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Sentenza — n. 40124/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; execution judge correctly rejected plea for continuance due to lack of proven unified criminal plan.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40124/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Eugenio Esposito's appeal against the Naples execution judge's refusal to apply the rule of continuance for two theft charges. Esposito argued that the crimes were part of a single criminal design due to their temporal proximity and identical modus operandi, while the prosecution contended the crimes differed in location, object, and execution details. The court upheld the lower court's decision, ruling that the execution judge correctly found insufficient evidence of a pre-determined unified plan and emphasized the burden on the convicted party to prove such unity.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The rule of continuance requires proof of a unified criminal plan predetermining subsequent acts; mere temporal proximity or identical modus operandi is insufficient without evidence of a single deliberate program.

Parole chiave

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continuzione delinquenza disegno criminoso unico onere probatorio ricorrente reati omogenei giudice esecuzione penale infrazioni uniche e continuate reato motivante l'estradizione origine delle merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Esposito Eugenio ricorre avverso l'ordinanza del 19 marzo 2024 del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
Art. 81 cod. pen.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata (in violazione dell'art. 125, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 5 novembre 2014 in Napoli, giudicato con sentenza divenuta definitiva;
art. 671 cod. proc. pen
Esposito Eugenio ricorre avverso l'ordinanza del 19 marzo 2024 del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
art. 648 cod. pen
al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 5 novembre 2014 in Napoli, giudicato con sentenza divenuta definitiva;
artt. 81 cod. pen
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO EUGENIO nato a NAPOLI il 03/05/1954 avverso l'ordinanza del 19/03/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/s~te le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Nicola Lettieri, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Esposito Eugenio ricorre avverso l'ordinanza del 19 marzo 2024 del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 5 novembre 2014 in Napoli, giudicato con sentenza divenuta definitiva;

2) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., commesso il 6 agosto 2014 in Pagani, giudicato con sentenza divenuta definitiva. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i due reati, seppur omogenei, erano stati commessi a distanza di tempo tra loro e con modalità esecutive del tutto differenti.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata (in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di rilevare gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali la contiguità temporale (i reati erano stati posti in essere a distanza di pochi mesi tra loro) e le medesime modalità esecutive delle condotte (considerando che in entrambi i reati vi era identità del soggetto che aveva fornito la merce illecita). Secondo il ricorrente, pertanto, i singoli reati di ricettazione erano stati predeterminati sin dalla commissione della prima azione delinquenziale, a prescindere dal fatto che gli oggetti materiali dei reati erano diversi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. • In modo ineccepibile il giudice dell'esecuzione ha argomentato che, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati, commessi a distanza di tempo tra loro e in differenti luoghi, presentavano una modalità esecutiva differente, considerando che il primo reato aveva avuto a oggetto prodotto elettronici di un reato presupposto commesso a Milano e il secondo aveva avuto a oggetto prodotti cosmetici di un reato presupposto commesso a Nola.

Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, infine, ha evidenziato che, anche a seguito della lettura dell'istanza, non erano emersi elementi in forza dei quali poter sostenere che Esposito, nel momento in cui aveva commesso il primo reato, avesse già predeterminato di commettere anche l'ulteriore ricettazione; in tema di esecuzione, infatti, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451).

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d