Sentenza — n. 40264/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADosi Paola ricorre avverso l'ordinanza del 25 gennaio 2024 del Tril)unale di Parma, che ha parzialmente accolto il riesame ex art. 324 cod. proc penj avverso il decreto del 13 dicembre 2023, con il quale il pubblico ministerD aveva convalidato il sequestro probatorio di due armi eseguito dalla polizia giuliziaria il 12 dicembre 2023 presso il suo domicilio in Sorbolo, in ordine al reato ci omessa custodia delle armi di cui all'art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110. Il Tribunale, pur ritenendo di accogliere il gravame, ha evidenziato che, ai sensi degli artt. 324, comma 7, cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 6 legge 2:l maggio 1975, n. 152, le due armi dovevano rimanere sequestrate.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 40264/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 324 cod. proc penj avverso il decreto del 13 dicembre 2023, con il quale il pubblico ministerD aveva convalidato il sequestro probatorio di due armi eseguito dalla polizia giuliziaria il 12 dicembre 2023 presso il suo domicilio in Sorbolo, in ordine al reato ci omessa custodia delle armi di cui all'art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110. Il Tribunale, pur ritenendo di accogliere il gravame, ha evidenziato che, ai sensi degli artt. 324, comma 7, cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 6 legge 2:l maggio 1975, n. 152, le due armi dovevano rimanere sequestrate.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DOSI PAOLA nato a SORBOLO il 28/01/1952 avverso l'ordinanza del 25/01/2024 del TRIB. LIBERTA' di PARMA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; letteksep~ le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI Procedimento a trattazione scritta. udito il difensore e Il Procuratore generale, Luca Tampieri, chiede l'annullamento sen; a rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Dosi Paola ricorre avverso l'ordinanza del 25 gennaio 2024 del Tril)unale di Parma, che ha parzialmente accolto il riesame ex art. 324 cod. proc penj avverso il decreto del 13 dicembre 2023, con il quale il pubblico ministerD aveva convalidato il sequestro probatorio di due armi eseguito dalla polizia giuliziaria il 12 dicembre 2023 presso il suo domicilio in Sorbolo, in ordine al reato ci omessa custodia delle armi di cui all'art. 20 legge 18 aprile 1975, n. 110. Il Tribunale, pur ritenendo di accogliere il gravame, ha evidenziato che, ai sensi degli artt. 324, comma 7, cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 6 legge 2:l maggio 1975, n. 152, le due armi dovevano rimanere sequestrate.
2. La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione de la legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte, preso atto che la ricorrente, con comunicazione depcsitata in cancelleria, ha rinunciato al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 589 proc. pen. perché le armi le erano state restituite, deve dichiarare inannm ssibile il ricorso per sopravenuta carenza di interesse. In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente — come ne caso in esame — rinunci all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse c erivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non con 'porta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di unE somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir nen° del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (51, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interes:ie. C