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Ordinanza — n. 40268/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer signature under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40268/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the suspect without a lawyer's signature. The material facts show the appeal was lodged after August 3, 2017, when a law requiring lawyer representation for such appeals came into force. The court ruled that the personal filing rendered the document void under the new statutory requirements.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after August 3, 2017, are inadmissible unless signed by a qualified defense lawyer.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing lawyer signature requirement procedural law 2017 custody in prison permesso di promuovere un procedimento penale indagine per omicidio tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si osserva anzitutto che il ricorso deve essere trattato nelle fo mne «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dèll'irm utato (e quindi anche dell'indagato) deve essere sottoscritto, a pena di inamMissi Anta, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione proposta pèrsor almente dall'indagato che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile (Sez.
art. 309 cod. proc. pen
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOMOLLA FRANCESCO nato a Vibo Valentia il 20/04/1983; avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 17/07/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avanzata da Francesco Capohnolli: avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribuna e in data 4 giugno 2024, con la quale era stata disposta nei suoi confronti lì misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indiziato de dell' to di cui agli artt. 110, 575, 577 n. 3 e 416-bis.l. cod. pen.

2. Avverso la predetta ordinanza Francesco Capomolla, in data 9lagoto 2024, ha proposto personalmente ricorso per cassazione chiedendo l'annullar' ento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si osserva anzitutto che il ricorso deve essere trattato nelle fo mne «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione proposta pèrsor almente dall'indagato che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile (Sez. U, n.8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010 - 01).

2. Infatti, il ricorso è stato proposto personalmente da Francesco Ciipomolla avverso la sopra indicata ordinanza del Tribunale di Catanzaro 2 sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di Entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dèll'irm utato (e quindi anche dell'indagato) deve essere sottoscritto, a pena di inamMissi Anta, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la c:andanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza d elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inamrnissi Alità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle àmrri2nde. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, 9isp. tt. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de le arimende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma lter , iisp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18 otto