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Sentenza — n. 40117/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal judgment for lack of oral hearing despite defense request during pandemic.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40117/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment regarding Lucian Manolache's conviction for carrying a knife, ruling the proceedings null due to a violation of the right to a public hearing. The defense had formally requested an oral trial within the statutory deadline, yet the case was processed in writing without the lawyer's presence. Consequently, the court found a breach of the right to adversarial proceedings and ordered the case remitted for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 23-bis, 24 d.l. 137/2020; Art. 111 Cost., Art. 6 CEDU: A timely request for an oral hearing by the defense constitutes a fundamental right; failure to hold the hearing despite such a request renders the proceedings null and void.

Parole chiave

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right to oral hearing pandemic procedural rules violation of adversarial proceedings nullity of general order remittal for new trial defense rights protection written procedure invalidity minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23-bis, 24 d.l. 137/2020
Art. 111 Cost.
Si è quindi determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art.
Art. 6 CEDU
111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art.
Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett.
Art. 180 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Marta Citernesi, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
art. 111 della Costituzione
Si è quindi determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro
Invero, dalla lettura dell'incartamento processuale - accessibile in questa sede di legittimità essendo stato dedotto un "error in procedendo", così come sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi
pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta, in caso come quello di specie, entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione (vedi Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANOLACHE LUCIAN nato in Romania il 14/06/1967; avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha chiesto il rigetto del primo motivo, la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe (resa all'esito di procedimento c.d. 'cartolare') la Corte di appello di Firenze ha confermato quella pronunciata dal Tribunale della stessa cìttà in data 21 luglio 2022, con la quale l'appellante Lucian Manolache era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800 di multa in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 4, comma 2 e 3, 1.110/75 perché, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un coltello multiuso della lunghezza di cm.16, di cui cm. 6 di lama, strumento atto all'offesa (fatto commesso in Firenze l' 8 luglio 2019).

2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per mezzo dell'avv. Marta Citernesi, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art.23-bis e 24, commi 6-bis e 6-sexies, d.l. 137/2020 convertito nella 1.176/2020 ed il relativo vizio di carenza di motivazione per non avere la Corte territoriale fissato l'udienza di trattazione in presenza nonostante le due espresse richieste in tal senso avanzate dal difensore dell'epoca di Lucian Manolache. 2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 163, 164 e 165 cod. pen. ed il relativo vizio motivazionale rispetto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena fondato sul precedente risultante a carico dell'odierno ricorrente, nonostante tale condanna riguardasse un suo omonimo. 2.3. Con il terzo motivo l'imputato censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 4 1.110/75.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo del ricorso è fondato ed assorbente.

2. Invero, dalla lettura dell'incartamento processuale - accessibile in questa sede di legittimità essendo stato dedotto un "error in procedendo", così come sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che in data 6 ottobre 2023 e dunque entro il termine di quindici giorni liberi previsto dall'articolo 23, comma 3, d.l. n. 149 del 2020, l'avv. Michele Feri (all'epoca difensore di fiducia dell'imputato) aveva inoltrato e consegnato a mezzo p.e.c. alla Corte di appello di Firenze l'istanza difensiva di trattazione orale per l'udienza del 27 ottobre 2023 e che, ciò nonostante, in tale udienza il procedimento è stato trattato cartolarmente. 2.1.

Alla stregua della ricostruita sequenza degli atti del procedimento, è quindi emerso che - in regime di ordinaria trattazione cartolare dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti di appello, nell'ambito della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19 - la difesa ha tempestivamente assolto il proprio onere di richiesta di trattazione orale in conformità al disposto di cui all'art. 23 cit., comma 1, entro il temine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, inoltrandola attraverso i canali telematici come individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati in conformità al combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 del medesimo art.

23. Il difensore dell'imputato non ha, quindi, potuto concludere in udienza né ha depositato proprie conclusioni scritte, che riteneva superflue, avendo richiesto la trattazione orale del processo. Alla luce di tale ricostruzione, deve ritenersi che si sia verificata un'ipotesi di lesione dei diritti di difesa dell'imputato, al cui difensore è stato impedito, in definitiva, di esporre le proprie conclusioni in udienza; né, d'altra parte, egli aveva depositato conclusioni scritte entro i termini previsti (5 giorni antecedenti all'udienza camerale), ritenendo di dover attendere comunicazione della fissazione dell'udienza orale tempestivamente e ritualmente richiesta.

L'udienza, invece, si è tenuta con procedimento camerale non partecipato, sicché non può comunque ritenersi sussistente alcun onere di presenza in capo al difensore, a prescindere dalla necessità o meno di una comunicazione di attivazione della procedura di trattazione orale, da parte della cancelleria del giudice, a seguito della sua istanza. 2.2. Si è quindi determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c), e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta, in caso come quello di specie, entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione (vedi Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172, in relazione al giudizio d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, "ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale").

3. Pertanto, assorbito ogni altro motivo, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di ap