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Sentenza — n. 40131/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls surveillance court order denying probation for irregular foreigner due to lack of concrete housing and work evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40131/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the Brescia surveillance court's order denying probation to an irregular foreigner. The lower court rejected the request solely based on the applicant's undocumented status and alleged lack of housing or employment without conducting specific investigative procedures. The Court ruled that such conditions do not preclude access to alternative measures and that the lower court's decision was based on irrelevant elements and a lack of concrete evidence.

Regesto Legislator

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Art. 47 Ord. pen.; Art. 73 D.P.R. 309/1990; The surveillance court cannot deny probation to irregular foreign residents based merely on their status; it must assess individual reintegration prospects through specific evidence of housing and work.

Parole chiave

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probation for irregular foreigners surveillance court annulment alternative detention measures illegal residence status reintegration assessment requirements permesso di dimora scaduto collocabilità ridotta disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 47 Ord. pen.
L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è la principale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la finalità rieducativa della pena di cui all'art.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
del Tribunale di Brescia del 21 gennaio 2021, definitiva il 27 gennaio 2022, in ordine a due reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, al sensi dell'art. 73 d.P.R.
Art. 27 Cost.
Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Kocia Almir ricorre avverso l'ordinanza del 26 marzo 2024 del Tribunale di sorveglianza di Brescia, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano
Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv.
Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo
274993- 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv.
Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia
Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv.
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv.
Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E.A.
Ai fini della concessione della misura non è, peraltro, necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile, anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E.A., Rv.
Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009, Gennari
256024-01; Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009, Gennari, 244735-01; Sez.
Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic
26789 del 18/06/2009, Gennari, 244735-01; Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv.
Sez. 1, n. 10315 del 30/01/2020, Bunaj
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10315 del 30/01/2020, Bunaj, Rv.
Sez. U, n. 14500 del 28/03/2006, Alloussi
Sez. U, n. 14500 del 28/03/2006, Alloussi, Rv.
Sez. 1, n. 17334 del 04/04/2006, Pereira
256025-01; Sez. 1, n. 17334 del 04/04/2006, Pereira, Rv.
Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risodalizzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa In discorso, e l'effettuazione della prognosi sottostante (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KOCIA ALMIR nato il 21/10/1990 avverso l'ordinanza del 26/03/2024 ci+.9 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consgk,:te FIORDALISI; lette/sastite le conclusioni dei PG Il Procuratore generale, Francesca Ceroni, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Kocia Almir ricorre avverso l'ordinanza del 26 marzo 2024 del Tribunale di sorveglianza di Brescia, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Brescia del 21 gennaio 2021, definitiva il 27 gennaio 2022, in ordine a due reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, al sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi il 2 ottobre 2020.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe affermato in maniera apodittica che non fosse stata allegata una sistemazione abitativa e un'attività lavorativa (o altro impegno utile alla reinserimento sociale), pur non avendo svolto alcuna istruttoria finalizzata a verificare l'idoneità del domicilio e della prospettiva lavorativa. Il Tribunale di sorveglianza, quindi, avrebbe rigettato l'istanza solo in forza del dedotto stato di clandestinità dell'interessato, in violazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 78 del 2007 e dalla giurisprudenza di legittimità, le quali hanno chiarito che non può essere precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione agli stranieri extracomunitari entrati illegalmente nel territorio dello Stato e privi del permesso di soggiorno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto evidenziare che, in materia di esecuzione della pena, l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso, qualora ricorrano !e condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, anche allo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che sia privo del permesso di soggiorno, come nel caso in esame. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è la principale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.2 Esso può essere adottato, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta In istituto, o del comportamento da lui serbato In libertà, si ritenga che li relativo regime, anche attraverso l'adozione dl opportune prescrizioni, possa contribuire ad assicurare la menzionata finalità, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993- 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984-01;

Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654-01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413-01). Ai fini della concessione della misura non è, peraltro, necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile, anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E.A., Rv. 256024-01; Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009, Gennari, 244735-01; Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424-01). Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10315 del 30/01/2020, Bunaj, Rv. 278690;

Sez. U, n. 14500 del 28/03/2006, Alloussi, Rv. 233420-01; Sez. 1, n. 18939 dei 26/02/2013, E.A., Rv. 256025-01; Sez. 1, n. 17334 del 04/04/2006, Pereira, Rv. 234019-01) ha chiarito che non appare di ostacolo la mera condizione di straniero irregolarmente soggiornante. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risodalizzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa In discorso, e l'effettuazione della prognosi sottostante (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235-01).

Nel caso di specie, pertanto, li Tribunale di sorveglianza ha negato l'affidamento in prova appellandosi ad elementi inconferenti ed operando una valutazione disancorata da specifici e concreti elementi dimostrativi.

2. Di conseguenza, la decisione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Brescia deve essere annullata, con rinvio per rinnovato esame riguardo alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza Impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia. Cosi deciso li 21/06/2024 Il Consigliere estensore Domenico Flordalisi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEaina_s_91:12-®--pgrate. Dep