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Sentenza — n. 40469/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of specificity regarding one of two independent grounds for the lower court's decision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40469/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The lower court rejected the request for sentence reduction based on two independent grounds: the statutory minimum penalty at the time of the crime and the disproportionality of the additional penalties given the drug quantities. The appellant's criticism focused only on the second ground, failing to address the first, which the Court deemed sufficient to reject the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity by criticizing only one of several autonomous and self-sufficient grounds for the decision, leaving the other grounds unchallenged.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specificity autonomous grounds sentence reduction drug trafficking penalties commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico di cocaina pena minima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, c.p.p.
Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616, c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
Corte costituzionale n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 2754 del 06/12/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VICCARO GIUSEPPE nato a SOLETTA( SVIZZERA) il 18/11/1972 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; (lette/sent~c~i del PG—\ , Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Ettore Pedicini, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di Giuseppe Viccaro, la rideterminazione della pena complessiva di venti anni di reclusione che risultava inflitta a costui in forza della sentenza emessa dalla stessa Corte il 22 marzo 2016, per taluni reati riconosciuti avvinti dalla continuazione. In particolare, alcuni degli aumenti di pena erano relativi a reati contestati ai sensi dell'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi negli anni 2004 e 2006. Il richiedente invocava gli effetti della sentenza n. 40 del 2019, emessa dalla Corte costituzionale il 23 gennaio 2019, depositata in data 8 marzo 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 13 marzo 2019, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della citata disposizione, nella parte in cui prevede come pena minima edittale la reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, per i casi "non lievi" di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque di illecita detenzione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (destinazione all'uso personale), di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 del citato d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con provvedimento del 7 marzo 2024, rilevando: - che, all'epoca dei fatti qualificati ai sensi dell'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, la pena detentiva per tale tipologia di reato, e quindi la pena di cui avevano tenuto conto i giudici della cognizione nel praticare i relativi aumenti di pena in continuazione, era di sei anni di reclusione, cioè la pena minima attualmente prevista per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019; - che gli aumenti di pena risultavano modesti a fronte della notevolissima gravità dei fatti, consistenti in traffici illeciti di grandi quantitativi di cocaina (16 chilogrammi in una occasione, 54 chilogrammi in altra occasione, 34 chilogrammi in altra occasione, parte di 116 chilogrammi in altra occasione.

3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione, nel ritenere che nel caso in esame la pena fosse stata determinata applicando la norma più favorevole e non quella conseguente alla riforma della disciplina introdotta nel febbraio 2006, ha errato, perché, in realtà, le condotte contestate furono consumate in parte sotto la vigenza della nuova normativa e in parte sotto la vigenza della precedente normativa, che prevedeva un trattamento sanzionatorio più severo. Secondo il ricorrente, dalla sentenza di condanna non emerge che sia stato valutato un trattamento sanzionatorio più adeguato e rispondente al principio della norma più favorevole.

Il ricorrente, inoltre, afferma che la necessità di una rivalutazione della pena avrebbe trovato ragion d'essere nella diversa lettura della norma sanzionatoria a seguito della richiamata pronuncia del Giudice delle leggi. Sul punto, il passaggio contenuto nell'ordinanza ora impugnata non avrebbe soddisfatto i requisiti minimi della motivazione, perché avrebbe ritenuto congrua, senza indicarne compiutamente le ragioni, la pena irrogata in continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La trattazione del caso; rende opportuno richiamare il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, Sentenza n. 2754 del 06/12/2017, dep. 23/01/2018, Rv. 272448 - 01).

2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che il ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, come sopra rilevato, ha rigettato l'istanza di rideterminazione della pena in base a duplice argomentazione, perché ha affermato sia che4<all'epoca della commissione dei fatti qualificati ai sensi dell'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 199O . pena detentiva per tale tipologia di reato, e quindi la pena di cui avevano tenuto conto i giudici della cognizione nel praticare gli aumenti di pena, in continuazione, era di sei anni di reclusione, cioè • la pena minima attualmente prevista per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019; sia che gli aumenti di pena risultavano modesti a fronte della notevolissima gravità dei fatti, consistenti in traffici illeciti di grandi quantitativi di cocaina (16 chilogrammi in una occasione, 54 chilogrammi in altra occasione, 34 chilogrammi in altra occasione, parte di 116 chilogrammi in altra occasione).

A fronte di tale duplice argomentazione, deve notarsi che il ricorrente ha espresso, in relazione al secondo profilo ora richiamato, relativo al giudizio di congruità degli aumenti di pena, censure prive di specificità e manifestamente infondate, perché non tengono conto delle compiute e pertinenti osservazioni espresse dal giudice dell'esecuzione in merito alla gravità dei fatti, in relazione ai grandi quantitativi di cocaina e alle loro consistenze ponderali, precisamente indicate nell'ordinanza. In tal situazione, le possibili valutazioni sulla fondatezza o infondatezza delle critiche avverso il primo ragionamento posto a fondamento dell'ordinanza ora impugnata (relativo al minimo della pena edittale della quale di cui il giudice della cognizione tenne conto nel determinare gli aumenti per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), non avrebbero alcun rilievo, perché rimarrebbe comunque fermo, avuto riguardo alla genericità e manifesta infondatezza delle relative censure, il segmento dell'ordinanza relativo al giudizio di congruità degli aumenti di pena in concreto.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle o ospese processuali e della somma di euro tremila in fav