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Sentenza — n. 40137/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural order of statutory mitigation and material cumulation in execution phase.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40137/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's application of the statutory mitigation rule before the material cumulation cap during the execution phase. The convicted appellant argued this sequence violated constitutional rights by creating unequal treatment compared to first-instance judgments. The Court rejected this claim, citing established precedent that the intangibility of res judicata justifies the distinct procedural order in execution proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 78 cod. pen.; Art. 442, 671 cod. proc. pen.: In execution proceedings regarding continued offenses, the statutory mitigation must be applied before the material cumulation cap, a sequence justified by the preclusive effect of res judicata and not contrary to constitutional provisions.

Parole chiave

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execution phase procedure statutory mitigation order material cumulation cap res judicata effect procedural inequality claim Italian criminal law Corte di Cassazione esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 78 cod. pen.
pen., differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione, trova il proprio momento attuativo prima dell'applicazione dell'art. 78 cod. pen. (Sez.
Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
si desume che la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art.
Art. 671 cod. proc. pen.
pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione, trova il proprio momento attuativo prima dell'applicazione dell'art.
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Inoltre, anche dal testo dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. si desume che la riduzione di pena ex art.
Art. 3, 13, 24, 27 Cost.
art. 78 cod.pen
pen., differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione, trova il proprio momento attuativo prima dell'applicazione dell'art. 78 cod.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
Inoltre, anche dal testo dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione, trova il proprio momento attuativo prima dell'applicazione dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 9522 del 14/05/2019
(Sez. 1, Sentenza n. 9522 del 14/05/2019;
Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, Dedinca
Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, Dedinca, Rv.
Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia
265867; Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRINER PINTO FILIPPO nato a ANDRIA il 08/01/1982 avverso l'ordinanza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bari in funzione di giudice dell'esecuzione con ordinanza in data 16 febbraio 2023 riconosceva il vincolo della continuazione fra i fatti di cui alle seguenti sentenze di condanna emesse a carico di Griner Filippo : sentenza n. 29/2004 emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bari definitiva il 18 maggio 2005; sentenza n. 3340/2011 emessa dalla Corte di Appello di Bari, definitiva il 30 ottobre 2013; sentenza n. 1994/2016 emessa dalla Corte di Appello di Lecce definitiva il 20 ottobre 2017; sentenza n. 3383/2017 emessa dalla Corte di Appello di Bari, definitiva il 20 giugno 2018; sentenza n. 3269/2029 emessa dalla Corte di Appello di Bari, definitiva il 18 settembre 2020; sentenza n. 2949/21 emessa dalla Corte di Appello di Bari definitiva il 12 aprile 2022; sentenza n.1433/2018 emessa dalla Corte di Appello di Bari definitiva il 6 febbraio 2019 e rideterminava la pena in anni trenta di reclusione, applicando prima la diminuente del rito sulla pena complessivamente calcolata per tutti i fatti posti in continuazione e, successivamente, il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.pen.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato lamentando la violazione degli artt. 78, 81 cod. pen. e 442 e 671 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nella sequenza procedimentale, perché, così facendo, avrebbe vanificato l'operatività della diminuente del rito; la Corte avrebbe dovuto applicare il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod pen prima e la diminuente del rito poi al fine di consentire al condannato, cui era stata riconosciuta la continuazione in executivis, di beneficiare comunque in maniera tangibile della riduzione del rito. Diversamente opinando, si creerebbe una disparità di trattamento fra il reo cui venga riconosciuta la continuazione in fase di cognizione, che si potrebbe vedere applicata la pena di anni venti di reclusione e il reo, cui venga riconosciuta la continuazione in fase esecutiva, cui viene applicata la pena finale di anni trenta di reclusione. Il ricorrente in tale disparità di trattamento rilevava dei profili di illegittimità costituzionale.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente depositava memoria insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, che ha già anche escluso i profili di incostituzionalità denunciati dal ricorrente. 1.1 In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima - e non dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. (In motivazione la Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione, discende dall'intangibilità del giudicato). (Sez. 1, Sentenza n. 9522 del 14/05/2019;

Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, Dedinca, Rv. 265867; Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia, Rv. 249027).) Tale soluzione ermeneutica si fonda sulla constatazione dell'eccezionalità della potestà riconosciuta al giudice dell'esecuzione di rideterminare - nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore - la pena applicata con sentenze passate in giudicato. Inoltre, anche dal testo dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. si desume che la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione, trova il proprio momento attuativo prima dell'applicazione dell'art. 78 cod. pen. (Sez. 1, n. 42316 del 11.11.2010, Cutaia).

Nella medesima pronuncia la Corte affrontava anche la eccepita sussistenza di profili di incostituzionalità circa la differente modalità operativa delle medesime disposizioni normative, affermando che il diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale, tra la fase di cognizione e quella di esecuzione, trae giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall'efficacia preclusiva derivante dal principio dell'intangibilità del giudicato penale e, quindi, non si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali invocate dal ricorrente e concludeva per la manifesta infondatezza della questione. (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019 Rv. 278494).

2. Il provvedimento impugnato ha applicato tali consolidati principi e conseguentemente il ricorso - che sollecita una lettura ed un'applicazione della norma in aperto contrasto con gli stessi - non può che essere dichiarato inammissibile. 2 ‘)\ Il ricorrente deve essere dunque condannato al pagamento delle spese processuali, nonché di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso