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Sentenza — n. 39570/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal court order for file transfer due to unproven factual difference.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39570/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale successfully appealed the Second Military Court's order to transfer files to the Prosecutor, arguing the lower court failed to prove a factual difference. The appellate court merely hypothesized the crime might have occurred at a different time without establishing it as a concrete fact. Consequently, the Supreme Court annulled the decision, ruling that Article 521 requires an ascertained factual discrepancy rather than a speculative one.

Regesto Legislator

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Art. 521, comma 2, cod. proc. pen.; The order to transmit files to the Prosecutor under Article 521 requires a proven factual difference, not a mere hypothesis or speculative possibility regarding the timing of the crime.

Parole chiave

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factual difference file transfer order Article 521 proven discrepancy speculative timing military procedure annulment of judgment insubordinazione

Disposizioni normative citate

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Art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
La difesa dell'imputato ha presentato note per l'udienza odierna, con atto in cui, richiamato l'art. 521 cod.
Art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge processuale.
Artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen.
Art. 598 cod. proc. pen.
articolo 521 cod. proc. pen
Invece, con il provvedimento impugnato il giudice di appello ha disposto la restituzione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero, richiamando l'articolo 521 cod. proc. pen., per una pretesa diversità del fatto che, in realtà, appare sempre lo stesso.
art. 521 cod. proc. pen
La difesa dell'imputato ha presentato note per l'udienza odierna, con atto in cui, richiamato l'art. 521 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13469 del 23/02/2017
pen., sia accertato e non solo prospettato dalle parti (Sez. 4, n. 13469 del 23/02/2017, Rv.
Sez. 4, n. 12110 del 25/10/1994
pen., ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ha natura composita, di sentenza di annullamento, a carattere meramente processuale, e di ordinanza, ed è soggetto a ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 12110 del 25/10/1994, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE MILITARE D'APPELLO - ROMA Nei confronti di : VILLANI INNOCENZO nato a POTENZA il 27/06/1969 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE MILITARE APPELLO - ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Militare della Repubblica Dott. UFILUGELLI Francesco; Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso. L'avvocato MORELLO CINZIA in difesa di Morello Angela, Verdolino Claudia e Monotti Federico conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato PORTINCASA ANTONIO - in sostituzione dell'Avv. LASCALA ANTONIO MARIA - in difesa di Villani Innocenzo conclude chiedendo il rigetto del ricorso. r 4

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 maggio 2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli dichiarava «non luogo a procedere nei confronti di Innocenzo Villani trattandosi di persona non punibile per la particolare tenuità del fatto», così definendo il processo nei confronti di costui, militare app. sc . q. s. della Guardia di Finanza, imputato per il reato di insubordinazione con ingiuria commesso in danno dei militari superiori in grado Angelo Morello, Claudia Verdolino e Federico Monotti, nei confronti dei quali Villani aveva profferito parole offensive del prestigio, dell'onore e della dignità il 4 aprile 2022 verso le ore 12.30 circa. Il Giudice condannava l'imputato, in favore delle persone offese costituitesi parti civili, al risarcimento dei danni derivanti dalla predetta condotta e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa.

2. Il difensore dell'imputato proponeva appello rivolto alla Corte Militare di appello - Roma, affermando che da una lettura critica e complessiva degli atti presenti nel fascicolo, con particolare riferimento alla valutazione concernente l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dalle persone offese, che costituirebbero sostanzialmente l'unica fonte di prova dell'assunto accusatorio, non sarebbe possibile addivenire ad una ragionevole sentenza di condanna.

3. La Corte militare di appello, con sentenza del 22 novembre 2023, ritenuto che il fatto non si era verificato alle ore 12.30 del 4 aprile 2022 ma non poteva escludersi che si fosse verificato in orario precedente, affermava la diversità del fatto rispetto a quello descritto nell'imputazione e, in applicazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Napoli.

4. Il Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge processuale. Afferma che la Corte militare di appello ha errato nel disporre - oltretutto, con sentenza piuttosto che con ordinanza - la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Non essendo stata proposta impugnazione in appello da parte di quest'ultimo, la cognizione del giudice di appello verteva soltanto, in considerazione del gravame proposto dal solo imputato, sulla conferma o meno di sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale militare di Napoli per ritenuta tenuità del fatto.

Quindi, la Corte militare di appello poteva confermare la sentenza di un luogo a procedere per v tenuità del fatto oppure emettere altra sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato. Invece, con il provvedimento impugnato il giudice di appello ha disposto la restituzione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero, richiamando l'articolo 521 cod. proc. pen., per una pretesa diversità del fatto che, in realtà, appare sempre lo stesso. Secondo il ricorrente, non risulta alcun mutamento degli elementi essenziali della contestazione (data, luogo del fatto, tenore delle frasi ingiuriose proferite, qualificazione giuridica delle stesse) e il provvedimento impugnato è stato adottato al di fuori dei casi previsti dalla legge processuale.

Si è così determinata una regressione del procedimento extra ordinem, anche suscettibile di essere foriera di una stasi processuale, quindi il provvedimento è abnorme. Non vi è stato nel caso in esame un fatto nuovo, né tantomeno un fatto diverso, tale da implicare una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una mutazione della mera descrizione del fatto, che senza incidere sulla sua storicità sia volta a rendere quello riportato nella imputazione conforme a quanto risulta dagli atti, non preclude al giudice di pronunciarsi sullo stesso.

5. La difesa dell'imputato ha presentato note per l'udienza odierna, con atto in cui, richiamato l'art. 521 cod. proc. pen. e illustrato il contenuto della norma, deduce l'infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.

6. La difesa della parte civile ha presentato memoria, con atto in cui chiede l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese giudiziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. È opportuno richiamare alcuni principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di legittimità. 1.1. Con riguardo alla regola della correlazione tra imputazione contestata e sentenza, è stato chiarito che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Rv. 284846 - 04).

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Rv. 284427 - 01). 1.2.

Con particolare riferimento al tema che forma oggetto della presente causa, e ai presupposti per l'esercizio del potere del giudice di appello, di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, previo annullamento della sentenza di primo grado, per diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., è stata ribadita la necessità che il fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio, ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt.516, 517 e 518 cod. proc. pen., sia accertato e non solo prospettato dalle parti (Sez. 4, n. 13469 del 23/02/2017, Rv. 269405 - 01) 1.3.

Circa la possibilità di intervento della Corte di cassazione nella specifica materia, è stato precisato che il provvedimento con il quale il giudice di appello, rilevando nel giudizio di secondo grado la diversità del fatto, ai sensi degli artt.521, 598 cod. proc. pen., ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ha natura composita, di sentenza di annullamento, a carattere meramente processuale, e di ordinanza, ed è soggetto a ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 12110 del 25/10/1994, Rv. 199879 - 01).

2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che il ricorso per cassazione è ammissibile ed è fondato, come anticipato, perché la sentenza della Corte militare di appello emessa il 22 novembre 2023 non è immune dai vizi lamentati. La Corte militare di appello, infatti, non ha accertato alcun "fatto diverso", ma si è limitata ad esporre una situazione dubbia, affermando: «Ebbene, dall'esame degli atti di causa emerge con chiarezza che il fatto contestato non si è verificato alle 12:30 del 04.04.2022 (in considerazione della contemporanea assenza in caserma sia del Villani che del Monotti), ma non [si] esclude che lo stesso possa essere avvenuto in precedente orario.

Tale ultima possibilità dovrà, però, essere valutata alla luce della ulteriore circostanza addotta dalla difesa dell'imputato - secondo cui la parte offesa Morello Angelo il 04 aprile 2022 si trovava a "Napoli e Giugliano al seguito del c. te della Compagnia presso la Procura Militare di Napoli, presso la locale infermeria e presso il Gruppo G. di F. di Napoli per ritiro fascicolo penale" - dal pubblico ministero al quale gli atti vanno trasmessi ai sensi dell'articolo 521, comma 2, c.p.p.». In mancanza di un preciso accertamento di un "fatto diverso", e quindi in concreta carenza della situazione astrattamente prevista dall'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per l'esercizio del potere del giudice di disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, la decisione della Corte militare di appello, ora in valutazione, risulta frutto di erronea applicazione della richiamata norma, poiché quest'ultima non consente l'esercizio di detto potere in via esplorativa, cioè qualora la diversità del fatto sia ipotetica e non accertata.

3. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte militare di appello, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Il giudice del rinvio svolgerà anche le opportune valutazioni e pronuncerà le conseguenti statuizioni in ordine alla regolazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinv