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Sentenza — n. 39258/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39258/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39258/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: HABERI ANTON nato in Albania il 04/06/1989; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 15/05/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 39258/2024 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen., la nullità della ordinanza per l'omessa notifica del decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio del 15 maggio 2024 al difensore di fiducia, nominato già al momento della presentazione della opposizione. 2.2. Con il secondo motivo Anton Haberi deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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procedimento in contumacia censure procedurali revoca dell'opposizione diritto di ottenere una decisione deposizione inattendibile facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Giuseppe Squitieri, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: HABERI ANTON nato in Albania il 04/06/1989; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 15/05/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivi, l'opposizione al decreto di espulsione proposta da Anton Haberi avverso il decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/98, nei confronti del predetto, dal magistrato di sorveglianza di Roma.

2. Avverso la predetta ordinanza Anton Haberi, per mezzo dell'avv. Giuseppe Squitieri, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la nullità della ordinanza per l'omessa notifica del decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio del 15 maggio 2024 al difensore di fiducia, nominato già al momento della presentazione della opposizione. 2.2. Con il secondo motivo Anton Haberi deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la nullità del provvedimento per assoluto travisamento del fatto ed il relativo vizio di motivazione con particolare riferimento ai motivi della opposizione ritualmente trasmessi e non presi in considerazione dal Tribunale di sorveglianza e/o non inseriti all'interno del fascicolo per errore della cancelleria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo è fondato ed assorbente.

2. Invero, come risulta dall'esame degli atti (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato), manca la prova della notifica del decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio del 15 maggio 2024 al difensore di fiducia avv. Giuseppe Squitieri (la cui nomina risulta allegata all'atto di opposizione ed emerge anche dal relativo verbale), il quale non ha presenziato a detta udienza. 2.1. Ciò posto, si deve riaffermare il principio secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, il provvedimento di fissazione dell'udienza camerale comporta l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione di quest'ultima all'interessato e al suo difensore, la pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile.

In effetti, l'avviso al difensore, relativo a procedimento che contempla la sua necessaria partecipazione, è dovuto ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen., per effetto del rinvio stabilito dall'art. 678 al rito scandito dall'art. 666 cit., e la sua violazione determina, quindi, un'ipotesi di nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 50484 del 11/07/2017, El Adrissi, n. m.; Sez. 1, n. 11643 del 11/03/2005, Olarte Diaz, Rv. 231592; Sez. 1, n. 2418 del 29/04/1998, Pepitoni, Rv. 210773). Nel caso di specie vi è radicale mancanza di avviso al difensore di fiducia, avv.

Pasquale Squitieri. 2.2. A quanto sopra deve aggiungersi che non ha svolto efficacia sanante la nomina del difensore di ufficio nella suddetta udienza camerale: valgono, infatti, anche per il rito camerale in esame le considerazioni dirimenti espresse sull'argomento dall'elaborazione di legittimità come messa a punto dal più autorevole consesso (Sez. U, n. 24630 3 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; v., fra le altre, Sez. 1, n. 55727 del 11/09/2018, Clemente, n. m.; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199), secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando del difensore è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in quanto anche in quest'ultimo caso risulta leso il diritto ad avere un difensore di sua scelta riconosciuto all'interessato dall'art. 6 CEDU.

3. Pertanto, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, emessa dopo la rilevata - e non sanata - cesura del contraddittorio con la difesa del condannato, e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per il nuovo giudizio, una volta restaurato il contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così