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Sentenza — n. 39281/2024 — snpen Generato dall'IA

Court annuls execution order rejecting crime continuation due to lack of motivation based solely on criminal record certificate.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39281/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order rejecting the request for crime continuation, ruling it void for lack of motivation. The lower court had denied the request based only on the criminal record certificate without examining the actual sentencing judgments. Consequently, the case was remitted to a different composition of judges for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 186 disp. att. c.p.p.: In execution proceedings regarding crime continuation, a rejection order based solely on the criminal record certificate is vitiated by lack of motivation and must be annulled.

Parole chiave

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crime continuation execution proceedings lack of motivation criminal record certificate remittal for new trial judicial composition constitutional illegality esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Art. 34, comma 1, c.p.p.
Art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p.
Art. 186 disp. att. c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 14822 del 08/01/2021, Dedgjonaj
pen." (Sez. 1, n. 14822 del 08/01/2021, Dedgjonaj, Rv.
Sez. 1, n. 35125 del 20/06/2017, Guta Dunnitri
Sez. 1, n. 35125 del 20/06/2017, Guta Dunnitri Rv.
Sez. 1, n. 44535 del 24/10/2012, Oussaifi
271174; Sez. 1, n. 44535 del 24/10/2012, Oussaifi, Rv.
Sez. 1, n. 35780 del 27/11/2020, Iovine
Deve ritenersi, pertanto, sussistente il vizio di motivazione, nei termini da tempo chiariti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 35780 del 27/11/2020, Iovine, n.
Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183
Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanza di quanto deciso da Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAMANTI FRANCO nato a Urbino il 09/12/1960 avverso l'ordinanza del 20/02/2024 del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 febbraio 2024 il Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Franco Tannanti di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:

1. sentenza del 20 novembre 2008 del Tribunale di Teramo per reato di cui agli artt. 216, 217 I. fall., commesso nel 2004 e nel 2005;

2. sentenza del 16 febbraio 2012 del Tribunale di Rimini, per reato di cui agli artt. 216, 217 I. fall. commessi nel 2007 e nel 2008. In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo l'uno dall'altro ed avevano ad oggetto società diverse.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che il giudice non ha acquisito la sentenza del Tribunale di Teramo citata nell'istanza ed ha giudicato soltanto sulla base del certificato penale da cui non si desume che le società fossero diverse; l'ordinanza, inoltre, non ha attributo rilievo alla omogeneità delle violazioni.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Ferdinando Lignola, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è affetto da vizio di motivazione il provvedimento di rigetto dell'istanza pronunciato sulla base delle sole risultanze del certificato del casellario giudiziale anziché dell'esame delle decisioni di condanna, acquisibili d'ufficio ai sensi dell'art.186 disp. att. cod. proc. pen." (Sez. 1, n. 14822 del 08/01/2021, Dedgjonaj, Rv. 281185; nello stesso senso v.

Sez. 1, n. 35125 del 20/06/2017, Guta Dunnitri Rv. 271174; Sez. 1, n. 44535 del 24/10/2012, Oussaifi, Rv. 247593). Infatti, in casi, quale quello in esame, in cui ciò accada, il giudice dell'esecuzione finisce per fondare la decisione su un iter argomentativo carente in quanto agganciato ai dati estrinseci del fatto che si ricavano dal certificato penale, e non alle concrete caratteristiche dei reati oggetto dell'istanza che si potrebbero ricavare, invece, dalla motivazione delle sentenze di condanna. Deve ritenersi, pertanto, sussistente il vizio di motivazione, nei termini da tempo chiariti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 35780 del 27/11/2020, Iovine, n. m.), secondo cui non si sottrae alla censura di manifesta illogicità il provvedimento del giudice dell'esecuzione che — decidendo, in sostanza, sulla scorta di astratte presunzioni — dichiari la mancanza del nesso di continuazione tra i reati che hanno costituito oggetto di più decisioni di condanna sulla base del solo esame delle risultanze del certificato del casellario giudiziale o, comunque, senza previamente acquisire copia di queste ultime.

Ne consegue che l'ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.2. Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanza di quanto deciso da Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rimini - ufficio g.i.p.