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Sentenza — n. 40468/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls first instance sentence for failing to explicitly address the plea of particular triviality under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40468/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the first-instance sentence regarding the failure to explicitly evaluate the plea of particular triviality under Article 131-bis of the Penal Code. Although the lower court acknowledged the act's minimal social value and granted generic mitigating circumstances, it omitted any specific reasoning on the exclusion of punishability. The Court held that while the appellate court's consideration of objective gravity and culpability can implicitly satisfy this requirement, the first instance judgment here was insufficient and required remittal for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The first instance judgment must explicitly address the plea of particular triviality; if omitted, the sentence is annulled with remittal, as implicit reasoning via mitigating circumstances is insufficient to establish the exclusion of punishability.

Parole chiave

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particular triviality exclusion of punishability Art. 131-bis Penal Code implicit reasoning remittal for new trial first instance judgment minimal social value infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Secondo i ricorrenti, avrebbe errato il Tribunale, che, pur ritenendo il fatto di minimo disvalore„ aveva omesso di esaminare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..
Art. 133 cod. pen.
In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod.
Art. 593 co. 3 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza, inappellabile ex art. 593 co. 3 cod. proc. pen., proponevano appello gli imputati, evidenziando due motivi di doglianza.
art. 131-bis cod. pen
Secondo i ricorrenti, avrebbe errato il Tribunale, che, pur ritenendo il fatto di minimo disvalore„ aveva omesso di esaminare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..
art. 131 bis c.p
Come correttamente rilevato dai ricorrenti, nonostante l'esplicita richiesta in sede di conclusioni di primo grado, riportate nell'intestazione della impugnata sentenza, di assoluzione ex art. 131 bis c.p., il Tribunale di Roma ha omesso ogni motivazione sul punto, non affrontando minimamente l'argomento.
art. 133 cod. pen
In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018
pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CECCARELLI SIMONE nato a ROMA il 01/01/1994 CECCARELLI STEFANO nato a ROMA il 14/07/1985 avverso la sentenza del 09/05/2024 del TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Procedimento a trattazione scritta. •

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 maggio 2024 il Tribunale ordinario di Roma ha condannato Ceccarelli Simone e Ceccarelli Stefano alla pena di 200 euro di ammenda per il reato di cui all'ad 697 cod. pen., per avere detenuto illegalmente presso la loro abitazione 8 cartucce calibro 9 x 19.

2. Avverso tale sentenza, inappellabile ex art. 593 co. 3 cod. proc. pen., proponevano appello gli imputati, evidenziando due motivi di doglianza.

3. Con il primo motivo lamentano error in iudicando, non avendo riconosciuto il giudice di primo grado la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo i ricorrenti, avrebbe errato il Tribunale, che, pur ritenendo il fatto di minimo disvalore„ aveva omesso di esaminare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

4. Con il secondo motivo stigmatizzano l'eccessività del trattamento sa nzionatorio.

5. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore Generale Luca Tampieri concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Come correttamente rilevato dai ricorrenti, nonostante l'esplicita richiesta in sede di conclusioni di primo grado, riportate nell'intestazione della impugnata sentenza, di assoluzione ex art. 131 bis c.p., il Tribunale di Roma ha omesso ogni motivazione sul punto, non affrontando minimamente l'argomento. In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635 - 02).

Nel caso in esame, al contrario, non è evincibile dal complessivo impianto motivazionale della sentenza la ragione per cui non è stata ritenuta la causa di esclusione della punibilità, posto che, in effetti, il giudice di primo grado ha concesso le attenuanti generiche in ragione del minimo disvalore del fatto, con ciò avallando, al più, la fondatezza della richiesta di riconoscimento della sussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo il vaglio dell'ulteriore ragione di doglianza attinente al trattamento sanzionatorio.L'impugnato provvedimento deve dunque essere annullato limitatamente alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata valutazione della richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. Così deciso il 24 se