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Sentenza — n. 40125/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution judge's order denying criminal continuity due to insufficient reasoning regarding prior judicial findings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40125/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Palermo execution judge's order rejecting a request to apply the rule of criminal continuity. The execution judge had previously recognized continuity between some crimes but denied it for others, citing different victims and locations despite the crimes occurring within the same timeframe as a third crime already linked by continuity. The court ruled that the execution judge failed to adequately explain why they disregarded the temporal and spatial proximity established by the trial judge, resulting in a generic and ineffective motivation. Consequently, the order was annulled and the case remitted to a newly composed execution judge for a fresh examination.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.; The execution judge, while possessing full discretion, cannot disregard prior judicial evaluations of criminal continuity and must provide detailed reasoning when rejecting such continuity, particularly when facts show temporal and spatial proximity to previously linked crimes.

Parole chiave

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criminal continuity execution judge insufficient motivation remand for retrial judicial discretion procedural error temporal proximity altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
del Tribunale di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod.
Art. 81 c.p.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod.
art. 671 cod. proc. pen
del Tribunale di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
art. 628 cod. pen
a più reati di rapina, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., commessi il 22 luglio 2018, il 12 gennaio e il 2 marzo 2019 in Palermo, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati ex art.
art. 444 cod. proc. pen
pen., commessi il 22 luglio 2018, il 12 gennaio e il 2 marzo 2019 in Palermo, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati ex art. 444 cod. proc. pen.
artt. 628 cod. pen
ai reati di rapina e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 628 cod. pen.
art. 81 cod. pen
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele
Corte costituzionale, n. 183 del 03/07/2013
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAGONA IVAN nato a PALERMO il 20/11/1998 avverso l'ordinanza del 25/03/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Olga Mignolo, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Ragona Ivan ricorre avverso l'ordinanza del 25 marzo 2024 del G.i.p. del Tribunale di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) a più reati di rapina, ai sensi dell'art. 628 cod. pen., commessi il 22 luglio 2018, il 12 gennaio e il 2 marzo 2019 in Palermo, riuniti dal vincolo della continuazione interna e giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Palermo con sentenza dell'8 luglio 2020, definitiva il 20 luglio 2020;

2) ai reati di rapina e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 628 cod. pen. e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commessi il 5 marzo 2019 in Palermo, giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Palermo con sentenza dell'i luglio 2021, definitiva il 17 luglio 2021;

3) ai reati di rapina e resistenza a un pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 628 e 337 cod. pen., commessi il 22 novembre 2018 in Palermo, giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 21 febbraio 2020, definitiva il 9 ottobre 2020. Il G.i.p. del Tribunale di Palermo, quale precedente giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 15 settembre 2023 aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 1 e 2. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza oggi impugnata, ha rilevato l'assenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, anche considerando che la difesa si era limitata a evidenziare l'omogeneità dei reati e la contiguità cronologica, senza ponderare che le modalità esecutive delle condotte fossero state differenti, in quanto diverse erano state le persone offese dei singoli reati e differenti erano stati i luoghi di commissione delle azioni delinquenziali.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di rilevare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, nonostante il reato sub 3 fosse stato commesso nel medesimo arco temporale nel quale erano stati commessi i reati sub 1, dapprima riuniti dal vincolo della continuazione interna dal giudice della cognizione e, poi, ulteriormente avvinti dal vincolo della continuazione con i reati sub 2, a seguito della sopra citata ordinanza del 15 settembre 2023.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Giova premettere in diritto che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903).

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal ricorrente, il giudice dell'esecuzione sembra non aver tenuto in considerazione il fatto che il reato sub 3 era stato posto in essere nel medesimo arco temporale nel quale erano stati commessi i reati sub 1, della stessa specie del primo e riuniti dal vincolo della continuazione interna dal giudice della cognizione. Il giudice dell'esecuzione, quindi, con l'ordinanza oggi impugnata, avrebbe dovuto fornire una motivazione più dettagliata, anche considerando che il precedente giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 15 settembre 2023, aveva rinnovato le valutazioni già espresse dal Tribunale sub 1.

In definitiva, la motivazione adottata appare piuttosto generica e priva di una reale efficacia dimostrativa, nonostante la difesa avesse allegato l'omogeneità dei reati e la stretta contiguità cronologica tra gli stessi.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata, cui deve seguire la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Palermo, in diversa composizione fisica, per rinnovato esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preli