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Sentenza — n. 40265/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40265/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40265/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale per il riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Agostino Cesarano avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello steso Tribunale, che, per quanto di interesse in questa sede, applicava al suddetto la misura cautelare della custodia in carcere, in guarito gravemente indiziato dei delitti di detenzione e porto illegali di una pistola a utilizzata per porre in essere - in Afragola il 21 aprile 2024 - un tent to i omicidio ai danni di Ugo e Carlo Darbucci, in concorso con Ferdinando Sellitto, Agostino Ramaglia e Carmine Cesarano, quest'ultimo, fratello dell'odierno indagato, gravemente indiziato in ordine, altresì, al tentato omicidio e sottoposto anche per detto reato a custodia cautelare in carcere.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40265/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Luca Tampieri, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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testimone a carico confessione testimonianza della vittima partecipazione al reato prova del dolo assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Cesarano al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CESARANO AGOSTINO nato a NAPOLI il 31/08/1994 avverso l'ordinanza del 14/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale per il riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Agostino Cesarano avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello steso Tribunale, che, per quanto di interesse in questa sede, applicava al suddetto la misura cautelare della custodia in carcere, in guarito gravemente indiziato dei delitti di detenzione e porto illegali di una pistola a utilizzata per porre in essere - in Afragola il 21 aprile 2024 - un tent to i omicidio ai danni di Ugo e Carlo Darbucci, in concorso con Ferdinando Sellitto, Agostino Ramaglia e Carmine Cesarano, quest'ultimo, fratello dell'odierno indagato, gravemente indiziato in ordine, altresì, al tentato omicidio e sottoposto anche per detto reato a custodia cautelare in carcere.

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazidne Agostino Cesarano, tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione anche come travisamento probatorio delle dichiarazioni confessorie rese dall'indagato all'udienza di convalida. Si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, il ricorrente non ha dichiarato di avere saputo che il fratello fosse armato di pistola, ma ha affermato di avere creduto che foSse armato; e che, pertanto, la sua asserzione è postuma e dubitativa.

Osserva il difensore che, peraltro, il ricorrente sopraggiungeva con la moglie sul luogo dei fatti, circa un minuto dopo l'arrivo del fratello, alle ore 12.53, accompagnato dagli altri. Rileva che alle ore 12.56.13 l'aggressione arrivava al culmine, riprendendo la telecamera Carmine Cesarano nell'atto di estrarre dalla tasca destra della felpa da lui indossata una pistola, trattenuto per un braccio dalla cognata Paola Amodio, che era sopraggiunta con l'odierno ricorrente e che in tal modo palesava un atteggiamento contrario a chi sapeva della stessa.

Aggiunge che la circostanza relativa al fatto che il fotogramma n. 12 ritrae il ricorrente è irrilevante, poiché non intrinsecamente dimostrativa del dolo che avrebbe accompagn to l'odierno indagato e in particolare della conoscenza del fatto che il fratello fosse armato. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Luca Tampieri, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Va, invero, premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di mer to, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misuro e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragipni giuridicamente significative che lo determinavano e dell'assehza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessOto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Napoli premette che: - alle ore 13.00 circa di domenica 21 aprile 2024 si erano affrontati vari esponenti di contrapposti gruppi familiari afragolesi, osSia, da un lato, i componenti della famiglia Darbucci, dall'altro i fratelli Carmine e Agostino Cesarano, spalleggiati dal cognato (Ferdinando Sellitto) e dal cugino (Agostino Ramaglia); - nel corso dello scontro erano stati esplosi colpi di pistola che avevano attinto Carlo Darbucci alla gamba e il figlio Ugo al fianco, nonché anche Massimiliano Amura, zio di Agostino Cesarano, al gluteo destro, mentre Giuseppe e Francesco Darbucci avevano riportato ferite alla testa, provocate dall'uso di armi bianche; - la ricostruzione degli avvenimenti era compiuta dagli inquirenti in forza Sia delle dichiarazioni raccolte nell'immediatezza del fatto sia delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona; - si appurava che il contrasto doveva essere ricollegato alle proteste dei Darbucci per l'esplosione di potenti fuochi da parte dei Cesarano presso la loro abitazione il capodanno precedente.

Evidenziano i Giudici del riesame che l'attendibilità della ricostruzione operata dai vari componenti della famiglia Darbucci ha trovato !in formidabile riscontro nelle immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza pubblica inquadrante la piazza ove erano stati commessi i fatti. Immagini, che documentavano: - l'arrivo in detta piazza di Carmine Cesarano e Ramaglia alle ore 12.53, raggiunti poi da Pappagallo Mario (parente dei Cesarano) e da un altro uomo, nonché da Annura e, infine, da Agostino Cesarano e dalla moglie Paola Amodio, Che riceveva un bastone da una donna; - il culmine dell'aggressiqne, coincidente con l'estrazione da parte di Carmine Cesarano, dalla tasca della sua felpa, di una pistola che veniva puntata ad altezza d'uomo, e col trattenimento del braccio armato di quest'ultimo da parte della cognata, mentre accanto a lui cooperavano all'aggressione Ramaglia, che veniva scorto pochi passi dietro il complice armato mentre impugnava un oggetto contundente, e il fratello Agostino, che, invece, qualche metro davanti a Carmine, agitava una mazza da baseball.

Sottolineano, sempre detti Giudici, che negli interrogatori resi all'udienza di convalida del fermo tanto Agostino Cesarano quanto Ramaglia hanno ammesso di essere a conoscenza del fatto che Agostino Cesarano fosse armato, che, del resto, il fotogramma n.12 attesta che i due spalleggiavano attivamente il congiunto mentre stava sparando verso i Darbucci e che analoga ammissione è venuta da Sellitto. Concludono per ritenere la gravità indiziaria, in concorso, dei de itti di detenzione e porto illegali della pistola impiegata per sparare alle persone offese anche a carico di Agostino Cesarano, a nulla rilevando che durante l'azione criminosa l'arma sia restata nel materiale esclusivo possesso del solo Carmine Cesarano.

Osservano, a tale riguardo, che la dinamica dell'evento lascia comprendere che fra le famiglie Darbucci e Cesarano sia avvenuto, nella mattina di domenica 21 aprile, un vero e proprio regolamento di conti, verosimilmente già in precedenza programmato e concordato, conseguente allo scontro consumatosi tra i medesimi nuclei nella notte del capodanno precedente; che tale ipotesi è avvalorata dalla presenza nella piazza di commissione dei fatti di numerosi esponenti dei contrapposti gruppi; e che, in siffatto contesto, appare evidente che i componenti del gruppo Cesarano abbiano deciso di presentarsi all'appuntamento portando con sé sia armi bianche (bastoni e mazze da baseball), sia la pistola detenuta da Carmine Cesarano, e che tale decisione sia stata approvata e comunque conosciuta da tutti, come si desume tanto dall'espressa ammissione degli indagati, quanto dal rilievo che le modalità dell'azione - contraddistinte dal fatto che tutti i protagonisti hanno operato a stretto contatto l'uno con l'altro - sono state tali da consentire a tutti di avere visione dell'arma da fuoco impugnata da Carmine Cesarano, senza che nessuno degli stessi cercasse di interrompere l'azione criminosa.

E' evidente, quindi, che il dolo (generico) dei delitti di armi, quantomeno a livello di gravità indiziaria, non viene dai Giudici del riesame evinto dalle sole dichiarazioni degli indagati, che ammettevanO di avere concorso almeno materialmente ai fatti, ma dal contesto degli stessi. E in particolare dalla circostanza, valorizzata in modo non manifestamente illogico dall'ordinanza in esame, che, nonostante l'evidente visione dell'arma impugnata da Carmine Cesarano, tutti» ivi compreso l'odierno ricorrente, molto vicino al fratello (che comunque aveva spalleggiato credendo che fosse armato), si sarebbero ben guardati dall'interrompere l'azione criminosa, concorrendo, in tal modo, anche psicologicamente nei delitti di armi, a prescindere dalla pregreSsa conoscenza del fatto che il primo era armato.

E con tale profilo motivazionale assorbente il ricorso non i si confronta, manifestando la sua infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità, incentrandosi, invero, sulla assenza di certa conoscenza in capo ad Agostino Cesarano del possesso dell'arma da parte del fratello, evincibile dall'uso nel corso dell'interrogatorio del suddetto di un'espressione dubitativa ("credo che era armato"), peraltro estrapolata da un verbale che non viene prodotto, in violazione del principio di autosufficienza.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di Cesarano al pagamento delle spese processuali. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempi