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Sentenza — n. 38836/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for parole due to failure to formally elect domicile as required by law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38836/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Roberto Zappi's appeal against the Lecce Supervision Tribunal's refusal to grant him probation. Zappi argued the tribunal erred in declaring him unfindable because he had moved his address in Switzerland and informed local police, yet the tribunal only found him missing due to lack of notification at his old Swiss residence. The court ruled that merely indicating an address is insufficient; the law strictly requires a formal declaration or election of domicile to establish a valid location for legal communications, a step Zappi failed to take.

Regesto Legislator

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Art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The request for alternative measures to detention is inadmissible when the convicted person fails to make a declaration or election of domicile with the application, as mere indication of the civil registry residence does not suffice.

Parole chiave

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election of domicile alternative measures to detention inadmissibility of request formal declaration requirement procedural nullity cambiamento di domicilio residente straniero residenza abituale

Disposizioni normative citate

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Art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, per avere il ricorrente omesso di comunicare formalmente il mutamento del suo domicilio, come prescritto dall'art. 677, comma 2 -bis, cod.proc.pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
art. 159 cod.proc.pen
Ubaldo Macrì, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione all'art. 159 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013
Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001
255304; Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. 1, n. 23510 del 22/04/2004
Sez. 1, n. 15429 del 16/03/2004
Sez. 1, n. 15429 del 16/03/2004, Rv.
Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007
È pertanto irrilevante, ai fini dell'osservanza della norma citata, la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione» (Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, Rv.
Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020
609, comma 2, cod.proc.pen., in quanto il giudice di legittimità è tenuto a verificare la correttezza dell'intera procedura e a valutare le questioni, non soggette a sanatoria, che impediscono la corretta instaurazione del rapporto processuale (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep.
Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020
281630; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv.
Sez. 2, n. 20816 del 10/07/2014
280694; Sez. 2, n. 20816 del 10/07/2014, Rv.
Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018
260359; Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Rv.
Sez.1, n. 34141 del 15/07/2015
273650, in motivazione; Sez.1, n. 34141 del 15/07/2015, Rv.
Sez. 1, n. 5309 del 15/05/2013
264586; Sez. 1, n. 5309 del 15/05/2013, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAPPI ROBERTO GIOVANNI nato il 24/06/1974 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 11 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha respinto la richiesta avanzata da Roberto Giovanni Zappi per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare, per l'espiazione di una pena pari ad un anno e sei mesi di reclusione, a causa della irreperibilità dell'istante, accertata e dichiarata con decreto emesso il 27 marzo 2024.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Roberto Giovanni Zappi, per mezzo del suo difensore avv. Ubaldo Macrì, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione all'art. 159 cod.proc.pen. Il Tribunale lo ha ritenuto irreperibile solo per la mancata ricezione di una notifica alla sua residenza in Svizzera, nel paese di Rothenburg, ma egli il 01/03/2023 ha ufficialmente cambiato residenza, trasferendosi in Wolhusen alla via Spitalring n. 4, ed ha comunicato il suo nuovo indirizzo, nell'estate 2023, al Commissariato di polizia di Galatina, riferendosi all'isp. Colombo. Peraltro, sarebbe stato sufficiente richiedere al vecchio Comune di residenza il nuovo indirizzo, svolgendo così delle effettive ricerche all'ultima residenza anagrafica. Inoltre, nessuna informazione è stata richiesta ai suoi genitori, che risiedono stabilmente in Galatina.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, per avere il ricorrente omesso di comunicare formalmente il mutamento del suo domicilio, come prescritto dall'art. 677, comma 2 -bis, cod.proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. Il ricorrente lamenta l'erroneità della dichiarazione di irreperibilità emessa dal Tribunale di sorveglianza, sulla base della quale la sua istanza è stata rigettata, ma dagli atti, consultabili da questa Corte quando devono essere valutate questioni processuali (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che egli ha del tutto omesso, nel proporre la stessa, di eleggere o dichiarare un domicilio, come prescritto dall'art. 677, comma 2 -bis, cod . p roc. pe n. L'istanza, infatti, contiene solo l'indicazione dell'indirizzo di Rothenburg quale propria residenza, mentre la norma indicata recita che «il condannato non detenuto ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa», ed è notorio che tale attività non può essere sostituita da equipollenti, come la mera indicazione di una residenza anagrafica.

Questa Corte ha stabilito che «Nel procedimento di sorveglianza la dichiarazione di domicilio prescritta, in alternativa all'elezione, dall'art. 677, comma secondo-bis cod. proc. pen. per il condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non può consistere nella semplice indicazione, fra i dati che identificano la persona del richiedente, della residenza anagrafica, ancorché effettiva, di costui, occorrendo invece che egli, sia pure senza necessità di formule sacramentali, esprima comunque con chiarezza, a pena di inammissibilità dell'istanza, la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale egli desidera siano effettuate le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell'obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione» (Sez. 1, n. 23510 del 22/04/2004, Rv. 228135;

Sez. 1, n. 15429 del 16/03/2004, Rv. 227760). La dichiarazione o elezione di un domicilio è prescritta, come detto, a pena di inammissibilità, ed infatti questa Corte ha stabilito che «In forza del disposto dell'art. 677, comma secondo bis, cod. proc. pen., la richiesta di misure alternative alla detenzione è inammissibile quando, contestualmente alla domanda, non sia effettuata la indicazione o elezione di domicilio. È pertanto irrilevante, ai fini dell'osservanza della norma citata, la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel procedimento di cognizione» (Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, Rv. 238768).

Tale indicazione non è richiesta quando il condannato risulta irreperibile o latitante, ma nel presente caso lo stesso ricorrente afferma di non essere mai stato irreperibile, avendo semplicemente trasferito la propria residenza ad un diverso indirizzo noto alle autorità locali, e peraltro la declaratoria di irreperibilità è intervenuta successivamente alla presentazione dell'istanza, e a seguito della inidoneità dell'indirizzo di residenza in essa indicato. Pertanto, egli avrebbe dovuto allegare alla sua istanza una esplicita dichiarazione o elezione di domicilio, e la mancanza di tale adempimento comporta la inammissibilità dell'istanza stessa.

2. Tale inammissibilità, non rilevata dal Tribunale di sorveglianza, deve essere rilevata da questa Corte, anche d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod.proc.pen., in quanto il giudice di legittimità è tenuto a verificare la correttezza dell'intera procedura e a valutare le questioni, non soggette a sanatoria, che impediscono la corretta instaurazione del rapporto processuale (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Rv. 281630; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Rv. 280694; Sez. 2, n. 20816 del 10/07/2014, Rv. 260359; Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Rv. 273650, in motivazione; Sez.1, n. 34141 del 15/07/2015, Rv. 264586; Sez. 1, n. 5309 del 15/05/2013, dep. 2014, Rv. 258121). L'inammissibilità dell'istanza originaria deve, pertanto, essere immediatamente rilevata, in quanto travolge l'intero procedimento svolto davanti al Tribunale di sorveglianza e impedisce di procedere alla valutazione, nel merito, del provvedimento emesso da questo organo giudicante.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ric