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Ordinanza — n. 40266/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against execution judge's confiscation order reclassified as opposition to preserve legal acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40266/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified the cassation appeal filed against an execution judge's order for confiscation as a formal opposition. The appellant argued that the confiscation violated criminal law provisions regarding the objective criminality of seized items. The court ruled that such appeals must be treated as oppositions to preserve the legal act and ensure contradictory proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 676, cod. proc. pen.: A cassation appeal against an execution judge's order must be reclassified as an opposition to preserve the legal act and ensure contradictory proceedings.

Parole chiave

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confiscation of seized items execution judge order preservation of legal acts contradictory proceedings reclassification of appeal confisca di valori patrimoniali violazioni della legge sulle armi liberazione definitiva

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
e, quindi, con il provvedimento 'de piani:' seguito dall'opposizione, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., specircamente richiamato.
Art. 676, cod. proc. pen.
Pertanto, la questione inerente alla restituzione delle cose sequestrate e quella in tema di confisca, devolute al giudice dell'esecuzione, vanno trattate ai sensi dell'art. 676 cod.
Art. 167, second part, comma 4, cod. proc. pen.
pen., il ricorso per cassazione deve qualificarsi come opposizione, quale unici) rimedio consentito ai sensi della seconda parte del quarto comma dell'art. 167 cod.
Art. 240, cod. pen.
Art. 416-bis, cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Andrea Alvaro, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, c li seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., 'nsisl:mdo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
art. 167 cod. proc. pen
pen., il ricorso per cassazione deve qualificarsi come opposizione, quale unici) rimedio consentito ai sensi della seconda parte del quarto comma dell'art. 167 cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'es ..cuzione.
art. 676 cod. proc. pen
Pertanto, la questione inerente alla restituzione delle cose sequestrate e quella in tema di confisca, devolute al giudice dell'esecuzione, vanno trattate ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014
Sez. 6, n. 13445 del 12/12/2014
Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013
259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv.
Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004
258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv.
Sez. 3, n. 14403 del 27/05/2003
Sez. 1, n. 3026 del 28/11/2001
Sez. U, n. 45371 del 20/12/2001
pen., : tale interpretazione non determina un richiamo all'intero isterna delle impugnazioni, poiché essa deriva, invece, dal più generale principio (in I al senso, anche Sez. U, n. 45371 del 20/12/2001, Bonaventura, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDEMI FILIPPO nato a Reggio Calabria il 27/05/1974; avverso la ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, dell'11/06/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Pr curatore generale CINZIA PARASPORO, che ha chiesto qualificarsi il ricori,o come opposizione con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Regg o Ca abria.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Reggio C labria, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo la relativa istanza della locale Questura ha disposto - senza il contraddittorio tra le parti - la conlisca e la devoluzione delle armi e del materiale balistico sequestrato a Filip0 Coi' demi che era stato assolto, per non avere commesso il fatto, con sentenza della inedesima Corte territoriale pronunciata il giorno 22 novembre 2016. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che sui beni in sequestro nulla era stato disposto con la sentenza di appello e che, dovendosi ritenere !pii stessi obiettivamente criminosi (trattandosi di cose la cui fabbricazione, usa, porto, detenzione o alienazione costituisce reato), doveva confermarsi la statui2 one della sentenza di primo grado, con la quale era stata disposta la confisca e la devoluzione delle armi e del materiale balistico in sequestro alla competente Direzione di Artiglieria.

2. Avverso la predetta ordinanza Filippo Condemi, per mezzo dèll'av n '. Andrea Alvaro, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, c li seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., 'nsisl:mdo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Egli lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. lproc pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 240 e 416-bis cod. pèn. ec osserva che la confisca è stata disposta sul presupposto di una obiettizità criminosa inesistente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione contro il rovv, dimento impugnato.

2. Invero, il prevalente indirizzo in materia, pur riconoscendo che l'I: rdinanza del giudice dell'esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pe i., non è suscettibile di ricorso per cassazione ma solo di opposizione innanzi al o stesso giudice, afferma che l'eventuale ricorso in cassazione presentato' dal a parte, anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di Cons rvazione degli atti giuridici e del 'favor impugnationis' (tra gli altri, Sez. 5, n 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166;

Sez. 6, n. 13445 del 121 )2/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano, Rv. 228605; Sez. 3, n. ::4403 del 27/05/2003, Di Rocco, Rv. 225717). 2.1. Come riportato nella relazione del Massimario della orti che ha segnalato, a suo tempo, il contrasto, le Sezioni Unite penali rión sano state investite direttamente della questione, pur avendo affermato, quanto all'applicabilità per analogia della disciplina generale delle impugr azioni al procedimento d'esecuzione, che l'opposizione ai provvedime0 de giudice dell'esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cpd. proc. pen. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretto al nedesimo giudice, allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio (Sez. 1.1 n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, Caspar Hawke, Rv. 220577).

Secondo le Sez Dni Unite, ove si ritenga che possa trovare applicazione l'art. 568, comma 5, c d. p oc. pen., : tale interpretazione non determina un richiamo all'intero isterna delle impugnazioni, poiché essa deriva, invece, dal più generale principio (in I al senso, anche Sez. U, n. 45371 del 20/12/2001, Bonaventura, Rv. 22)221) di conservazione dei valori giuridici, da cui sorgono come coronari qu Alo della "conservazione dell'atto giuridico", quando lo stesso presenti i caratteri , ssenziali per la sua collocazione nella categoria correttamente individuata, e dell'ltro 'utile per inutile non vitiatur', di cui v'è larga applicazione nel codice di rito (cfr. anche Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, cit., nel senso che il principio di consiTvazione degli atti ha una portata di carattere generale, che va anche al di là dell'applicazione civilistica di cui agli artt. 1376 e 1424 cod. civ. 2 che la disposizione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. altro nc n è che un'attuazione particolare di quel principio). 2.2.

Da ciò deriva, in tema di confisca di cose sequestrate, che, ql alora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso 'de plano' ai sensi dell'art. 667, comma 4, cód. p oc. pen., il ricorso per cassazione deve qualificarsi come opposizione, quale unici) rimedio consentito ai sensi della seconda parte del quarto comma dell'art. 167 cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'es ..cuzione. Pertanto, la questione inerente alla restituzione delle cose sequestrate e quella in tema di confisca, devolute al giudice dell'esecuzione, vanno trattate ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. e, quindi, con il provvedimento 'de piani:' seguito dall'opposizione, ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., specircamente richiamato. 3.In conclusione, qualificata l'impugnazione come opposizione, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria, n fu izione di giudice dell'esecuzione, per l'espletamento della relativa fase.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Reggio Cal