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Sentenza — n. 39254/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to non-payment, upholding execution judge's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39254/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Andrea Nicoletti's cassation appeal challenging the revocation of his conditional sentence. Nicoletti argued that the execution judge failed to verify his ability to pay damages and provided contradictory reasoning. The court dismissed these claims, ruling that the execution judge's detailed analysis of Nicoletti's income records logically refuted the defense's assertion of impossibility to comply.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 3 e 27 Cost.; Inadempimento di obblighi subordinati alla sospensione condizionale della pena determina la revoca del beneficio salvo impossibilità non imputabile al condannato, mentre la Corte di cassazione non può sindacare la migliore ricostruzione fattuale del giudice di merito.

Parole chiave

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conditional sentence revocation non-payment of damages execution judge reasoning impossibility to comply cassation appeal dismissal substitute tax officer income verification revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
La difesa di Andrea Nicoletti ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento dell'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 3 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 165 c.p.
Art. 168 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Rv. 267330
Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICOLETTI ANDREA nato a PESCARA il 25/10/1980 avverso l'ordinanza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; sentitféikisio Tiì-del PG; ) I Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Raffaele Gargiulo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 8 aprile 2024, il Tribunale di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava il beneficio, della sospensione condizionale della pena che era stato concesso ad Andrea Nicoletti con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 7 gennaio 2019, divenuta irrevocabile, recante la condanna alla pena di un anno e tre mesi di reclusione. La revoca era ricondotta al fatto che il Nicoletti non si era avverato l'adempimento entro un certo termine dell'obbligo di risarcimento del danno derivante dal reato per il quale costui era stato condannato, adempimento al quale la concessione del beneficio era subordinata.

2. La difesa di Andrea Nicoletti ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento dell'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena richiamando l'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. e deducendo violazioni degli artt. 3 e 27 Cost. e degli artt. 165 e 168 cod. pen. Afferma che la revoca del beneficio è avvenuta senza la previa verifica della concreta possibilità di adempimento dell'obbligo di adempimento da parte del condannato e che il giudice dell'esecuzione ha reso motivazione contraddittoria e illogica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di determinati obblighi, l'inadempimento di questi ultimi determina la revoca del beneficio, salvo i casi di impossibilità di adempiere dovuta a causa non imputabile al condannato, non potendo rilevare, invece, fatti propri e volontari dello stesso, anche se antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio (Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Rv. 267330 - 01). 1.2. Con riferimento ai vizi della motivazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire í se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 - 01). 1.3.

In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso specifico ora in esame, che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché la motivazione resa dal giudice dell'esecuzione espone con chiarezza un ragionamento convincente, ponendo in luce considerazioni che, complessivamente, sono congrue e idonee a giustificare il rigetto della tesi difensiva dell'impossibilità di adempimento e la revoca de,/ beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il giudice dell'esecuzione ha chiarito che le certificazioni reddituali per il 2022 e per il 2023 di Andrea Nicoletti attestano esclusivamente il reddito ritratto da costui da uno dei sostituti d'imposta, a titolo di retribuzione per lavoro dipendente svolto nel corso di tali anni, ma risultano del tutto inidonee a comprovare sia le complessive condizioni reddituali di Nicoletti per gli stessi anni, sia le condizioni economico-patrimoniali dello stesso, dalle quali far discendere una eventuale effettiva impossibilità di adempiere. L'ordinanza espone argomenti muniti di adeguata logicità, valutando i dati disponibili nell'esercizio della discrezionalità consentita al giudice del merito e pervenendo, in esito a un discorso specifico e dettagliato, alla negazione della sussistenza delle condizioni per ritenere che l'inadempimento dell'obbligo posto a carico del condannato fosse dovuto ad assoluta impossibilità.

Il ricorrente, nel lamentare la mancata considerazione di elementi favorevoli all'accoglimento della sua tesi, chiede, in realtà, una lettura alternativa degli elementi fattuali, inammissibile nel giudizio di legittimità. Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme di diritto, delle regole della logica e dei canoni che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. A fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso per Cassazione espone critiche generiche, ripetitive delle questioni già adeguatamente trattate dal giudice del merito.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s