Cassation annuls appeal dismissal for failing to apply mandatory defense mandate rules correctly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's order dismissing the appeal due to a procedural defect. The defense argued that a special power of attorney was sent via PEC but failed to reach the appellate court due to an administrative error. The court found the lower court incorrectly applied the law by treating a non-existent formal defect as a fatal flaw when the substantive requirement was met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: The court must not declare an appeal inadmissible if the defendant's defense was effectively constituted, even if formal transmission delays occurred.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMPEMBA STEFANO nato a PESCARA il 23/09/1997 avverso l'ordinanza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG I Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Roberto Aniello, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24 maggio 2023, il Tribunale di Pescara condannava l'imputato Stefano Impemba, in sua assenza, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800,00 di ammenda.
2. La difesa dell'imputato proponeva appello rivolto alla Corte di appello di L'Aquila che, con ordinanza del 20 febbraio 2024, lo dichiarava inammissibile, sulla base del rilievo che non era stato depositato, contestualmente all'innpugnazione, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di condanna e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, come stabilito, a pena d'inammissibilità, dall'art. 581, comnna 1-quater, cod. proc. pen.
3. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen., sia l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 581, comma 1-quater, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sia mancanza e illogicità della motivazione. Sostiene che aveva inviato, a mezzo pec, atto di nomina di difensore di fiducia con procura speciale datato 7 giugno 2023, ma che tale atto, per un disguido, non era stato inserito, dal Tribunale di Pescara - ufficio giudiziario dove al quale era stato inviato - fra quelli trasmessi dallo stesso Tribunale alla Corte di appello di L'Aquila. Afferma che ciò è attestato da comunicazione della cancelleria del Tribunale di Pescara inviata alla difesa il 27 febbraio 2024.
4. La difesa dell'imputato ha depositato atto conclusionale in cui si riporta ai motivi di ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'esame diretto degli atti, consentito alla Corte di cassazione quando è necessario risolvere una questione processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304 - 01), dimostra la fondatezza del ricorso. Emerge, infatti, che la difesa aveva inviato, a mezzo pec, atto di nomina di difensore di fiducia con procura speciale ed elezione di domicilio, datato 7 giugno 2023, quindi rilasciato in epoca successiva alla sentenza di condanna oggetto dell'appello, emessa il 24 maggio 2023. Nell'emettere l'ordinanza del 20 febbraio 2024, dichiarativa di inammissibilità dell'appello e ora oggetto del ricorso per cassazione, la Corte di appello di L'Aquila è incorsa, quindi, in erronea applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché ha dichiarato una causa di inammissibilità - quella astrattamente prevista dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. - che in realtà non è configurabile nel caso concreto.
2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata del 20 febbraio 2024 deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso