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Sentenza — n. 38858/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order denying revocation of suspended sentence due to subsequent detention crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38858/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order that had denied the revocation of a conditional suspension of sentence. The lower court incorrectly applied Article 168 of the Penal Code, requiring the new offense to be of the same 'indole' (nature) as the original contravention. The court clarified that for detention crimes, the nature of the offense is irrelevant; any subsequent detention crime within the statutory period triggers mandatory revocation regardless of its classification. Consequently, the order denying revocation for the Bologna sentence was overturned and remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.; The identity of the offense's nature is required only for contraventions; a subsequent detention crime for a felony within the statutory period mandates revocation regardless of the crime's classification.

Parole chiave

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conditional suspension revocation detention crime nature Article 168 Penal Code same indole requirement mandatory revocation revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
Appaiono sussistenti, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la revoca obbligatoria anche del beneficio concesso con la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 26 marzo 2015, divenuta irrevocabile in data 16 aprile 2015, così come affermato nel ricorso.
art. 168 cod. pen
Il Tribunale ha ritenuto, in relazione a quest'ultima condanna, insussistenti i presupposti di cui all'art. 168 cod. pen., perché il soggetto era stato condannato per una contravvenzione e non risultava che, nel termine di legge, avesse riportato altre condanne per una contravvenzione della stessa indole.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018
pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, Rv.
Sez. 1, n. 1705 del 11/04/1986
273383; Sez. 1, n. 1705 del 11/04/1986, Rv.172681).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINInel procedimento a carico di: BENGRAIT MOHAMED (CUI 02LQEEJ) nato il 31/03/1969 avverso l'ordinanza del 10/06/2024 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del . Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 10 giugno 2024 il Tribunale di Rimini, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale concessa a Mohamed Bengrait con la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini in data 03 febbraio 2015 per essere intervenuta, nel 2018, una condanna per un delitto commesso nel 2017, ma ha respinto l'analoga richiesta in relazione alla sospensione condizionale concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 26 marzo 2015, divenuta irrevocabile il 16 aprile 2015. Il Tribunale ha ritenuto, in relazione a quest'ultima condanna, insussistenti i presupposti di cui all'art. 168 cod. pen., perché il soggetto era stato condannato per una contravvenzione e non risultava che, nel termine di legge, avesse riportato altre condanne per una contravvenzione della stessa indole.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge. Il giudice dell'esecuzione non ha applicato correttamente il disposto dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., che prevede la revoca del beneficio per il caso in cui il condannato commetta, nei due o nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che lo ha concesso, un delitto per il quale riporti una condanna a pena detentiva, essendo irrilevante la natura del delitto, dal momento che la norma richiede il requisito della medesima indole solo per l'eventuale contravvenzione commessa nei termini di legge. Nel caso di specie il soggetto ha riportato una condanna a pena detentiva per delitto anche con una sentenza emessa in data 04 febbraio 2017 e divenuta definitiva in data 24 febbraio 2017, e quindi nei due anni dal passaggio in giudicato della sentenza emessa in data 26 marzo 2015, divenuta definitiva in data 16 aprile 2015.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

2. Il giudice dell'esecuzione è incorso in un errore di diritto, affermando che la sospensione condizionale concessa per una contravvenzione può essere revocata solo se il soggetto, nel due anni dalla definitività della condanna, ! commette un'altra contravvenzione della stessa indole. La norma dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., stabilisce in modo chiaro che il requisito della medesimezza dell'indole tra i reati è richiesto solo quando il reato commesso successivamente sia una contravvenzione, mentre la sopravvenienza, nei termini stabiliti, di una condanna a pena detentiva per delitto costituisce motivo per la revoca obbligatoria della sospensione condizionale, indipendentemente dalla natura di questo.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha interpretato costantemente la norma nel senso che «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, Rv. 273383; Sez. 1, n. 1705 del 11/04/1986, Rv.172681). Dal certificato penale, presente in atti, emerge che il soggetto ha riportato la condanna a pena detentiva per delitto emessa dal Tribunale di Bologna in data 04 febbraio 2017, divenuta irrevocabile in data 24 febbraio 2017, citata dal procuratore ricorrente.

Appaiono sussistenti, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la revoca obbligatoria anche del beneficio concesso con la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 26 marzo 2015, divenuta irrevocabile in data 16 aprile 2015, così come affermato nel ricorso.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, quanto al diniego della revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 26 marzo 2015 e divenuta irrevocabile in data 16 aprile 2015, con rinvio al Tribunale di Rìmini per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto del principio sopra puntualizzato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Rimini. Così