40575/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls sentence for illegal gun possession due to omission of mandatory fine under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40575/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the first-instance judgment without remittal because it omitted the mandatory fine required by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The defendant, Giovanni Ricci, had been convicted of illegally possessing a firearm and ammunition, but the lower court failed to impose the statutory monetary penalty alongside the suspended prison term. Consequently, the agreement reached during plea negotiations was rendered invalid, necessitating a new trial to establish a legally correct sentence.

Regesto Legislator

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Art. 448 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: The omission of a mandatory fine prescribed by law in a criminal judgment renders the sentence illegal and invalidates any related plea agreement, requiring annulment without remittal to allow for a new negotiation on correct legal grounds.

Parole chiave

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omission of mandatory fine illegal gun possession plea agreement invalidity annulment without remittal Art. 448 Code of Criminal Procedure Art. 444 Code of Criminal Procedure penal penalty structure violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, ha applicato a Giovanni Ricci, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 2 e 7 legge n. 895/1967
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, ha applicato a Giovanni Ricci, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena (condizionalmente sospesa) di mesi dieci di reclusione per i reati - unificati sotto il vincolo della continuazione - di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Perdicaro
Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè
su corrette basi giuridiche (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi del 12/01/2024; nel procedimento a carico di: RICCI GIOVANNI nato a Ceglie Messapica il 19/05/1959; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, ha applicato a Giovanni Ricci, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena (condizionalmente sospesa) di mesi dieci di reclusione per i reati - unificati sotto il vincolo della continuazione - di cui agli artt. 2 e 7 legge n.895/1967 e 697 cod. pen., per avere detenuto illegalmente un fucile monocanna marca Falco cal. 8, da lui acquistato da tale Giuseppe Santoro, avente matricola A81911, omettendo di denunciarne il possesso alle competenti autorità, nonché per avere illegalmente detenuto, senza averne fatto denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, n.83 cartucce di pari calibro (di cui n.20 già esplose), fatti accertati in Carovigno il 9 gennaio 2023 ed in Mesagne sino al 22 aprile 2024.

2. Avverso la citata sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. essendo stata omessa l'applicazione anche della pena pecuniaria della multa, prevista per il reato di cui agli artt. 2 e 7 1.895/67 sopra indicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e va accolto. 2.Invero, il reato sopra indicato prevede oltre alla pena della reclusione anche quella della multa da euro 2.000,00 sino ad euro 13.333,00. Ne consegue che la sentenza impugnata ha applicato una pena illegale avendo omesso la pena pecuniaria. In tema di patteggiamento, l'illegalità della pena rende invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito, con esclusione della procedura di rettificazione dell'errore materiale (Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019, Perdicaro, Rv. 277382).3. Per tali considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, per l'ulteriore corso in modo che le parti possano essere messe in condizione di eventualmente rinegoziare l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. su corrette basi giuridiche (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247841), dovendo in mancanza il giudizio proseguire nelle forme ordinarie.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio al Tribunale di Brindisi. Così deciso in Roma,