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Sentenza — n. 38849/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against absent defendant's appeal due to lack of statutory notification requirement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38849/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Samir Testa Ragipi against the lower court's declaration of inadmissibility. The appellant argued that the appeal period should have started from the notification of the first-instance judgment, which he claimed was never served because he was declared absent. The court ruled that under current law, absent defendants are not entitled to notification of the judgment, and the appeal period commences only upon the reading of the reasoning in court.

Regesto Legislator

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Art. 548, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: The judgment against an absent defendant does not require notification, and the appeal period begins with the reading of the reasoning in court.

Parole chiave

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absent defendant judgment notification appeal period contumacy abrogated Cassation procedure tempestività dell'istanza di ricusazione eccezioni processuali tardive procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 548, comma 3 cod. proc. pen.
La notifica del dispositivo della sentenza era prevista dall'art. 548, comma 3, cod.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
I. 28 aprile 2014, n. 67
Con l'abrogazione dell'istituto della contumacia e l'introduzione dell'istituto dell'assenza, avvenute con I. 28 aprile 2014, n. 67, la norma dell'art.
art. 585 cod. proc. pen
Nell'ordinanza con cui ha dichiarato l'inammissibilità la Corte d'appello ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 16 settembre 2022 e che la motivazione era contestuale; l'atto d'appello era stato depositato il 13 febbraio 2023; lo stesso, pertanto, era tardivo, ai sensi dell'art. 585 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, Sinito
Sez. 3, n. 37391 del 16/09/2021, Romani
Nella giurisprudenza delle sezioni semplici il principio è stato ribadito da Sez. 3, n. 37391 del 16/09/2021, Romani, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 4455 del 14/11/2019, Mustafa
Sez. 7, n. 19001 del 19/03/2024, Arena
pen." (sono conformi, ancora più di recente, le ordinanze Sez. 7, n. 19001 del 19/03/2024, Arena, n.m.;
Sez. 7, n. 39805 del 22/09/2023, Meconi
Sez. 7, n. 39805 del 22/09/2023, Meconi, n.m.; Sez.
Sez. 7, n. 26710 del 24/05/2023, Ancora
39805 del 22/09/2023, Meconi, n.m.; Sez. 7, n. 26710 del 24/05/2023, Ancora, n.m.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TESTA RAGIPI SAMIR (CUI 04731-101) nato il 20/01/1971 avverso l'ordinanza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del P.G., Gianluigi Pratola, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 febbraio 2024 la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello presentato da Samir Testa Ragipi contro la sentenza del Tribunale di Verona del 16 settembre 2022 pronunciata nei suoi confronti. Nell'ordinanza con cui ha dichiarato l'inammissibilità la Corte d'appello ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 16 settembre 2022 e che la motivazione era contestuale; l'atto d'appello era stato depositato il 13 febbraio 2023; lo stesso, pertanto, era tardivo, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge, in quanto la ordinanza impugnata non tiene conto del fatto che nel corso del giudizio di primo grado l'imputato era stato dichiarato assente; il dispositivo della sentenza gli era stato notificato il 6 febbraio 2023, data dalla quale avrebbe dovuto farsi decorrere il termine per proporre appello.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr. Gianluigi Pratola, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. L'imputato dichiarato assente non ha diritto alla notifica del dispositivo della sentenza pronunciata nei suoi confronti. La notifica del dispositivo della sentenza era prevista dall'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., per l'imputato dichiarato contumace. Con l'abrogazione dell'istituto della contumacia e l'introduzione dell'istituto dell'assenza, avvenute con I. 28 aprile 2014, n. 67, la norma dell'art. 548, comma 3, citata, è stata modificata e non prevede più tale tipo di comunicazione.

La giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha ritenuto, conseguentemente, in una fattispecie che riguardava il giudizio abbreviato - ma riferendosi in motivazione anche al giudizio ordinario quale quello in esame - che, a differenza di quanto avveniva con l'istituto della contumacia, la sentenza di condanna non debba essere notificata per estratto all'imputato dichiarato assente (Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470). Nella giurisprudenza delle sezioni semplici il principio è stato ribadito da Sez. 3, n. 37391 del 16/09/2021, Romani, Rv. 282273, che in motivazione sostiene che "la sentenza - compresa quella di condanna - emessa all'esito del giudizio ordinario ovvero del giudizio abbreviato non deve essere notificata all'imputato assente, salvo il caso di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen." (sono conformi, ancora più di recente, le ordinanze Sez. 7, n. 19001 del 19/03/2024, Arena, n.m.;

Sez. 7, n. 39805 del 22/09/2023, Meconi, n.m.; Sez. 7, n. 26710 del 24/05/2023, Ancora, n.m.). La giurisprudenza di legittimità si è già occupata anche del caso in cui, ciò nonostante, la notifica della sentenza sia comunque effettuata, ed ha ritenuto che ciò non produca alcun effetto sulla decorrenza del termine (Sez. 5, Sentenza n. 4455 del 14/11/2019, dep. 2020, Mustafa, Rv. 278552: All'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza emessa nel giudizio abbreviato e tale adempimento, se effettuato, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare), che inizia in ogni caso con la lettura in udienza della motivazione contestuale della sentenza di condanna.

Ne consegue che l'ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono•state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual