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Sentenza — n. 40495/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40495/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40495/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 4 giugno 2024 il Tribunale di Ivrea, qua giudice della esecuzione, rigettava l'istanza proposta da Gallo Cassarino An gelo volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra le sentenze di conci3nna del medesimo emesse dalla Corte di Appello di Torino il 27 marzo 2013 il 7 ,licembre 2022.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 40495/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Certamente, dunque, il Tribunale di Ivrea non ha applicato il sud etto principio di diritto, incorrendo nella erronea applicazione di legge; la fo r date;:za della richiesta è rimessa al giudice della esecuzione, che dovrà valuta ne ffettività anche in ragione del divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

Parole chiave

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sospensione di pena riscossione di pene pecuniarie adeguamento della pena remissione della pena sanzioni penali riduzione della pena
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Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLO CASSARINO ANGELO nato a TORINO il 07/03/1982 avverso l'ordinanza del 04/06/2024 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri che ci - ledeva il rigetto del ricorso Q1\

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 4 giugno 2024 il Tribunale di Ivrea, qua giudice della esecuzione, rigettava l'istanza proposta da Gallo Cassarino An gelo volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra le sentenze di conci3nna del medesimo emesse dalla Corte di Appello di Torino il 27 marzo 2013 il 7 ,licembre 2022.

2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza in quanto la p na di cui alla sentenza in data 27 maggio 2013 era già stata interamente espiata.

3. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso tramite il difen ore di fiducia Vittorio Pesavento, Gallo Cassarino Angelo, che articolava in un unico motivo didoglianza. In particolare, stigmatizzava la erronea applicazione d legg penale, nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Rilevava il ricorrente come il giudice della esecuzione ave se E Tato nel ritenere non applicabile l'istituto della continuazione, stante Vini: arvenuta espiazione della pena inflitta con una delle due sentenze, p iché, invece, ragionando a contrario e ritenendo la sussistenza del detto vinc lo si sarebbe potuto giungere ad un pena inferiore al cumulo materiale delle du e, una volta defalcata la pena già scontata, la pena da scontare sarebbe stata i ferioi e con un evidente vantaggio per l'istante.

4. Disposta la trattazione scritta del procedimento il Sostituti° Pr: curatore Generale Nicola Lettieri concludeva per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. È costante insegnamento di questa Corte - che qui si intende ribadire - che l'intervento di una causa estintiva della pena non esclude I inteNsse del condannato al riconoscimento della continuazione in relazione al re to per il quale è stata irrogata la sanzione condonata (Sez. 1, n. 4786 del 27/10/20 0, dE p. 2021, Rv. 280801 - 01), in ragione degli ulteriori effetti che possono cons guir ie. (Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, Rv. 264893 - 01; si veda già Sez. , n. 3286 del 20/09/1991, Rv. 188440 - 01). Si è, peraltro, ritenuto che, in tema di riconoscimento della co tinu izione in sede esecutiva, è insindacabile da parte del giudice dell'esecuzione la su: sistenza dell'interesse della parte all'accoglimento della richiesta, atteso he la relativa istanza non introduce un giudizio di impugnazione. (Sez. 1, . 1( 380 del 25/02/2021, Rv. 280740 - 01).

Certamente, dunque, il Tribunale di Ivrea non ha applicato il sud etto principio di diritto, incorrendo nella erronea applicazione di legge; la fo r date;:za della richiesta è rimessa al giudice della esecuzione, che dovrà valuta ne ffettività anche in ragione del divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

2. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento ell'inipugnato provvedimento con rinvio al Giudice per le indagini preliminari d l Tribunale di Ivrea per nuovo esame, alla luce del principio di diritto testè enunciato. PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al -ribunale di Ivrea - ufficio Gip. Così deciso il 24 settembre