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Sentenza — n. 39292/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against detention order citing insufficient evidence of guilt indicators.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Salvatore Casertano against a detention order issued by the Naples court. The appellant argued that the court relied on inadmissible evidence, including unrecorded statements and confidential police notes, to establish grave indications of guilt. The court found these arguments unfounded, stating that the lower court's interpretation of intercepted phone calls and the logic regarding the suspect's nickname were not manifestly illogical or unreasonable.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: Appeals against detention orders based on alleged violations of evidence rules or logical flaws in interpreting intercepted communications are dismissed if the lower court's reasoning lacks manifest illogic.

Parole chiave

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detention order appeal grave indications of guilt intercepted phone calls inadmissible evidence manifest illogic standard estratto del casellario giudiziale atti istruttori penali gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp.
Art. 357, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 203 cod. proc. pen.
4 maggio 2015, annotazione inutilizzabile in quanto riferisce quanto appreso da fonte confidenziale senza riferirne il nome, in violazione dell'art. 203 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 203 cod. proc. pen
4 maggio 2015, annotazione inutilizzabile in quanto riferisce quanto appreso da fonte confidenziale senza riferirne il nome, in violazione dell'art. 203 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASERTANO SALVATORE nato a NAPOLI il 06/02/1992 avverso l'ordinanza del 24/06/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; udite le conclusioni del PG, Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Roberto Saccomanno, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 24 giugno 2024 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di Salvatore Casertano emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli in relazione al reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo commesso il 2 marzo 2023.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto gli stessi sono stati ricavati anche dalle dichiarazioni non verbalizzate, né sottoscritte, rese dal coindagato Massimiliano Abete alla polizia giudiziaria nel momento in cui è stata eseguita nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, dichiarazioni non utilizzabili attesa la violazione dell'art. 357, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto in punto di attribuzione all'indagato del soprannome "Caciotta", essi sono stati ricavati anche dalla annotazione di p.g. 4 maggio 2015, annotazione inutilizzabile in quanto riferisce quanto appreso da fonte confidenziale senza riferirne il nome, in violazione dell'art. 203 cod. proc. pen. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto gli ulteriori due atti processuali che proverebbero che il "Caciotta" di cui si parla nella conversazione intercettata p identificabile nell'odierno indagato (le annotazioni di p.g. del 13 dicembre 2021 e del 18 aprile 2024), in realtà, nulla provano, atteso che nel controllo di polizia avvenuto per strada si attribuisce al ricorrente il soprannome di "Caciotta" in modo apodittico e senza spiegare perché sia attribuibile a lui, e perché nell'informativa in cui si dice che il ricorrente avrebbe partecipato ad un summit di camorra non si scrive mai, in realtà, che lo stesso è conosciuto come "Caciotta".

Inoltre, la stessa intercettazione telefonica che ha dato origine all'attribuzione del fatto al ricorrente non è chiara sul punto perché parla non solo di una persona soprannominata "Caciotta", ma anche di una persona soprannominata "Trepalle", e non si comprende perché il Tribunale ritiene che si tratti di due soprannomi della stessa persona, e non del riferimento a due persone diverse. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto il ricorrente non ha mai subito processi per reati di criminalità organizzata, il reato che gli è contestato non è aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., ed è illogica l'affermazione che il ricorrente potrebbe reiterare il reato anche qualora eventualmente ristretto al domicilio.

3. La difesa dell'indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria, anticipata per iscritto, il Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. Roberto Saccomanno, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

1. I primi tre motivi di ricorso possono essere affrontati congiuntamente, attenendo ciascuno ad un segmento della complessiva valutazione dell'ordinanza impugnata sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato per il reato che gli è stato attribuito nella ordinanza cautelare. A sostegno della identificazione nell'odierno ricorrente della persona che nella conversazione intercettata è individuata come "Caciotta" la ordinanza impugnata ha citato i seguenti atti di indagine:

1) la frase, non verbalizzata, rivolta dal coindagato Abete ad un ufficiale di polizia giudiziaria nel momento dell'esecuzione della misura cautelare;

2) l'annotazione di p.g. del 4 dicembre 2015 riferita al rinvenimento di una pistola in luogo riferito da fonte confidenziale;

3) l'annotazione di p.g. del 13 dicembre 2021, che riferisce di un servizio di osservazione in occasione di un summit di camorra cui avrebbe partecipato anche il ricorrente;

4) l'annotazione di p.g. del 18 aprile 2024, che riferisce di un controllo di polizia avvenuto in strada in cui è stato identificato anche l'odierno ricorrente. Il ricorso deduce che l'atto di indagine sub 1) non sarebbe utilizzabile in quanto le dichiarazioni non sono state verbalizzate, che l'atto di indagine sub 2) non sarebbe a sua volta utilizzabile in quanto non è riferito il nome della fonte confidenziale, che l'atto di indagine sub 3) sarebbe inconferente perché non contiene alcuna indicazione di soprannomi dell'indagato, che l'atto di indagine sub 4) non contiene l'indicazione della fonte della polizia giudiziaria circa la conoscenza del soprannome attribuito al ricorrente,.

La deduzione riferita all'atto di indagine sub 4) è infondata, in quanto è priva di elementi di manifesta illogicità la decisione del Tribunale del riesame che ha ritenuto di utilizzare nel percorso logico della decisione l'annotazione del 18 aprile 2024 anche nella parte in cui gli ufficiali di p.g. che l'hanno redatta (che, peraltro, appartengono al Commissariato di p.s. Dante, ufficio diverso dalla Squadra mobile della Questura di Napoli, cui è affidata l'indagine che ha portato all'emissione della misura cautelare) danno atto del soprannome attribuito a Salvatore Casertano.

Nell'ambito di una valutazione effettuata in sede cautelare, ovvero in una fase che è caratterizzata da un processo scritto, l'annotazione di p.g. del 18 aprile 2024 è un indizio utilizzato in modo non illogico nell'ordinanza impugnata come fonte della attribuibilità a Casertano del soprannome "Caciotta". Si tratta anche di un indizio particolarmente qualificato, perché attesta che anche gli ufficiali di p.g. che l'hanno redatta, che appartengono al Commissariato di p.s. Dante, ufficio diverso dalla Squadra mobile della Questura di Napoli, cui è affidata l'indagine che ha portato all'emissione della misura cautelare, conoscono Casertano come "Caciotta".Il ricorso deduce che, però, essi non riferiscono come abbiano appreso di questo soprannome, ma si tratta di argomento che non tiene conto dei limiti della fase cautelare, in cui il giudice non ha la possibilità di esaminare i testimoni e di chiedere spiegazioni sulle loro affermazioni, che, nel caso di specie, non sono indicate come acquisite da terzi ma come oggetto di un autonomo patrimonio conoscitivo dei verbalizzanti.

Se la polizia giudiziaria abbia appreso del soprannome di Casertano dallo stesso interessato, dalle altre persone controllate, oppure se lo conoscesse già, trattandosi di un soggetto da diversi anni all'attenzione delle forze di polizia cui è affidato il controllo del territorio dei Quartieri spagnoli di Napoli, è circostanza che potrà essere chiarita in dibattimento, ma che non inficia la utilizzabilità dell'annotazione in fase cautelare e la sua idoneità, pur da sola, a reggere la identificazione dell'indagato. Ne consegue che, anche a prescindere dalla correttezza o meno di quanto dedotto in ricorso con riferimento agli atti di indagine sub 1), 2) e 3), gli argomenti contenuti nei primi tre motivi di ricorso sono comunque infondati, perché non sufficienti a disarticolare la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di gravi indizi.

Il ricorso deduce, da ultimo che, ancor più a monte, la stessa intercettazione telefonica che ha dato origine all'attribuzione del fatto al ricorrente non sarebbe chiara sul punto perché viene citata non solo una persona soprannominata "Caciotta", ma anche una persona soprannominata "Trepalle", e non si comprenderebbe perché il Tribunale ha ritenuto che si tratti di due soprannomi della stessa persona, e non del riferimento a due persone diverse. L'argomento è infondato, perché dopo aver ricordato che la giurisprudenza di legittimità ritiene che "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337, sulla scia di Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01), va osservato che nel caso in esame, alla luce dello sviluppo della conversazione riportata alle pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata, la conclusione del Tribunale del riesame secondo cui si tratta di due soprannomi della stessa persona non ha tratti di manifesta illogicità, atteso che l'introduzione del secondo soprannome segue alla domanda dell'interlocutore "ma chi è Trepalle?", e quindi sottende una risposta a questa domanda. Il motivo è, nel complesso, infondato.2. È infondato anche il secondo motivo.

Il ricorso deduce che sarebbe illogica l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui il reato sarebbe reiterabile anche in un eventuale domicilio, ma l'argomento è infondato, perché non è manifestamente illogica l'affermazione che un reato di detenzione di arma comune da sparo possa essere commesso anche da un soggetto ristretto agli arresti domiciliari; un domicilio privato, quale una abitazione, consente, infatti, di nascondere al suo interno un oggetto come una pistola, né il reato di detenzione di arma comune di sparo prevede tra i suoi elementi costitutivi condotte che l'autore dello stesso non possa realizzare se non spostandosi all'esterno.

Peraltro, va anche osservato che il ricorso non prende posizione sugli ulteriori elementi posti dall'ordinanza impugnata a base della decisione in punto di esigenze cautelari, quale la necessità di impedire che il ricorrente possa mantenere contatti con gli ambienti di criminalità organizzata nel cui contesto si colloca, per lettura pacifica della conversazione intercettata, la detenzione dell'arma.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla can