Italian court dismisses execution appeal claiming procedural nullity barred by res judicata principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Salvatore Lauria's appeal against a decree declaring an execution request inadmissible. Lauria argued that the lower court improperly dismissed his claim regarding irregularities in the declaration of absence during the original trial. The court ruled that procedural defects and nullities must be raised during the initial proceedings, not in execution phases, as the final judgment became irrevocable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 670 c.p.p.; Art. 179 c.p.p.: Procedural nullities and defects arising before the formation of res judicata are precluded from being raised via execution incident, as the final decision's irrevocability cures such vices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAURIA SALVATORE nato a NAPOLI il 17/03/1981 avverso il decreto del 14/05/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del Procuratore generale, Lucia Odello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 19 marzo 2024 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza del condannato Salvatore Lauria di dichiarare non esecutiva la sentenza del Tribunale di Napoli del 29 ottobre 2019 che lo aveva condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato dell'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n.
74. In particolare, Lauría aveva chiesto di accertare che nel corso del giudizio di cognizione il decreto di latitanza era stato emesso nei suoi confronti in modo irregolare, perché non erano state effettuate ricerche all'indirizzo dove abitava realmente. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo si trattasse di questione già valutata in sede di cognizione e preclusa in fase esecutiva.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce che in sede di cognizione la Corte di appello ha travisato l'eccezione e la Corte di Cassazione non l'ha esaminata, per cui la questione era riproponibile; nel merito, la stessa era fondata.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Lucia Odello, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. L'istanza di incidente di esecuzione ha contestato la regolarità della dichiarazione di latitanza effettuata nel giudizio di cognizione. Premesso che dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado emerge che l'imputato è stato dichiarato non latitante, ma irreperibile, in ogni caso una operazione di questo tipo non è consentita nel sistema processuale, in cui finanche le nullità assolute possono essere dedotte o rilevate in ogni stato e grado del giudizio secondo la formula dell'art. 179 cod. proc. pen., ma non oltre il termine di esso (Sez.
U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01; Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). La giurisprudenza di questa Corte non ammette, infatti, che in sede di incidente di esecuzione possa attribuirsi rilievo a nullità endoprocedimentali che avrebbero dovuto essere fatte valere nel corso del giudizio di cognizione. E' rimasta, infatti, immutata la tradizionale affermazione di principio, secondo la quale con lo strumento dell'incidente di esecuzione non è consentito far valere forme di patologia degli atti processuali, nullità o inutilizzabilità, che siano occorse prima della formazione del giudicato, compresa la irregolare costituzione del rapporto processuale di cognizione: la relativa denuncia ad iniziativa della parte interessata o il relativo rilievo giudiziale devono avvenire durante il processo, attivando i mezzi d'impugnazione nei confronti della decisione che definisce il grado e che, per derivazione, ne è a sua volta inficiata.
I vizi, anche ammesso siano sussistenti, restano sanati dall'irrevocabilità della decisione. Le nullità, infatti, pur se assolute ed insanabili, trovano il loro limite preclusivo nel perfezionarsi del giudicato (Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598, citata). Deve, pertanto, escludersi che, tramite le contestazioni sul titolo esecutivo secondo la previsione dell'art. 670 cod. proc. pen., possano farsi valere nullità assolute, verificatesi nella fase introduttiva del giudizio di cognizione nei confronti dell'imputato o del suo difensore, la cui deduzione o il cui rilievo d'ufficio sono preclusi dall'irrevocabilità della decisione, che definisce il procedimento.
Né può ritenersi che, attraverso la censura della dichiarazione di latitanza (che, in realtà, è di irreperibilità), il ricorso contesti in concreto la correttezza della dichiarazione di assenza dell'imputato, effettuata nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 20 giugno 2018. Infatti, con riferimento a tale punto - a prescindere dalla circostanza che nel corso del giudizio di appello l'imputato ha depositato nomina di difensore di fiducia, situazione che impedisce di ritenere che l'imputato non abbia avuto conoscenza del processo a suo carico (Sez. 3, Sentenza n. 49800 del 17/07/2018, T., Rv. 274304) - già la sentenza di legittimità che ha concluso il giudizio di cognizione (Sez. 3, Sentenza n. 32950 del 16/05/2023, Lauria, n.m.) aveva preso posizione su tale punto e rilevato che "le questioni relative alla correttezza del processo in assenza avrebbero potuto essere fatta valere con la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., da presentare sempre alla Corte di appello di Napoli.
Però, tale richiesta avrebbe dovuto essere presentata entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza del procedimento: tale termine iniziale è individuabile nella nomina del difensore di fiducia, che reca gli estremi del procedimento, che è del 6 ottobre 2020; la conoscenza della sentenza, poi impugnata, risale con certezza al 14 ottobre 2020, data della notifica di tale atto". In definitiva, il decreto impugnato resiste alle censure che gli sono state rivolte, ed il ricorso deve essere respinto.
2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1