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Sentenza — n. 39708/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal denying continuity of crimes due to lack of premeditated criminal plan.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39708/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Ergan Memisi against the Trieste Court's refusal to recognize the continuity of crimes. Memisi argued that his offenses were part of a single rebellious plan against prison conditions, while the prosecution contended the acts were sporadic reactions to specific incidents. The court ruled that mere homogeneity and temporal proximity are insufficient without proof of a premeditated criminal program, finding the defendant's actions were contingent reactions rather than a unified design.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 44 c.p.: The recognition of criminal continuity requires proof that subsequent offenses were premeditated as part of a general plan, meaning mere homogeneity, temporal proximity, and identical location are insufficient without evidence of a unified volitional intent.

Parole chiave

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continuity of crimes premeditated criminal plan criminal intent prison rebellion judicial execution contingent circumstances unified volitional intent pena residua

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
2197/21 in data 1.12.2021, irrevocabile il 19.12.2021, di applicazione della pena ex art. 444 cod.
Art. 44 c.p.
2197/21 in data 1.12.2021, irrevocabile il 19.12.2021, di applicazione della pena ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
2197/21 in data 1.12.2021, irrevocabile il 19.12.2021, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 336 cod. pen
per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., commesso in Udine il 6.3.2020;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEMISI ERGAN ( CUI 04772HV) nato a LIVORNO il 01/09/1995 avverso l'ordinanza del 13/12/2023 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 10.1.2024 ha rigettato l'istanza avanzata da Ergan Memisi volta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con tre sentenze del Tribunale di Udine, e precisamente:

1) sentenza n. 2197/21 in data 1.12.2021, irrevocabile il 19.12.2021, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., commesso in Udine il 6.3.2020;

2) sentenza n. 2236/21 in data 3.12.2021, irrevocabile in data 19.3.2021, per i reati di cui agli artt. 635 e 337 cod. pen., commessi in Udine il 31.3.2020;

3) sentenza n. 523/21 del GUP presso il Tribunale di Udine in data 30.11.2021, irrevocabile in data 29.4.2022, in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585 cod. pen., commessi in Udine il 26.3.2020.Il Tribunale, premesso che tali sentenze avevano tutte ad oggetto i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, commessi tra il 6 e il 31 marzo 2020 mentre Memisi era in carcere, ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso, trattandosi di reati commessi in situazioni contingenti ed occasionali, dovute a contrasti con i medici dell'ospedale o con agenti di polizia penitenziaria.

2. Ergan Memisi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di violazione dì legge e il vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice non avrebbe considerato l'analoga natura dei reati, il brevissimo arco temporale in cui sono stati commessi, l'identità del luogo di consumazione (il carcere), l'analogia delle modalità esecutive. Si tratterebbe di reati ideati e programmati come manifestazione dell'impulso di ribellione alla condizione carceraria.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dì cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294).

3. Nel caso di specie, pur non essendo in dubbio che i reati giudicati con le sentenze richiamate dal ricorrente siano omogenei, analogo sia il luogo di commissione e senz'altro ristretto l'arco temporale in cui essi sono stati posti in essere (nel mese di marzo 2020), tuttavia, la natura stessa di tali reati e, soprattutto, la loro causa estemporanea, da ravvisarsi - come afferma la stessa difesa - nell'insofferenza del ricorrente rispetto a situazioni che di volta in volta si verificavano (la somministrazione della terapia, le prescrizioni imposte dalle guardie penitenziarie, ecc.), impediscono di ravvisare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.

Invero, l'atteggiamento di ribellione o di insofferenza rispetto alla restrizione carceraria, causa delle condotte criminose poste in essere da Memisi, non costituisce un programma criminoso in attuazione del quale sono stati commessi i reati, ma identifica piuttosto la causa scatenante degli episodi criminosi. Tali elementi sono stati lucidamente messi in evidenza dal Tribunale di Trieste, il quale pertanto ha correttamente affermato che reati del tutto slegati tra loro e frutto di situazioni contingenti non potessero essere ricondotti ad un unico piano criminoso.

4. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. P Q M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 a