Cassation court dismisses appeal against execution judge's refusal to apply crime continuation due to insufficient temporal proximity and distinct criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Salvatore Auriemma against the execution judge's order denying the application of crime continuation. The appellant argued that the crimes were homogeneous in nature and occurred within a short timeframe, suggesting a unified criminal intent despite the gap between the first offense and the second. The court held that the execution judge correctly assessed that the crimes lacked the necessary temporal proximity and that the appellant's criminal intent changed after joining a criminal organization, rendering the subsequent acts distinct from the initial one.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, c.p.p.; Art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: The recognition of crime continuation requires a verified existence of unified intent, where subsequent acts must be planned at the time of the first act, and mere homogeneity of conduct or reduced temporal distance is insufficient if the acts stem from different criminal volitions or contingent circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AURIEMMA SALVATORE nato a Somma Vesuviana il 06/05/1968 avverso l'ordinanza del 09/05/2024 del GIP TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, Cinzia Parasporo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 maggio 2024 il Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Salvatore Auriennma di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
1. sentenza del 19 maggio 2011 del Tribunale di Tempio Pausania, per reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
2. sentenza del 15 marzo 2023 della Corte d'appello di Cagliari, per plurimi reati dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei L( reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di quasi un anno l'uno dall'altro, e deponevano, più che altro, per la sussistenza di un'inclinazione a delinquere del condannato. Inoltre, la circostanza che Auriemma sia stato condannato anche per il reato dell'art. 74 d.P.R.. n. 309 del 1990 con condotta iniziata il giugno 2011 rende impossibile che lo stesso potesse aver ideato reati ancora prima di associarsi al sodalizio.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata respinta l'istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla natura omogenea dei reati, della medesimezza delle modalità della condotta, dalla distanza temporale più ridotta di quella indicata dalla ordinanza impugnata, nonché perché nel secondo processo vi è anche una condotta commessa in data anteriore e prossima al 30 maggio 2011, che riduce a circa sei mesi la distanza temporale con la condotta di cui alla prima sentenza, ed ancora perché perché nel secondo processo erano stati contestati anche fatti commessi in momenti intermedi, che sono stati dichiarati prescritti. Non è inoltre impossibile che un soggetto possa aver programmato la commissione di reati ancor prima di entrare in una associazione.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Cinzia Parasporo, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), la distanza temporale tra i reati che si chiede di porre in continuazione è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria.
Nel caso in esame, in presenza di una distanza temporale di circa sei mesi tra il fatto della sentenza n. 1 (17 novembre 2010) ed il primo dei fatti di reato della sentenza n. 2 (data anteriore e prossima al 30 maggio 2011), non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione secondo la quale, al momento di commissione del primo reato in ordine temporale, i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Il ricorso deduce che le modalità della condotta sono le medesime (importazione in Sardegna di stupefacente procurato in Campania), ma le modalità della condotta sono soltanto uno degli indici della valutazione dell'esistenza di una volizione unitaria, e nel caso in esame in modo non illogico sono state ritenute subvalenti rispetto alla ampia distanza temporale, in quanto non è "sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni" (sempre la sentenza Gargiulo citata, in Motivazione).
Il ricorso deduce che la forcella temporale tra i reati oggetto dell'istanza si riduce se si considerano anche i fatti per cui il ricorrente ha beneficiato della prescrizione, ma per riconoscere la continuazione occorre che, al momento di commissione del primo reato, quello ulteriore oggetto dell'istanza sia stato già programmato "almeno nelle linee essenziali" (sempre la pronuncia Gargiulo), talché irriievanti sono per il riconoscimento del beneficio eventuali ulteriori reati intermedi non scoperti, o scoperti ma oggetto di pronuncia di proscioglimento, che nulla dicono sulla programmazione "almeno nelle sue linee essenziali" del reato successivo, e che anzi sono un indice non dell'esistenza di una volizione unitaria, ma della tendenza del condannato a porre in essere reati della stessa specie.
Il ricorso deduce che è astrattamente ipotizzabile la continuazione tra un reato commesso prima dell'adesione ad una associazione a delinquere ed un reato commesso dopo tale adesione, ma, applicato al caso in esame, l'argomento è infondato. Non è, infatti, illogico che l'ordinanza impugnata abbia valorizzato la circostanza che il primo dei reati fosse stato commesso prima della adesione all'associazione criminale ed i successivi dopo, atteso che mentre il reato commesso prima che il ricorrente entrasse a far parte dell'organizzazione criminale deve ritenersi sul piano logico frutto di una volizione a delinquere maturata in modo autonomo nell'animo del condannato, quelli successivi, commessi quando egli si era già associato a delinquere, e realizzati all'interno del programma della organizzazione criminale, devono ritenersi sul piano logico essere stati condivisi con gli altri sodali con conseguente diversità della ideazione criminale, che rende non manifestamente illogica la tesi della esistenza nel caso in esame di una nuova ed -autonoma volizione a delinquere.
Il ricorso è, pertanto, infondato.
2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente