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Sentenza — n. 40241/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding special early release, upholding that most serious crimes must be served first in mixed penalty cumulations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40241/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Leonardo Vitale's appeal against the Rome Supervision Tribunal's refusal to grant special early release for specific semesters. Vitale argued that his sentence should be attributed to non-obstructive crimes first to qualify for the benefit, while the Tribunal correctly applied the established rule that the most serious crime must be served first in mixed cumulations. The court affirmed this principle, noting that the legislative exclusion of mafia-related offenses from this special benefit does not violate constitutional equality.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge 10 febbraio 2014; n. 146 del 2013: In cases of material cumulation of concurrent sentences, the most serious penalty must be deemed served first, precluding the application of special early release benefits to periods attributed to obstructive crimes.

Parole chiave

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special early release mixed penalty cumulation obstructive crimes supervision tribunal constitutional equality mafia offenses penalty attribution formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge 10 febbraio 2014
La decisione reiettiva, invece, è fondata sul rilievo dell'esser statc il Vitale - durante il periodo di interesse - detenuto in espiazione di reati ricompresi nel novero di quelli indicati dall'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n 354 e, segna: mente, di titoli inerenti ai reati di cui agli artt.
Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146
Art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
La decisione reiettiva, invece, è fondata sul rilievo dell'esser statc il Vitale - durante il periodo di interesse - detenuto in espiazione di reati ricompresi nel novero di quelli indicati dall'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n 354 e, segna: mente, di titoli inerenti ai reati di cui agli artt.
Art. 628 c.p.
Art. 416-bis c.p.
Art. 3 Cost.
Quanto infine al dedotto contrasto con il principio dettato dall'art. 3 Cost.
Art. 27 Cost.
art. 3 Cost
Quanto infine al dedotto contrasto con il principio dettato dall'art. 3 Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, 27 luglio 1994, n. 361
Corte di Cassazione, Sez. I, 18 giugno 2021, n. 28141
Corte di Cassazione, Sez. I, 28 ottobre 2015, n. 6817
Corte di Cassazione, Sez. I, 27 giugno 2014, n. 34073
Corte di Cassazione, Sez. I, 22 dicembre 2014, n. 1650
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITALE LEONARDO nato a PARTINICO il 19/09/1986 avverso l'ordinanza del 18/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato da Leonardo Vitale (soggetto del:?.nuto in esecuzione di provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Palermo, con fine pena fissato al 01/08/2027), avverso la del: laratoria di inammissibilità dell'istanza di integrazione della liberazione anticipata 3peciale, relativamente ai semestri dal 16/02/2010 al 31/12/2015. L'istanza era volta ad ottenere il riconoscimento - in relazione al suddetto periodo - di ultericri trenta giorni di liberazione anticipata, ai sensi della legge 21 febbraio 2014, i. 10, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre ?_013, n. 146, normativa in base alla quale è prevista la concessione di settantacinc Je giorni di riduzione della pena - in luogo degli ordinari quarantacinque - per ogni semestre scontato.

La decisione reiettiva, invece, è fondata sul rilievo dell'esser statc il Vitale - durante il periodo di interesse - detenuto in espiazione di reati ricompresi nel novero di quelli indicati dall'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n 354 e, segna: mente, di titoli inerenti ai reati di cui agli artt. 628 terzo comma e 416-bis cod. pan.

2. Ricorre per cassazione Leonardo Vitale, a mezzo dell'avv. Francesca Vianello Accorretti, deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, c: mma 1, lett.

b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4 legge n. 10 del 2014 e 4-bis Ord. pen., nonché 3 Cost.Il condannato è ininterrottamente detenuto a far data dal 16/02/ ?.010, in forza di titolo esecutivo della durata complessiva di anni venti, comprendE lte reati di natura tanto ostativa, quanto non ostativa; sarebbe stato necessaric, allora, imputare il periodo di vigenza del beneficio alla parte di pena attinente a reati non ostativi. Il Tribunale di sorveglianza, invece, ritiene che - in presenza di cumulo "misto" - debba dapprima reputarsi scontata la pena inerente al reato più i iravoso, ossia quello di natura ostativa. Il principio richiamato nel provve iinnento impugnato, però, si applica solo in relazione all'ottenimento di beni: fici che postulano - quale requisito di ammissibilità - l'esistenza di un residuo di crindanna da espiare che sia inferiore a una determinata soglia, necessariam mte da imputarsi a reato non ostativo. Nel caso di specie, in definitiva, deve ritenersi espiata primariamente la pena inerente ai reati non ostativi.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.

2. L'ordinanza impugnata ha confermato la decisione del magistrato di sorveglianza, rilevando l'infondatezza del reclamo in ragione dell'espiazipne - da parte del reclamante - di una pena, come risultante dal provvedimento O i cumulo in esecuzione, comprendente sanzione detentiva inflitta per reati ricorn )resi nel novero di quelli di natura ostativa, ex art. 4-bis legge n. 354 dp1 1975, relativamente ai quali non è ammesso il beneficio invocato. 2.1 Pacifica è l'impossibilità di applicazione, nel caso di spec e, della disciplina introdotta dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146; tale normativa, all'art. 4, ha ampliato a settantacinque giorni, per ogni singolo semestn: di pena espiata, la liberazione anticipata prevista dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo testualmente quanto segue: "Ai condannati per taluno ei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, la liberazione antici: ata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dE comnni precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detnzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelptori del positivo evolversi della personalità".

La legge di conversione n. 10 del 1)14, per effetto delle modifiche apportate al decreto legge, ha poi testualmente escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto, nella sua maggiore estensione possibile, i "condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis". 2.2. Questo Collegio non vede ragioni, quindi, per discostarsi dal )rincipio di diritto - del tutto consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, cltre che correttamente richiamato, nell'avversato provvedimento - in base al qu: le «Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata pr prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba esp , are una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenzi: ri (nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso), la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso. (Conf.

Corte cost. 27 luglio 1994 n. 361; » (Sez. 1, n. 28141 del 18/06/2021, Festa, rv. 281672; sulla medesima cirettrice interpretativa si era posizionata anche Sez. 1, n. 6817 del 28/10/2015, dE ). 2016, rv. 265987). 2.3. Applicando in modo ineccepibile tale regola ermeneutica, l'ordinanza impugnata - in ossequio al principio del favor rei - ha: - rilevato l'assortimento, nel cumulo in esecuzione, di condanne per reati ostativi e per reati non av .nti tale natura; - imputato al primo periodo in espiazione le pene inflitte per i reati )stativi, dovendosi poi gradatamente imputare le pene ai reati meno gravi; - con Aderato che, nel periodo interessato dalla richiesta di applicazione della lib razione anticipata speciale, il condannato stava espiando la porzione di pena me -ente ai reati ostativi, come detto ricompresi nel cumulo. 2.4.

Giova anche precisare che tale apparato argomentativo - lineare, esaustivo e privo del pur minimo spunto di contraddittorietà - è aggredito dalla difesa con deduzioni meramente reiterative e di matrice assertiva, non in lrado di disarticolarne la saldezza logica.

3. Quanto infine al dedotto contrasto con il principio dettato dall'art. 3 Cost. - originato da una asserita disparità di trattamento della disciplina sopra ri ssunta, rispetto a quella applicabile in relazione ai condannati tenuti a scontare rati non ostativi - trattasi di questione già negativamente risolta dalla giurispruc enza di legittimità [si veda Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, rv. 260849, mente della quale: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma quarto dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (legge 21 ebbraio 2014, n.

10) laddove prevede l'esclusione dei condannati per i reati di cui all'art.416 bis cod. pen., dalla disciplina di maggiore favore in tema di enti:à della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in generale, per gli altri condannati, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la disposizione censurata prefigura un regime speciale che, siccome anplia gli effetti di favore conseguibili da tutti i soggetti in espiazione di pena, pu: essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limiti determinati da situazicii cui si collega una connotazione di immanente e peculiare pericolosità»; nellb stesso Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep. 2015, Mollace, rv. 261880].

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento de112 spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame