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Sentenza — n. 40115/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on harassment charges, ruling the court correctly found the conduct constituted a single act of disturbance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40115/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Paola Di Fazio inadmissible regarding her conviction for harassment. The lower court found that Di Fazio's erratic driving maneuvers on the highway constituted a single act of disturbance under Article 660 of the Penal Code. The court rejected the arguments that the brief duration or lack of 'petulance' negated the crime, citing established precedent that such conduct suffices for conviction.

Regesto Legislator

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Art. 660 cod. pen.; The act of harassment or disturbance can be constituted by a single action, such as persistently following a person or their vehicle with dangerous maneuvers, provided it interferes with their freedom and causes disturbance.

Parole chiave

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harassment under penal code single act of disturbance highway driving maneuvers inadmissibility of appeal petulance requirement infrazione al codice della strada altri reati violazione semplice della LCStr

Disposizioni normative citate

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Art. 660 cod. pen.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Frosinone condannava Paola DI FAZIO alla pena di 200,00 euro di ammenda per il reato di molestie ex art. 660 cod.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, inviata in forma scritta, in mancanza di istanza di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005
L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la questione della eventuale maturazione della prescrizione (quinquennale) del reato in data successiva a quella della sentenza impugnata (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
231164 - 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.
art. 660 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Frosinone condannava Paola DI FAZIO alla pena di 200,00 euro di ammenda per il reato di molestie ex art. 660 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11198 del 18/02/2020, Cirioni
Sez. 1, n. 18117 del 11/02/2014, Scognamillo
279048 - 01; Sez. 1, n. 18117 del 11/02/2014, Scognamillo, Rv.
Sez. 6, n. 43439 del 23/11/2020, N.
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la questione della eventuale maturazione della prescrizione (quinquennale) del reato in data successiva a quella della sentenza impugnata (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L.
231164 - 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.
Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D.
Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma
281960-03; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FAZIO PAOLA nata a SORA il 03/03/1971 avverso la sentenza del 13/11/2023 del TRIBUNALE di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; letta la requisitoria, inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Frosinone condannava Paola DI FAZIO alla pena di 200,00 euro di ammenda per il reato di molestie ex art. 660 cod. pen., circoscritto ad un unico episodio, di tipo "stradale": l'imputata, in corrispondenza dell'uscita di Frosinone della superstrada Sora — Frosinone, aveva superato, a elevata velocità, con la sua autovettura (una Lancia "Y"), quella di Alessia CAMPOLI (una Fiat 500 targata FM165NF), ponendo in essere manovre ostruzionistiche - consistite in improvvise accelerazioni e frenate - nel tragitto conducente al semaforo ubicato a piazza De Mattheis del capoluogo ciociaro.

2. Ha proposto ricorso l'interessata, per il tramite del difensore, denunciando, sostanzialmente con un unico motivo, suddiviso in due sottomotivi, violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, in riferimento alla riconducibilità della condotta ascritta all'imputata nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 660 cod. pen. Si censura, in primo luogo, la motivazione perché avrebbe omesso di fornire indicazioni sulla sussistenza della petulanza o del biasimevole motivo. Si evidenzia, inoltre, che sarebbe stata ostativa alla integrazione del reato la "breve durata" della condotta molesta, circostanza, quest'ultima, desumibile da quanto riferito in sede di esame della stessa persona offesa.

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, inviata in forma scritta, in mancanza di istanza di trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Giova premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di molestia o disturbo alle persone può essere integrato anche dalla condotta consistente nel seguire insistentemente la persona offesa, o il suo veicolo, in modo da interferire nella sfera di libertà di questa e da arrecarle turbamento (Sez. 1, n. 11198 del 18/02/2020, Cirioni, Rv. 279048 - 01; Sez. 1, n. 18117 del 11/02/2014, Scognamillo, Rv. 259295 - 01).

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la sentenza impugnata, del tutto correttamente, in conformità delle pronunce richiamate e alla luce delle circostanze di fatto emerse nel processo, prima sinteticamente descritte, ha ritenuto che la complessiva condotta tenuta dall'imputata fosse oggettivamente idonea ad arrecare molestia e disturbo alla persona offesa, ponendola consapevolmente in una condizione di disagio e alterandone le normali condizioni di tranquillità nell'esercizio di un'attività, come quella di circolazione stradale alla guida di un autoveicolo, di per sé foriera di pericoli; ciò tenendo, al contempo, presente che il reato in esame non ha natura necessariamente abituale, sicché esso può essere realizzato anche con una sola azione (Sez. 6, n. 43439 del 23/11/2020, N., Rv. 248982 - 01, relativa proprio a fattispecie di pedinamento a mezzo di autovettura condotta con manovre spericolate ai danni della persona offesa).

4. A fronte di un costrutto argomentativo privo di vizi logici e giuridici, il ricorso presenta, da un lato, censure manifestamente infondate, laddove contesta al giudice di merito di non aver affrontato il profilo della "petulanza" della condotta ascritta all'imputata (viceversa trattato in modo puntuale a pag. 7 della motivazione e sufficiente a integrare il reato, non dovendo esso concorrere con il biasimevole motivo, che il legislatore indica come movente alternativo alla petulanza); dall'altro, adduce circostanze fattuali miranti a ottenere una indebita rivalutazione della vicenda, che, oltretutto, non trovano giustificazione negli atti processuali (diversamente da quanto dedotto in ricorso, alle pagg. 5 e 7 della trascrizione dell'esame fonoregistrato della persona offesa, versata in atti, non risulta contenuto alcun riferimento alla indicazione, da parte della medesima, della presenza di vetture interposte tra la sua e quella dell'imputata, circostanza allegata a dimostrazione del mancato contatto diretto tra le autovetture delle due donne e, quindi, all'inesistenza della molestia).

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, dal che discende ex lege la condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento della ulteriore somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la questione della eventuale maturazione della prescrizione (quinquennale) del reato in data successiva a quella della sentenza impugnata (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01).

6. Tanto detto quanto alla imputata, il Collegio ritiene non dovuta la liquidazione dei compensi della parte civile, che si è limitata a presentare la richiesta di liquidazione senza svolgere alcuna attività processuale in ipotesi di rilievo ai fini della decisione. Va data, in argomento, continuità al principio di diritto secondo il quale: «Nel giudizio di legittimità celebrato con il rito camerale non partecipato, anche nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile, in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551 - 02).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in