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Sentenza — n. 40471/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls appellate order revoking public utility work due to procedural nullity and lack of adversarial hearing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40471/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order revoking Antonino Drago's public utility work sentence without a prior hearing. The appellant argued the arrest alone justified revocation, but the Court found the lower court violated procedural rules by issuing a decision 'de plano' without notifying parties or appointing a defense attorney. Consequently, the decision was declared absolutely null and remitted for a proper execution proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 178, 179 cod. proc. pen.: A judicial order issued 'de plano' outside statutory exceptions constitutes absolute nullity, requiring a full adversarial hearing with defense participation.

Parole chiave

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procedural nullity de plano decision adversarial hearing public utility work execution proceedings defense attorney absolute nullity sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Ciò posto, si osserva che il ricorso va accolto per un motivo diverso, pregiudiziale e assorbente, rispetto a quello dedotto, dovendosi rilevare d'ufficio la nullità del provvedimento impugnato, che è stato emesso 'de plano' fuori dei casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 62, 1.689/81
pen., l'inosservanza dell'art. 62 1.689/81 ed il vizio di motivazione rispetto al residuo della pena da espiare.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Sannantha Lazzaro quale sostituto processuale del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., n. 40517 del 28/4/2016
Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000
Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi R., Rv.
Sez. 1, n. 14040 del 27/03/2007
215975; Sez. 1, n. 14040 del 27/03/2007, Menin, Rv.
Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013
236216; Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, Pretto, Rv.
Sez. 1, n. 6168 del 04/11/1997
Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998
Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998„ Viscione E., Rv.
Sez. 3, n. 4686 del 20/11/2008
Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013
242477; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Prediletto, Rv.
Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013
254939; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, P.M.
Sez. 1, n. 5859 del 06/12/1994
256111, e, con riferimento specifico al procedimento relativo all'applicazione della disciplina della continuazione, Sez. 1, n. 5859 del 06/12/1994, Daniele, Rv.
Sez. 1, n. 5171 del 21/09/2000
200246; Sez. 1, n. 5171 del 21/09/2000, Bacarella, Rv.
Sez. 1, n. 44859 del 05/11/2008
217233; Sez. 1, n. 44859 del 05/11/2008, Caci, Rv.
Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009
242196, Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009, Mastrillo, Rv.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001
Nel caso di specie, dall'esame degli atti, consentito trattandosi di 'error in procedendo' (tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004
220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DRAGO ANTONINO nato a Catania il 04/04/1966; avverso la ordinanza della Corte di appello di Catania del 17/05/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha revocato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta nei confronti di Antonino Drago con sentenza della medesima Corte territoriale del 13 dicembre 2023 per complessive 790 ore, in quanto l' U.E.P.E. di Catania aveva comunicato che il condannato era stato tratto in arresto il 29 aprile 2024 per il reato di stalking e si trovava sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla compagna con presidio elettronico. In ragione di tale violazione di legge e sulla base di quanto stabilito con il dispositivo della sentenza di condanna sopra indicata, la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità veniva revocata e convertita per il residuo in quella della detenzione domiciliare.

2. Avverso la predetta ordinanza Antonino Drago, per mezzo dell'avv. Sannantha Lazzaro quale sostituto processuale del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 62 1.689/81 ed il vizio di motivazione rispetto al residuo della pena da espiare. 2.2. In particolare, osserva che il suo arresto del 26 aprile 2024 non è sufficiente per disporre la revoca del lavoro di pubblica utilità in assenza dell'accertamento della sua penale responsabilità in ordine al reato di stalking ed alla concreta gravità dei fatti; inoltre, il ricorrente evidenzia che la Corte di appello ha applicato la detenzione domiciliare senza indicare la pena residua che il condannato deve espiare e nemmeno inviare gli atti al Magistrato di sorveglianza per quanto di competenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve ricordarsi che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato che invece non sia cassazionista (in senso conforme Cass. Sez. U., .n.40517 del 28/4/2016 , Rv. 267627, Taysir). Ciò posto, si osserva che il ricorso va accolto per un motivo diverso, pregiudiziale e assorbente, rispetto a quello dedotto, dovendosi rilevare d'ufficio la nullità del provvedimento impugnato, che è stato emesso 'de plano' fuori dei casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l'osservanza delle forme prescritte dalla citata norma.

2. Invero, l'art. 666, comma 4, cod. proc. pen., prevede che l'udienza in camera di consiglio - fissata ex art. 666, comma 3, del codice di rito per la trattazione dell'incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori - si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del Pubblico ministero. Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. è, tuttavia, possibile la decisione d'inammissibilità dell'istanza, adottata 'de plano' con decreto motivato, sentito il Pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata. 2.1.

Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi R., Rv. 215975; Sez. 1, n. 14040 del 27/03/2007, Menin, Rv. 236216; Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, Pretto, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve, pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del Pubblico Ministero e con l'obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo. 2.2.

Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell'esecuzione abbia (come avvenuto nel caso di specie) omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento 'de p/ano'fuori dei casi espressamente stabiliti, una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., dato che la procedura adottata comporta l'omesso avviso all'interessato della fissazione dell'udienza, equiparabile alla omessa citazione dell'imputato nel procedimento ordinario, e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (tra le altre, Sez. 1, n. 6168 del 04/11/1997, Zicchitella, Rv. 209134;

Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998„ Viscione E., Rv. 211550; Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008„ Bifani, Rv. 242477; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Prediletto, Rv. 254939; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, P.M. in proc. Lahmar, Rv. 256111, e, con riferimento specifico al procedimento relativo all'applicazione della disciplina della continuazione, Sez. 1, n. 5859 del 06/12/1994, Daniele, Rv. 200246; Sez. 1, n. 5171 del 21/09/2000, Bacarella, Rv. 217233; Sez. 1, n. 44859 del 05/11/2008, Caci, Rv. 242196, Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009, Mastrillo, Rv. 242894).

3. Nel caso di specie, dall'esame degli atti, consentito trattandosi di 'error in procedendo' (tra le altre, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568, e da ultimo Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), risulta che il giudice dell'esecuzione ha provveduto 'de plano', senza previa rituale instaurazione della udienza camerale, limitandosi a richiedere il parere del Pubblico Ministero, ed esaminando nel merito la richiesta, con valutazioni riferite alla verifica della sussistenza delle condizioni per la revoca del lavoro di pubblica utilità.

4. Il provvedimento impugnato è affetto, per le ragioni sopra esposte, da nullità assoluta e va dunque annullato senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania p