Sentenza — n. 40366/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAREPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE2 1. La decisione impugnata va annullata ex officio, su un profilo non dedotto dalla parte ricorrente ovvero l’incompetenza funzionale della Corte di appello di Catania a scrutinare la domanda di revisione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 40366/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La decisione impugnata va annullata ex officio, su un profilo non dedotto dalla parte ricorrente ovvero l’incompetenza funzionale della Corte di appello di Catania a scrutinare la domanda di revisione.
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE2 1. La decisione impugnata va annullata ex officio, su un profilo non dedotto dalla parte ricorrente ovvero l’incompetenza funzionale della Corte di appello di Catania a scrutinare la domanda di revisione.
2. Come è noto la competenza funzionale non ha trovato esplicita previsione nel codice di procedura penale. Secondo unanime dottrina e giurisprudenza, tale forma di competenza è de- sumibile dal sistema, essendo connaturata alla costruzione normativa della ripar- tizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo, e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento, di modo che la violazione delle regole relative a tale tipo di competenza configura una nullità assoluta ed insanabile rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche in sede di ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179, comma 1, cod. proc. proc. pen. non come semplice competenza per territorio ma come speciale com- funzionale si sono poste, più di recente, numerose decisioni