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Sentenza — n. 40569/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to untimely nullity objection and generic evidence review request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40569/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant raised nullity claims regarding the defendant's lack of Italian language knowledge and requested a re-evaluation of evidence, but failed to object to the domicile election within the statutory time limit. Consequently, the court found the procedural objections untimely and the substantive arguments generic, rejecting the request for a new assessment of the facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 180 cod. proc. pen.; Nullity objections regarding language barriers must be raised within the statutory deadline, otherwise deemed waived, while generic requests for evidence re-evaluation are inadmissible as they do not specify procedural vices.

Parole chiave

Generato dall'IA
untimely nullity objection language barrier defense generic evidence review procedural inadmissibility statutory time limits

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 180 cod. proc. pen.
233948); tale nullità va, dunque, eccepita nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen. e deve ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita (cfr.
art. 180 cod. proc. pen
233948); tale nullità va, dunque, eccepita nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003
Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
226717; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jajani, Rv.
Sez. 4, n. 14174 del 28/10/2005
216259; Sez. 4, n. 14174 del 28/10/2005, dep.
Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015
Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, Amoha Rv.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della ulteriore somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa (Corte Cost. n. 186 del 2000).

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Testo completo

sore di ufficio individuato mediante elezione di domicilio nulla per essere stata redatta in lingua italiana non conosciuta dall’imputato. 2.3. Con il terzo deduce erronea dichiarazione di colpevolezza per mancanza o insufficienza di prova 2.4. Con il quarto si duole del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo rispetto alla gravità della condotta e alla personalità dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che tutti i motivi proposti non superano il vaglio di ammissibilità.

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro comune natura processuale, sono manifestamente infondati. Va, innanzitutto, rilevato che dalla sentenza impugnata non risulta che l'imputato non conosce la lingua italiana né il ricorrente ha indicato atti processuali attestanti tale circostanza di rilevo decisivo ai fini dell’assistenza mediante traduzione degli atti, compresi l’elezione di domicilio ed il decreto di citazione a all'assistenza dell'imputato per consentirne una partecipazione consapevole al giudizio (cfr.

Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis Rv. 226717; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jajani, Rv. 216259; Sez. 4, n. 14174 del 28/10/2005, dep. 2006, Kaitazi, Rv. 233948); tale nullità va, dunque, eccepita nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen. e deve ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita (cfr. Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, Amoha Rv. 265026).Termine ultimo che per dedurre le nullità verificatesi prima del giudizio coincide con la sentenza di primo grado. Nel caso in verifica si è senz’altro verificata la sanatoria, risultando che l‘imputato ha proposto l’eccezione di nullità del decreto di citazione e della sua notificazione per a prima volta con l’atto introduttivo del presente giudizio di impugnazione.

2. Il terzo motivo è parimenti inammissibile perché generico e comunque non consentito perché interamente versato in fatto. Il ricorrente sollecita una alternativa valutazione delle prove valorizzate dalla sentenza impugnata o ai fini dell’affermazione della responsabilità dell'imputato o ai fini dell’esclusione di cause di giustificazione senza indicare vizi dell’apparato argomentativo 3. Aspecifica è, infine, la censura, sul trattamento sanzionatorio, oggetto del quarto motivo. Il ricorrente non tiene conto che il Giudice di pace gli ha inflitto il minimo edittale della pena e che pertanto non è, neanche astrattamente, ipotizzabile alcuna riduzione.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della ulteriore somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 ottobre 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi Giuseppe De Marzo