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Sentenza — n. 39709/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39709/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39709/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PENZO CIN ZIO nato a CHIOGGIA il 10/06/1955 avverso l'ordinanza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1 Con ordinanza in data 21 settembre 2023, la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza avanzata dal Procuratore generale, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Cinzio Penzo con sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 10.3.2009, irrevocabile il 30.9.2009, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 570, commi 1 e 2, cod. pen., commessi dall'1.6.2005 al 30.6.2006.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39709/2024 — snpen · Corte di Cassazione: È invece necessario che il nuovo reato, e la sua commissione nel termine stabilito dalla legge, sia stato accertato con sentenza irrevocabile, non essendo sufficiente allo scopo la mera esistenza di una notitia criminís iscritta nel registro di cui all'art.335 cod. proc. pen. Invero, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 107 del 1998, nonché dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del principio di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., l'effetto preclusivo dell'estinzione del reato non consegue al mero fatto di avere commesso un delitto entro il termine di cinque anni, ma discende dall'accertamento della responsabilità contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna (Sez. 1, n. 43792 del 24/09/2015, Zampini, Rv. 264753 - 01).

Parole chiave

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sospensione di pena pene condizionali piano di esecuzione delle pene pene e misure abbandono del procedimento penale pena complementare

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
pen., allorché il reato giudicato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., era ormai già estinto, per effetto del decorso del tempo, atteso che la causa estintiva prevista da citato art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PENZO CIN ZIO nato a CHIOGGIA il 10/06/1955 avverso l'ordinanza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1 Con ordinanza in data 21 settembre 2023, la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza avanzata dal Procuratore generale, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Cinzio Penzo con sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 10.3.2009, irrevocabile il 30.9.2009, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 570, commi 1 e 2, cod. pen., commessi dall'1.6.2005 al 30.6.2006.

La revoca del beneficio è stata disposta in quanto ricorrevano le condizioni di cui all'art. 168, comma 1, cod. pen., in ragione della sopravvenuta sentenza della Corte d'appello di Venezia, in data 19.5.2022, irrevocabile il 1.6.2023, con la quale Penzo è stato condannato alla pena di 5 anni e 3 mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 609-quater cod. pen., commesso dal 20.11.2009 al 31.12.2011;condanna intervenuta entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. Avverso tale ordinanza Cinzio Penzo ha proposto ricorso per cassazione. Con un unico motivo di censura deduce la erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione. Premesso che, con sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., era stata concessa la sospensione condizionale della pena, il ricorrente lamenta la violazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di efficacia automatica della causa di estinzione del reato di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. la quale opera allorché non vengano commessi ulteriori reati nei 5 anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza, se si tratti di delitti, ovvero nei 2 anni successivi in caso di contravvenzion i. Secondo il ricorrente, tale effetto estintivo impedirebbe la revoca della sospensione condizionale della pena, e ciò anche nel caso in cui esso non abbia costituito oggetto di specifica pronuncia del giudice, dal momento che l'estinzione del reato opera ope legis.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando come, a prescindere dalla dichiarazione di estinzione del reato, non sussistano nella specie i presupposti di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., avendo il ricorrente commesso un reato nel quinquennio dalla pronuncia della sentenza di patteggiamento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Va preliminarmente osservato che la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, su istanza del Procuratore generale, ha revocato, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod. pen., la sospensione condizionale della pena disposta con sentenza di patteggiamento in data 10.3.2009, irrevocabile il 30.5.2009, in ragione della commissione, nel quinquennio, di un reato accertato con sentenza in data 19.5.2022, irrevocabile in data 1.6.2023, recante condanna alla pena di anni 5 e mesi tre di reclusione. Il ricorrente sostiene che tale revoca sarebbe illegittima in quanto l'accertamento del secondo reato sarebbe intervenuto oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., allorché il reato giudicato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., era ormai già estinto, per effetto del decorso del tempo, atteso che la causa estintiva prevista da citato art. 445 opererebbe di diritto.

3. Tale prospettazione è destituita di fondamento. Dal tenore letterale dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. risulta chiaramente che la causa impeditiva dell'estinzione del reato, per il quale sia stata applicata sull'accordo delle parti una pena detentiva non superiore a due anni (soli o congiunti a pena pecuniaria), opera laddove nel termine ivi indicato (il quale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento) sia stato commesso il nuovo reato che pregiudica la produzione dell'effetto estintivo. Non è, tuttavia, prescritto che nel medesimo termine debba altresì essere divenuta irrevocabile la sentenza di condanna pronunciata per il reato stesso.

È invece necessario che il nuovo reato, e la sua commissione nel termine stabilito dalla legge, sia stato accertato con sentenza irrevocabile, non essendo sufficiente allo scopo la mera esistenza di una notitia criminís iscritta nel registro di cui all'art.335 cod. proc. pen. Invero, come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 107 del 1998, nonché dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del principio di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., l'effetto preclusivo dell'estinzione del reato non consegue al mero fatto di avere commesso un delitto entro il termine di cinque anni, ma discende dall'accertamento della responsabilità contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna (Sez. 1, n. 43792 del 24/09/2015, Zampini, Rv. 264753 - 01).

In coerenza con tali principi, la giurisprudenza ha altresì evidenziato la necessità di tenere distinto il fatto oggettivo della commissione del reato, in senso naturalistico, il quale deve essere commesso nel periodo prescritto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. e l'accertamento giudiziale della colpevolezza, il quale può intervenire anche dopo la scadenza di tale termine. Affinché operi la causa preclusiva all'estinzione del reato ex art. 445, comma 2, è necessario che il fatto impeditivo - costituito dalla commissione di un reato nel termine prescritto - sia stato accertato con sentenza definitiva, ma non è necessario - non essendo previsto dalla legge - che tale accertamento intervenga nel medesimo termine (Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Di Chio, Rv. 281642 - 01).

A tanto consegue che, allorché sia stata accertata con sentenza definitiva la commissione nel quinquennio di un reato, tale accertamento preclude la declaratoria di estinzione del reato, essendo risultata acclarata la sussistenza di una causa ostativa al verificarsi dell'effetto estintivo. Tale conclusione non trova smentita nel precedente di questa Corte richiamato dal ricorrente, il quale attiene alla ben diversa questione della revocabilità della dichiarazione di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. allorché sia sopravvenuta una condanna definitiva che abbia accertato la commissione di un ulteriore reato nel quinquennio dall'accertamento del reato giudicato con sentenza di patteggiamento, e risolta in senso negativo, attesa la definitività della dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che la rende irretrattabile, anche quando risulti poi accertato che il soggetto abbia commesso (Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, PG c/ Lacchini, Rv. 276201 - 01).

A differenza della fattispecie esaminata da tale pronuncia, nel caso in esame nessuna dichiarazione di estinzione del reato era ancora intervenuta, discutendosi piuttosto della sussistenza, o meno, dei suoi presupposti.

4. Alla luce di tali principi, deve ritenersi che, poiché è stata accertata con sentenza definitiva la commissione di un reato nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, non ricorrevano i presupposti per il verificarsi dell'effetto estintivo previsto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen, e pertanto correttamente la Corte d'appello ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. Si impone pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, n