Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38842/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls probation revocation order due to failure to notify private defense counsel of hearing date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38842/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Milan probation supervision tribunal's order revoking Marcello Valli's probation due to a procedural defect. Valli argued that while his private counsel was informed of a suspension decree, the tribunal failed to notify him of the hearing date for the revocation, instead notifying only the court-appointed lawyer. The court held that the revocation proceeding is intrinsically linked to the suspension phase, making the failure to notify the private counsel a violation of the adversarial principle and rendering the revocation order null.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 94 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 100 c.p.p.: The revocation of a probation measure is procedurally linked to the suspension phase; therefore, failure to notify the private defense counsel of the hearing date for the revocation hearing violates the adversarial principle and renders the revocation order null.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation revocation adversarial principle defense counsel notification hearing date notice procedural nullity difensore di fiducia nomina del difensore cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Ermanno Gorpia quale suo difensore di fiducia, che, conseguentemente, veniva informato dell'atto, ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen., mediante comunicazione effettuata a mezzo PEC il 20 aprile 2024.
Art. 100 c.p.p.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen
Ermanno Gorpia, che veniva informato della nomina, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 1132 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815 - 03
Sez. 1, n. 16654 del 11/02/2013, Virgilio, Rv. 255688 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Valli Marcello, nato a Bellano il 24/10/1964 avverso l'ordinanza emessa il 07/05/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 7 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava il beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Marcello Valli il 12 febbraio 2024, in conseguenza del suo arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309 (TU. stup.), avvenuto il 19 aprile 2024, dichiarando che la pena irrogata al ricorrente doveva essere scontata per intero.

2. Avverso questa ordinanza Marcello Valli, a mezzo dell'avv. Ermanno Gorpia, ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva, con cui deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato. Si deduceva, in proposito, che il decreto di sospensione cautelativa dell'affidamento in prova al servizio sociale del Magistrato di sorveglianza di Varese era stato notificato a Marcello Valli il 20 aprile 2024, e che, nel relativo verbale di notifica, il detenuto aveva dichiarato di nominare quale suo difensore di fiducia l'avv. Ermanno Gorpia, che veniva informato della nomina, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Tuttavia, tale verbale di nomina non veniva trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Milano, che, il 22 aprile 2024, emetteva il decreto di fissazione dell'udienza camerale del 7 maggio 2024, senza che lo stesso fosse stato notificato al difensore di fiducia del condannato, ma a un diverso difensore d'ufficio, l'avv. Danilo Zucchiatti. Queste ragioni imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Marcello Valli è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il decreto di sospensione cautelativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Varese, era stato notificato a Marcello Valli il 20 aprile 2024. In sede di redazione del verbale di notifica del decreto, il detenuto aveva dichiarato al personale di polizia penitenziaria che procedeva di nominare l'avv. Ermanno Gorpia quale suo difensore di fiducia, che, conseguentemente, veniva informato dell'atto, ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen., mediante comunicazione effettuata a mezzo PEC il 20 aprile 2024. , Yj Il verbale di nomina in questione, sottoscritto da Marcello Valli, però, non veniva trasmesso al Tribunale di sorveglianza di Milano, che, il 22 aprile 2024, emetteva il decreto di fissazione dell'udienza camerate del 7 maggio 2024, nella quale veniva adottato il provvedimento censurato, senza notificarlo al difensore di fiducia del condannato - l'avv.

Ermanno Gorpia - ma a un differente difensore d'ufficio, l'avv. Danilo Zucchiatti. In questa cornice, non può non rilevarsi che il procedimento di sospensione dell'affidamento in prova al servizio sociale e quello relativo alla revoca della stessa misura alternativa sono collegati, con la conseguenza che la nomina del difensore di fiducia, effettuata dal condannato a seguito del provvedimento di sospensione del beneficio penitenziario, dispiega i suoi effetti, come in ultimo affermato da Sez. 1, n. 1132 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815 - 03, anche «nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza avente ad oggetto la revoca della misura, stante la natura sub-procedimentale della fase interinale, funzionale alla successiva e conclusiva determinazione dell'organo collegiale sulla revoca della misura alternativa» (Sez. 1, n. 1132 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815 - 03).

Tutto questo comporta che l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza del 7 maggio 2024 al difensore di fiducia di Marcello Valli, l'avv. Ermanno Gorpia, comporta una violazione del contraddittorio camerale tra le parti, che determina un vizio del provvedimento revocatorio censurato, dovendosi evidenziare, in linea con la giurisprudenza consolidata, che «l'omissione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale comporta la nullità del provvedimento di revoca della misura» (Sez. 1, n. 16654 del 11/02/2013, Virgilio, Rv. 255688 - 01).

3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di i,!.. — O —O sorveglianza di Milano. 9 r--3 e .7Yle...n -a ek ' n Così d