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Sentenza — n. 38631/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses jurisdiction conflict between Rome and Padua courts regarding fraud and bankruptcy charges against a defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38631/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the jurisdictional conflict raised by the Rome Tribunal against the Padua Tribunal non-existent. The defendant argued that fraud charges pending in Padua should halt the bankruptcy fraud trial in Rome due to legal absorption, but the court found the facts distinct. The ruling established that jurisdictional conflicts require identical factual bases, whereas these cases involve separate but related criminal conduct.

Regesto Legislator

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Art. 30, comma 2, cod. proc. pen.; The positive conflict of jurisdiction is non-existent when criminal facts differ in nature, as distinct offenses like fraud and bankruptcy fraud do not share the same ontological identity required to trigger a jurisdictional conflict.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction ne bis in idem principle fraud and bankruptcy criminal procedure code litispendence jurisdictional conflict criminal proceedings bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 2, cod. proc. pen.
267/42 - ha trasmesso alla Corte di cassazione, a norma dell'art. 30, comma 2, cod.
Art. 649 cod. proc. pen.
Art. 669 cod. proc. pen.
Art. 15 cod. pen.
In particolare, secondo l'imputato, il reato di bancarotta fraudolenta assorbe quello di truffa ai sensi dell'art. 15 cod. pen., di talché si rende necessaria la risoluzione del conflitto vertendosi in ipotesi di litispendenza per continenza.
Art. 216, comma 1, R.d. 267/42
art. 15 cod. pen
In particolare, secondo l'imputato, il reato di bancarotta fraudolenta assorbe quello di truffa ai sensi dell'art. 15 cod. pen., di talché si rende necessaria la risoluzione del conflitto vertendosi in ipotesi di litispendenza per continenza.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Carvelli
- del ne bis in idem, volto a scongiurare che, per lo stesso fatto, attribuito alla stessa persona, si svolgano più procedimenti penali, e si adottino più provvedimenti, anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro (Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv.
Sez. 6, n.1892 del 18/11/2004, Fontana
Sez. 6, n. 512 del 11/02/1999, Siragusa
230760-01; Sez. 6, n. 512 del 11/02/1999, Siragusa, Rv.
Sez. 1, n. 3731 del 11/10/1991, De Luca
Avendo necessariamente a base la predetta nozione di bis in idem (stesso fatto, attribuito alla stessa persona), l'istituto non può servire a prospettare mere questioni relative alla competenza (Sez. 1, n. 3731 del 11/10/1991, De Luca, Rv.
Sez. 1, n. 897 del 21/02/1991, Di Marco
Sez. 1, n. 897 del 21/02/1991, Di Marco, Rv.
Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati
Il suo ambito applicativo può comprendere la continenza (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.
Sez. U, n. 16 del 23/11/1985, Crugnale
231799-01), ma non la mera connessione tra fatti-reato diversi (cfr., nella vigenza del codice del 1930, ma sulla base di principi tuttora validi: Sez. U, n. 16 del 23/11/1985, Crugnale, Rv.
Sez. 1, n. 2625 del 21/11/1988, Rizzuto
172172-01; Sez. 1, n. 2625 del 21/11/1988, Rizzuto, Rv.
Sez. 1, n. 3078 del 05/12/1980, Orazi
1.79979-01; Sez. 1, n. 3078 del 05/12/1980, Orazi, Rv.
Sez. 1, n. 119 del 23/01/1981, Napolitano
147792-01; Sez. 1, n. 119 del 23/01/1981, Napolitano, Rv.
Sez. 1, n. 27677 del 17/05/2013, confl. comp. in proc. Zummo
Sez. 5, n. 13399 dell'08/02/2019
Sez. 5, n. 13399 dell'08/02/2019, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Trìbunale di Roma con ordinanza del 06/06/2024, nei confronti del Tribunale di Padova; nell'ambito del procedimento relativo a: CIARDI MASSIMO nato a Roma l'01/11/1959; visti gli atti e l'ordinanza che ha sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ROBERTO ANIELLO, che ha chiesto dichiararsi insussistente il conflitto di competenza; lette le memorie del difensore avv. ANDREA EMILIO FALCETTA, il quale ha insistito per la declaratoria di sussistenza del denunciato conflitto.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma - che procede al giudizio nei confronti, tra gli altri, di Massimo Ciardi, imputato, nella veste di legale rappresentante della Carni e Alimentari DOC s.r.l. (dichiarata fallita il 28 febbraio 2019), dei reati di cui agli artt.110 cod. pen., 216, comma 1, n.1) e n.2), 219, comma 1, n.1, 223 R.d. 267/42, 223, comma 2, n.2, in relazione all'art.216, comma 1, R.d. 267/42 - ha trasmesso alla Corte di cassazione, a norma dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., la denuncia di conflitto positivo di competenza, sollevata dalla difesa del predetto sul presupposto della contemporanea pendenza, presso il Tribunale di Padova, di un procedimento, che vede Massimo Ciardi imputato, con riferimento ai medesimi fatti, per vari episodi di truffa continuata aggravata e truffa aggravata continuata in concorso. In particolare, secondo l'imputato, il reato di bancarotta fraudolenta assorbe quello di truffa ai sensi dell'art. 15 cod. pen., di talché si rende necessaria la risoluzione del conflitto vertendosi in ipotesi di litispendenza per continenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto positivo lamentato dall'imputato è in realtà insussistente.

2. In proposito, il Collegio rammenta che l'istituto in esame trova la sua ratio nell'esigenza di preservare l'applicazione del principio - avente portata generale, e riflesso anche dalle disposizioni di cui agli artt. 649 (divieto di secondo giudizio) e 669 (pluralità di sentenze riguardanti una stessa reiudicanda) cod. proc. pen. - del ne bis in idem, volto a scongiurare che, per lo stesso fatto, attribuito alla stessa persona, si svolgano più procedimenti penali, e si adottino più provvedimenti, anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro (Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, Carvelli, Rv. 255701-01;

Sez. 6, n.1892 del 18/11/2004, dep. 2005, Fontana, Rv. 230760-01; Sez. 6, n. 512 del 11/02/1999, Siragusa, Rv. 212864- 01). 2.1. La decisione sul conflitto positivo serve, dunque, a regolare un'ipotesi di litispendenza e a prevenire, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati (Sez. 1, n. 26829 del 15/04/2011, confl. comp. in proc. Consorte, Rv. 250873-01). Avendo necessariamente a base la predetta nozione di bis in idem (stesso fatto, attribuito alla stessa persona), l'istituto non può servire a prospettare mere questioni relative alla competenza (Sez. 1, n. 3731 del 11/10/1991, De Luca, Rv. 189759-01;

Sez. 1, n. 897 del 21/02/1991, Di Marco, Rv. 18669-01). Il suo ambito applicativo può comprendere la continenza (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01), ma non la mera connessione tra fatti-reato diversi (cfr., nella vigenza del codice del 1930, ma sulla base di principi tuttora validi: Sez. U, n. 16 del 23/11/1985, Crugnale, Rv. 172172-01; Sez. 1, n. 2625 del 21/11/1988, Rizzuto, Rv. 1.79979-01; Sez. 1, n. 3078 del 05/12/1980, Orazi, Rv. 147792-01; Sez. 1, n. 119 del 23/01/1981, Napolitano, Rv. 148642-01), come si pretende nella specie. 2.2.

Il conflitto positivo di competenza, in sostanza, presuppone l'identità ontologica del fatto in ordine al quale si procede in distinte sedi giudiziarie, anche con qualificazioni giuridiche diverse, ed è, quindi, escluso ove tra le fattispecie criminose sussista — come nel caso in esame — un rapporto di compatibilità che renda possibile un concorso, formale o materiale, tra i contestati reati di bancarotta fraudolenta e di truffa (Sez. 1, n. 27677 del 17/05/2013, confl. comp. in proc. Zummo, Rv. 257178- 01). 2.3. In particolare, con riferimento ai reati fallimentari, il delitto di truffa avente ad oggetto il conseguimento di beni poi oggetto di distrazione non assorbe la condotta di bancarotta successivamente realizzata dal medesimo imputato attraverso la sottrazione al ceto creditorio dei beni derivanti dall'anzidetta condotta illecita, trattandosi di fatti illeciti naturalisticamente differenziati (in fattispecie assimilabile:

Sez. 5, n. 13399 dell'08/02/2019, Rv. 275094 - 01).

3. Per le ragioni sopra indicate il denunciato conflitto deve quindi essere dichiarato insussistente, con la conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Roma